Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16056 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 16056 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17778-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME
Oggetto
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
R.G.N. 17778/2024
Ud. 11/04/2025 CC
– resistente con mandato –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE PROVINCIA DI MODENA;
– intimata – avverso la sentenza n. 342/2024 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 31/05/2024 R.G.N. 517/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Modena la RAGIONE_SOCIALE ha impugnato il verbale unico di accertamento e notificazione e gli atti susseguenti dell’INAIL, Sede di Modena, nonché la pretesa della Cassa Edil e della Provincia di Modena di iscrizione del personale dipendente operaio: la parte ricorrente contestava di avere alle sue dipendenze dei lavoratori subordinati e, conseguentemente, di essere tenuta ad osservare gli oneri imposti dalla disciplina di settore in materia previdenziale ed assistenziale. Affermava la ricorrente di essere una società cooperativa a mutualità prevalente, di produzione e lavoro, che non aveva lavoratori subordinati, ma solo soci lavoratori. Si costituivano in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE per conte stare chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale di Modena respingeva il ricorso.
La società cooperativa proponeva appello; nel giudizio di secondo grado si costituiva l’INAIL, mentre l’INPS e la Cassa Edile non si costituivano. Con la sentenza n. 342/2024 depositata il 31/5/2024 la Corte di Appello di Bologna, sezione lavoro, rigettava l’appello.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione articolando due motivi di impugnazione.
L’Inail si è costituita con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione. L’INPS si è limitata al deposito della procura e la Cassa Edile è rimasta intimata.
Il Giudice delegato depositava proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. Parte ricorrente chiedeva la decisione della causa.
Veniva fissata l’udienza del’11/04/2025. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.; anche l’Inail ha depositato memorie ex art. 380 -bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio dell’11/4/2025.
Considerato che :
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.; è censurata la sentenza impugnata perché la Corte d’Appello di Bologna non avrebbe inteso esercitare il potere officioso di acquisizione dei documenti versati in giudizio dalla ricorrente innanzi al Tribunale di Modena unitamente alle note autorizzate del 7/10/2022.
1.1. Il primo motivo è inammissibile; infatti «il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento» (Cass. 13/06/2024, n. 16583). Ed ancora: qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove
documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale la parte si era limitata ad indicare i documenti non esaminati dal giudice di merito senza trascriverne specificamente il contenuto) (Cass. 21/05/2019, n. 13625) . Ed infine, assume rilievo l’ulteriore costante principio di diritto affermato da questa Corte: il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass. 26/06/2018, n. 16812).
1.2. Orbene, nella fattispecie, la parte ricorrente ha omesso di riportare il contenuto dei documenti non acquisiti dalla Corte
territoriale e non ha allegato per quale ragione gli stessi avrebbero assunto rilievo decisivo: in proposito occorre rilevare che la Corte di Appello ha motivato sul punto e ha spiegato le ragioni per le quali, nel quadro probatorio già ampiamente valutato, comprensivo di testimonianze, i documenti in questione non avrebbero acquisito decisiva rilevanza e questo aspetto della motivazione non è attinto dal motivo di ricorso che, per questa via, è inammissibile.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2511 e seguenti c.c., degli artt. 1362 e seguenti c.c. con riferimento all’atto costitutivo e alle norme statutarie della cooperativa nonché dell’art. 2094 c.c. in relazi one all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. perché la Corte d’Appello di Bologna, sezione lavoro, avrebbe ravvisato un rapporto di lavoro subordinato tra la Cooperativa e i soci lavoratori artigiani laddove, invece, si sarebbe configurato un rapporto sociale, perfettamente compatibile con le modalità della prestazione lavorativa accertate nel giudizio di merito.
2.1. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Si deduce una violazione di legge ma nella sostanza, lungi dal proporre una diversa e più esatta interpretazione delle norme invocate sollecitando la nomofilachia di questa Corte, si propone una ricostruzione della vicenda diversa da quella effettuata dalla Corte territoriale all’esito della valutazione del materiale istruttorio e, per questa via, si critica l’accertamento in fatto condotto nel merito. Si consideri, in proposito, che con costante orientamento, questa Corte afferma il seguente principio: ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione dell’ulteriore rapporto di lavoro che il socio lavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propria adesione o successivamente, il nomen iuris attribuito in linea
generale ed astratta nel regolamento di organizzazione e la peculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello di lavoro, pur configurandosi quali elementi necessari di valutazione, non rivestono portata dirimente, dovendosi piuttosto dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro; al riguardo, quando la prestazione lavorativa sia estremamente elementare e ripetitiva, così che l’assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel contesto, significativo, è possibile dare rilievo ad elementi sussidiari (ad es. modalità di erogazione del compenso, orario di lavoro, presenza di una sia pure minima organizzazione e l’assunzione di un rischio di impresa), da valutarsi nella loro vicendevole interazione (Cass. 13/10/2022, n. 29973). La sentenza impugnata ha, allora, condotto un accertamento in fatto sulle concrete modalità di svolgimento dei rapporti, secondo i criteri appena richiamati, e tale accertamento, congruamente motivato è sottratto al sindacato di questa Corte perché riservato al giudice di merito.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Alla soccombenza fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari, liquidate in ragione del valore di causa, in favore dell’Istituto controricorrente.
4.1. Riguardo alle sanzioni previste dall’ultimo comma dell’art. 380 -bis c.p.c., stante l’esito giudiziale del tutto conforme alla proposta di definizione accelerata, sussistono i presupposti per l’applicazione del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. Alla presente pronuncia di inammissibilità del ricorso fa seguito, quindi, la condanna del ricorrente al
pagamento delle ulteriori spese del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., nonché della sanzione di cui al successivo quarto comma, da versare alla Cassa delle Ammende, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente alla rifusione nei confronti dell’INAIL delle spese di lite liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Condanna altresì il ricorrente al pagamento della ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della controparte costituita, ed al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 2.500,00; a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, dell’11 aprile