Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31007 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31007 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17812-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
R.G.N. 17812/2018
COGNOME
Rep.
Ud. 28/05/2024
CC
avverso la sentenza n. 48/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 09/03/2018 R.G.N. 958/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE
con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze, in riforma della decisione di prime cure, ha rigettato la domanda di accertamento negativo svolta dall’attuale parte ricorrente per sentir dichiarare il diritto degli associati all’iscrizione obbligatoria nella gestione previdenziale artigiani e l’insussistenza dell’obbligazione contributiva della cooperativa sul presupposto, ritenuto dall’INPS, che i rapporti controversi dovessero considerarsi di natura subordinata;
la Corte di merito, ritenuti non assolti gli oneri di allegazione e prova, della natura non subordinata dei rapporti di lavoro subordinato, dei quali era onerata la parte ricorrente in accertamento negativo, ha apprezzato il compendio probatorio acquisito in causa, in ispecie l’utilizzo , da parte dei soci, delle attrezzature della società, traendone la conclusione di dover escludere essersi trattato, nella specie, di collaborazioni autonome con contribuzione alla gestione separata;
avverso tale sentenza ricorre la cooperativa in epigrafe indicata, con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria tardiva, avverso il quale resiste, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, l’INPS;
CONSIDERATO CHE
la parte ricorrente si duole, deducendo violazione di legge, che la Corte di merito, interpretando la legge n.142/2001,
abbia escluso l’instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo tra i soci e la cooperativa, sul presupposto dell’incompatibilità tra la qualità di artigiano del socio e la natura giuridica della cooperativa, e abbia ritenuto che al socio di cooperativa artigiana, che stabilisca con essa un rapporto di lavoro autonomo, trovi applicazione sia il trattamento fiscale sia quello previdenziali dei lavoratori subordinati; si duole, inoltre, di omesso esame, per non avere tenuto conto della dedotta insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i soci artigiani e la cooperativa e della mancanza di prova del lavoro subordinato, fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva controversa;
5. il ricorso è da rigettare;
la pronuncia impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte che, ai fini dell’accertamento della subordinazione, reputa imprescindibile e d’importanza preminente l’indagine sull’effettivo atteggiarsi del rapporto, indagine che non può arrestarsi al nomen iuris attribuito dalle parti (Cass., sez. lav., 1 marzo 2018, n. 4884);
anche al legislatore è precluso il potere di qualificare un rapporto di lavoro in termini dissonanti rispetto alla sua effettiva natura e di sottrarlo così allo statuto protettivo che alla subordinazione s’accompagna (Corte Cost., sentenze n. 76 del 2015, n. 115 del 1994 e n. 121 del 1993); ne deriva, quale conseguenza ineludibile, “l’indisponibilità del tipo negoziale sia da parte del legislatore, sia da parte dei contraenti individuali” (sentenza n. 76 del 2015, cit., punto 8 del Considerato in diritto).
la qualificazione convenzionale d’un rapporto di lavoro come autonomo, pur non potendo essere pretermessa, non ha valenza dirimente e non dispensa comunque il giudice dal compito di verificare quelle concrete modalità attuative del rapporto in esame, che rappresentano il tratto distintivo saliente;
come già affermato, fra tante, da Cass.n.29973 del 2022, il fatto che il rapporto di lavoro si affianchi al rapporto associativo, a sua volta contraddistinto dalla partecipazione al rischio d’impresa, non esclude che, all’interno dell’organizzazione societaria, si possa rinvenire, insieme al contratto di partecipazione alla comunità, quello commutativo di lavoro subordinato (Cass., S.U., 26 luglio 2004, n. 13967, punto 4); possibilità espressa a chiare lettere dalla L. n. 142 del 2001, art. 1, comma 3, nella parte in cui consente al socio di stabilire con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, anche in forma subordinata;
la peculiarità del rapporto associativo, dunque, non si pone di per sé in antitesi con gli estremi della subordinazione (in tal senso, anche Cass., sez. lav., 11 luglio 2022, n. 21830, punto 16), che devono essere riscontrati in concreto;
la Corte territoriale, invero, con doppia ratio decidendi ha contestato l’inottemperanza agli oneri di allegazioni e prova nell’azione di accertamento negativo proposta e ha comunque positivamente apprezzato, con esito non adeguatamente criticato dalla parte ricorrente – che si è doluta, invece, di un omesso esame l’uso delle attrezzature della società da parte dei soci, circostanza
preclusiva della considerazione della prestazione in termini di collaborazione autonoma con relativa obbligazione contributiva alla gestione separata;
invero, l’autonoma ratio decidendi, sugli oneri di allegazioni e prova nell’azione di azione di accertamento negativo proposta dalla cooperativa, è rimasta priva di adeguate censure in ordine al puntuale assolvimento, fin dall’introduzione del giudizio, degli oneri, di allegazione e prova nei termini indicati, fra tante, Cass.,Sez.Un., n. 11353/2004, tenuto conto dei principi dianzi esposti sulla compatibilità tra rapporto associativo e ulteriore rapporto di lavoro, come delineato, fra le altre, da Cass. n.29973/2024 cit.;
in conclusione, il ricorso è da rigettare;
le spese seguono la soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 maggio