Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10594 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10594 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5013/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO DI RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
-intimato- contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 338/2022 depositata il 18/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Tivoli in data 5-9 marzo 2021 su ricorso di un creditore, il quale aveva azionato due cambiali protestate per complessivi € 3.294,54 oltre spese di protesto, nonché aveva allegato – ai fini di quanto disposto dall’art. 15, nono comma, l. fall. – la sussistenza di ulteriori debiti scaduti e non pagati per € 156.090,31 , come risultanti da una visura protesti. Emerge dalla sentenza impugnata che la società debitrice non si fosse costituita davanti al Tribunale nel procedimento per la dichiarazione di fallimento azionato dal creditore.
Ha proposto reclamo la società fallita, deducendo -ai fini dell’insussistenza della condizione di cui all’art. 15, nono comma, l. fall. che l’azione cambiaria relativa a parte degli effetti risultanti dalla visura protesti era prescritta e che i debiti incorporati nei titoli di credito erano anche in gran parte estinti per intervenuto pagamento.
La Corte di Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il reclamo. Ha ritenuto il giudice di appello che la prescrizione dell’azione cambiaria non incidesse sull’obbligazione sottostante e sul credito incorporato nel titolo, titolo che poteva essere fatto valere come promessa di pagamento ex art. 1988 cod. civ.; ha, poi, ritenuto il giudice del reclamo, con una seconda ragione della decisione, che -indipendentemente dalle cambiali per le quali è stata addotta l’eccezione di prescrizione, accertate di importo pari a € 117.942,61 il restante ammontare dei crediti fosse sufficiente a integrare la soglia di cui all’art. 15, nono comma, l. fall . Ha, poi, aggiunt o il giudice del gravame che l’eccezione di pagamento si sarebbe dovuta far valere in sede di opposizione allo stato passivo.
Propone ricorso per cassazione la società, affidato a nove motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Il fallimento intimato e il creditore istante intimati non si sono costituiti in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sia in relazione all’eccezione di prescrizione, sia in relazione all’eccezione pagamento per l’importo di € 152.370,00 per possesso, in parte, degli originali delle cambiali e, in parte, di quietanze di pagamento (come indicato a pagg. 11 -13 ricorso; pag. 2 mem.).
2 . Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione insussistente, contraddittoria e apparente, nella parte in cui la sentenza impugnata avrebbe rigettato l’eccezione di pagamento e avrebbe distinto le cambiali per le quali era stata articolata eccezione di prescrizione rispetto a quelle per le quali vi era eccezione di pagamento, nonché demandando l’ec cezione di pagamento a un successivo giudizio di opposizione a stato passivo.
3 . Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere il giudice di appello travisato le prove, avendo ritenuto che l’importo delle cambiali di cui era prescritta l’azione cambiaria non comprendesse alcune cambiali per le quali il debito era estinto per pagamento, laddove le cambiali il cui debito era estinto ricomprendevano « pressoché tutte quelle in cui è stata contestualmente eccepita la prescrizione» , con conseguente mancato superamento della soglia ex art. 15, nono comma, l. fall.
4 . Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’ omesso esame di un fatto decisivo, costituito dal fatto che le cambiali in base alle quali la sentenza impugnata ha ritenuto integrata la soglia di cui all’art. 15, nono comma, l. fall. erano state, in realtà, oggetto di pagamento.
5 . Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15, nono comma, l. fall., dell’art. 45 r.d. n. 1669/1933 e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto superata la soglia di cui all’art. 15, nono comma, l. fall. nonostante gran parte degli effetti risultassero pagati, essendo la società debitrice in possesso degli originali di 44 cambiali per l ‘importo di € 123.676,75, laddove per altre 8 cambiali, dell’importo di € 24.193,25, sarebbero state allegate quietanze di pagamento, per complessivi € 147.870,00. Il ricorrente aggiunge che, essendosi la società ricorrente cancellata dal Registro delle Imprese in data 25 marzo 2020, il pagamento doveva ritenersi per ciò solo anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 e 19 l. fall. nella parte in cui la sentenza impugnata ha riservato alla sede dell’opposizione a stato passivo l’esame dell’eccezione di pagamento.
Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’ omesso esame di fatto decisivo, costituito dall’omessa ammissione della prova testimoniale volta a comprovare la restituzione degli originali delle relative cambiali da parte dei prenditori in epoca anteriore (benché i capitoli di prova non fossero del tutto specifici in relazione alle circostanze di tempo) alla
dichiarazione di fallimento per intervenuto pagamento da parte del debitore.
8. Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 94 r.d. n. 1669/1933 e 1988 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che le cambiali, a dispetto della prescrizione dell’azione cambiaria, po tessero essere utilizzate come promesse di pagamento. Deduce parte ricorrente -distonicamente da come articolato al superiore motivo – che le cambiali non sarebbero state invocate dai traenti o dai giratari ma dal creditore istante, che non avrebbe potuto azionare tali titoli come strumento di pagamento, né come riconoscimento di debito; né tali documenti avrebbero potuto costituire prova dell’obbligazione sottostante; per l’effetto, il creditore istante non avrebbe potuto avvantaggiarsi del titolo quale promessa di pagamento.
Con il nono motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15, nono comma, l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto integrata la soglia di debiti scaduti di cui all’art. 15, nono comma, l. fall. nonostante le cambiali fossero state pagate o estinte per prescrizione.
10. Tutti i motivi del ricorso, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili per le ragioni che seguono. Questa Corte ha di recente affermato il principio -dal quale non vi sono ragioni per discostarsi – secondo cui sono « irrilevanti i fatti, ancorché precedenti la decisione, ma solo e benché successivamente fatti emergere in sede di reclamo, volti a dimostrare che la soglia dei cd. 30.000 euro non era in fatto raggiunta al momento della dichiarazione di fallimento, laddove, come nel caso, il reclamante, non costituitosi avanti al primo giudice, ne proponga l’accertamento
per la prima volta alla corte d’appello; in questo senso, anche la collocazione della norma all’interno della disposizione organizzativa processuale della fase avanti al tribunale, si connette ad un preciso perimetro di oneri, del giudice (quanto all’accer tamento) e delle parti (ove vogliano interloquire)» (Cass., n. 2223/2025).
11. Tutti i motivi sono finalizzati a rimettere in discussione – sulla base di nuovi elementi di prova (prove costituite e costituende) addotti in sede di reclamo -il superamento della soglia dell’insolvenza giuridicamente rilevante di cui all’art. 15, nono comma, l. fall. come accertato in sede di istruttoria prefallimentare, sia pure per circostanze in fatto (in tesi) preesistenti alla dichiarazione di fallimento. La trascrizione dei capitoli di prova indicati nel settimo motivo (pagg. 32-34 ricorso), rende evidente che la questione dedotta attiene esclusivamente all’estinzione dei rapporti sottostanti i titoli di credito emessi all’ordine dei vari prenditori, oggetto della visura protesti, in epoca precedente la dichiarazione di fallimento, facendosi valere un fatto anteriore alla decisione del tribunale al fine di confutare l’accertamento del superamento della soglia dei debiti scaduti, come invece cristallizzato sulla base degli atti dell’istruttoria prefallimentare (visura protesti), non più controvertibile in sede di reclamo in base a nuovi elementi di prova.
12. I motivi, in quanto finalizzati ad accertare il venir meno del superamento della soglia dell ‘inde bitamento rilevante sulla base di elementi di prova estranei all’istruttoria prefallimentare, sono in contrasto con il suddetto principio di diritto, per cui sono inammissibili per difetto di interesse e con esso il ricorso nel suo complesso; non vi è luogo alla condanna alle spese attesa l’assenza di difese scritte degli intimati. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; a i sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 25/3/2025.