Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13359 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13359 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al numero 5310 del ruolo generale dell’anno 20 23, proposto
da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale redatta su foglio separato congiunto al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale-
contro
Fallimento di RAGIONE_SOCIALE NOME, del socio illimitatamente responsabile NOME COGNOME e di NOME COGNOME, in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale redatta su foglio separato e allegato al controricorso, in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente
Oggetto: FallimentoFallimento in estensione di socio accomandante ingeritosi nella gestione della societàSocio RAGIONE_SOCIALE per la dichiarazione di fallimento.
domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente e ricorrente in via incidentale-
per la cassazione della sentenza della sentenza della C orte d’appello di Torino, pubblicata il 31 gennaio 2023, n. 85/2023; udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del 26 marzo 2024 dalla presidente NOME COGNOME; sentita la Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che non si è opposta alla richiesta di rinvio formulata dalle parti;
sentit i l’AVV_NOTAIO per il ricorrente e l’AVV_NOTAIO, per delega orale dell’AVV_NOTAIO, per il Fallimento controricorrente e ricorrente incidentale.
Rilevato che :
emerge dalla sentenza impugnata che NOME COGNOME è stato dichiarato fallito in estensione del fallimento della RAGIONE_SOCIALE, nonché del socio accomandatario NOME COGNOME, nella qualità di socio accomandatario occulto, posto che era stato socio accomandatario della società sino al 25 agosto 2013 e poi accomandante sino al 30 ottobre 2018, ed era poi receduto, con iscrizione del recesso nel registro delle imprese risalente al 31 maggio 2019;
la corte d’appello ha rigettato il reclamo proposto dal fallito in estensione;
a fondamento della decisione, il giudice d’appello ha anzitutto rimarcato che, in caso di estensione del fallimento al socio occulto, non trova applicazione il termine annuale previsto per la dichiarazione di fallimento dall’art. 10 l.fall., che si riferisce ai soli soggetti che abbian o provveduto all’adempimento formale dell’iscrizione e, in particolare, all’ipotesi di scioglimento del rapporto nei confronti del singolo socio, non certo a quello della società. Per conseguenza nessun limite temporale si configura per la
dichiarazione di fallimento del socio occulto che risulti dopo l’avvenuto fallimento della società ;
ha poi aggiunto che il termine annuale neanche può essere ancorato alla data d’iscrizione del recesso nel registro delle imprese qualora il socio occulto, per quanto formalmente accomandante prima del recesso, si sia in realtà ingerito nella gestione della società prima e dopo di questo. Situazione, questa, ha proseguito la corte d’appello, riferibile al caso in questione, poiché NOME COGNOME ha rivestito continuativamente la qualità di amministratore della società, gestendola di fatto e adottando scelte proprie degli amministratori, pure nei rapporti coi dipendenti, con i fornitori e con le banche. La corte d’appello è pervenuta a questa valutazione facendo leva, tra l’altro, sulla continuità e la ripetitività dei versamenti in contanti operati dal fallito sul conto corrente della società con la carta di versamento ad esso correlata, e sulle dichiarazioni di riscontro dei testi escussi, i quali avevano riferito che COGNOME si recava quotidianamente presso i negozi e ritirava il saldo cassa;
la corte d’appello ha quindi ritenuto che il fallito abbia in realtà continuato a rivestire la qualità di socio accomandatario anche dopo il recesso dalla società, in quanto ha conservato la delega a operare sul conto corrente societario e mai ha restituito la carte di versamento collegata a quel conto; ha poi escluso la rilevanza della mancanza di specifiche operazioni bancarie nel periodo successivo al recesso, posto che in quel periodo era cessata l’ordinaria movimentazione del conto, con particolare riguardo agli accrediti degli incassi dei negozi, mentre gli assegni bancari, comunque emessi, sono risultati privi di copertura;
NOME COGNOME propone ricorso contro questa sentenza per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, di cui il terzo declinato in tre subcensure, cui il fallimento della società, del socio accomandatario e del socio occulto fallito in estensione replica con
contro
ricorso e ricorso incidentale articolato in un motivo, e contrastato con controricorso dal ricorrente;
entrambe le parti depositano memoria;
in esito ad adunanza camerale, ravvisata la rilevanza nomofilattica delle questioni coinvolte dal giudizio, se n’è disposta la trattazione in pubblica udienza.
Considerato che :
-le parti d’accordo chiedono rinvio, rappresentando trattative in corso, in fase avanzata;
-l’istanza merita accoglimento.
Per questi motivi
La Corte rinvia il giudizio a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2024.