Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20190 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20190 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13140/2020 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente
–
contro
FALLIMENTO di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e del socio accomandatario NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE giusta procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente –
nonché contro
CODDURA COGNOME e COGNOME, rappresentate e difese dall’Avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE giusta procura speciale unita al controricorso
– controricorrenti –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimato
–
avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 191/2020 depositata il 5/2/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/5/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 42/2019, dichiarava il fallimento di RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME in liquidazione e del socio accomandatario NOME COGNOME accogliendo le istanze presentate da RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La Corte d’appello di Palermo respingeva il reclamo presentato da NOME COGNOME con sentenza depositata in data 5 febbraio 2020.
Evidenziava, in particolare, che il sequestro di prevenzione disposto ai sensi degli artt. 4 e ss. d. lgs. 159/2011 aveva determinato la sostituzione dell’amministratore giudiziario nell’esercizio dei diritti patrimoniali e corporativi spettanti al socio, senza però che questi avesse perso tale qualità.
Ricordava che la responsabilità personale illimitata del socio accomandatario non era il corollario dell’attribuzione a questi delle facoltà gestorie, poiché se è vero che l’amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari, non è per contro vero che i soci accomandatari debbano necessariamente essere investiti della funzione di amministrare, cosicché la privazione di tale potere, in conseguenza della nomina di un amministratore unico, non aveva implicato alcuna esenzione del socio NOME dalla responsabilità solidale illimitata.
Riteneva che
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza prospettando tre motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso il fallimento di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
L’intimata RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Il ricorrente e la procedura controricorrente hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto posta in disparte la questione relativa alla tempestività del ricorso, tenuto conto che l’odierno ricorrente è difeso da un avvocato che esercita -senza che sia stata sollevata alcuna contestazione al riguardo -la sua professione in Castiglione d’Adda e
rispetto al quale trovavano applicazione le sospensioni dei termini processuali previste non solo dagli artt. 83, comma 2, d.l. 18/2020 e 36, comma 1, d.l. 23/2020, ma anche dall’art. 10, comma 4, d.l. 2 marzo 2020, n. 9.
Il ricorso dell’amministratore giudiziale all’istituto dell’art. 2323 cod. civ., quale che sia stata la ragione che l’abbia giustificata (
del potere gestorio.
Ne discende che la Corte di merito ha correttamente escluso che la nomina di un amministratore provvisorio a mente dell’ art. 2323, comma 2, cod. civ. avesse comportato la perdita della qualità di accomandatario in capo al COGNOME.
Risulta parimenti corretta la mancata attribuzione di alcun rilievo, ai fini dell’estensione del fallimento ex art. 147 l. fall., all’intervenuta nomina di un institore da parte dell’amministratore giudiziario.
La circostanza, infatti, poteva al più deporre per la perdita dei poteri di amministrazione, che tuttavia, come appena detto, non aveva incidenza sulla persistenza della qualità di socio accomandatario del COGNOME.
Ciò, innanzitutto, perché esso mira a posporre il momento in cui la condizione di insolvenza si è verificata a un’epoca successiva alla data di applicazione della misura di prevenzione, in aperto contrasto con gli accertamenti compiuti dalla Corte di merito (secondo cui
.
In questo modo il mezzo non evidenzia alcuna criticità in punto di diritto in capo alla decisione impugnata, ma è espressione di un mero dissenso rispetto a un apprezzamento di fatto sulla congerie istruttoria che, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte.
La doglianza per di più si espone, laddove rimarca la mancata valorizzazione di alcune risultanze istruttorie, al rilievo che l’omesso esame di tali risultanze non si traduce in un’anomalia motivazionale denunciabile alla stregua dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., se -come innegabilmente avvenuto nel caso di specie -il fatto storico rilevante in causa, costituito dalla sussistenza della condizione di insolvenza, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U., 8053/2014).
Per tutto quanto sopra, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida per ciascuna delle parti costituite in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma in data 28 maggio 2025.