Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13647 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13647 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 25377-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1363/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/04/2021 R.G.N. 190/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N.25377/2021
COGNOME
Rep.
Ud.17/04/2025
CC
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FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 9 aprile 2021, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE di Roma S.p.RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto l’accertamento in favore del COGNOME del carattere fittizio dell’interposizione nella fornitura di manodopera della società RAGIONE_SOCIALE, alle cui formali dipendenze, a decorrere dal 12.4.2010, in virtù di successivi con tratti a tempo determinato e poi dell’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento iniziale al livello A2 del CCNL Cooperative e successivamente al superiore livello C1 e con orario di lavoro part-time al 78,79%, rapporto poi risolto con il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del COGNOME al 31.12.2015, aveva operato, tuttavia prestando sempre di fatto la propria attività lavorativa alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE poi incorporata dalla RAGIONE_SOCIALE S.p.A. e, di conseguenza, dell’intervenuta sussistenza tra le parti, a decorrere dal 12.4.2010, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con diritto del COGNOME all’inquadramento in ragione delle mansioni svolte al livello 2, parametro B, del CCNL Fise e con orario a tempo pieno e la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE.p.ARAGIONE_SOCIALE all’assunzione del COGNOME e al pagamento delle differenze retributive maturate dal 12.4.2010 alla data della sentenza, da quantificarsi in separato giudizio.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non aver l’RAGIONE_SOCIALE provato che all’appaltatore non era stato affidato un risultato di per sé autonomo da quello dell’appaltante da conseguire attraverso un’effettiva indipendente organizzazione del lavoro, mediante
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assoggettamento diretto al proprio potere direttivo e di controllo sui dipendenti o attraverso l’utilizzo esclusivo di mezzi di lavoro propri ma di dover escludere lo stesso verificarsi di una tale evenienza all’esito dell’istruttoria svolta emergendo dall e dichiarazioni dei testi escussi la natura simulatoria dl contratto di appalto, avendo questi confermato che le squadre di lavoro erano miste, che si utilizzavano i mezzi dell’RAGIONE_SOCIALE e che le mansioni erano uguali per tutti i dipendenti, di non aver l ‘AMA specificamente contestato l’orario di lavoro dedotto dal COGNOME da riconoscersi dunque a tempo pieno, di dover rigettare l’eccezione relativa all’impossibilità di costituzione del rapporto a tempo indeterminato in ragione della normativa vincolistica in materia di assunzioni per le società che gestiscono i servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 2 bis del d.l. n. 112/2008 conv. dalla legge n. 133/2008 e dell’art. 3 bis del d.l. n. 138/2011 conv. dalla legge n. 148/2011 dovendo leggersi in particolare l’art. 18, comma 2 bis, citato come applicabile alle sole società ‘partecipate’ dall’ente pubblico locale, ossia quelle delle quali questo sia direttamente socio, senza estenderla a quelle che, in forza dei rapp orti di cui all’art. 2359 c.c., possano reputarsi controllate o collegate.
Per la cassazione di tale decisione ricorre l’RAGIONE_SOCIALE affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 416, 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente ritenuto provato lo svolgimento da parte del COGNOME di un orario a tempo pieno, non avendo egli nulla
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allegato in ordine all’effettiva distribuzione dell’orario di lavoro, carenza, a fronte della quale la prova non poteva desumersi dalla mancata specifica contestazione della circostanza da parte dell’RAGIONE_SOCIALE
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, commi 1 e 2 bis del d.l. n. 112/2008 conv. dalla legge n. 133/2008 e dell’art. 3 bis del d.l. n. 138/2011 conv. dalla legge n. 148/2011, 2359 c.c., 35 e 236 d.lgs. n. 165/2001 e 97 Cost., l’RAGIONE_SOCIALE.p.A. ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale in ordine all’ammissibilità della costituzione iussu iudicis del rapporto di lavoro tra le parti dovendo leggersi le invocate norme nel senso che il controllo da parte dell’ente pubblico locale sussista non solo in caso di titolarità ‘diretta’ di una partecipazione sociale ma anche in caso di titolarità ‘indiretta’ ovvero quando le quote sociali siano possedute tramite società controllate.
Il primo motivo si rivela inammissibile, avendo la Corte territoriale correttamente considerato assolto dal COGNOME l’onere di allegazione quanto alle modalità di svolgimento del lavoro in favore dell’RAGIONE_SOCIALE anche con riguardo all’o rario di lavoro, assolvimento rispetto al quale non può che ritenersi carente la mera confutazione della circostanza da parte della Società ricorrente e desumibile da parte della Corte, in virtù del principio di non contestazione, l’intervenuta prova della medesima.
Il secondo motivo, viceversa, merita accoglimento alla stregua dell’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 34544/2019, Cass. n. 983/2020 e Cass. n. 18749/2023) che qualifica l’RAGIONE_SOCIALE quale società di gestione di serviz i pubblici locali a totale partecipazione pubblica c.d. ‘in
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house’, società per le quali l’art. 18, commi 1 e 2 bis del d.l. n. 112/2008 conv. dalla legge n. 133/2008 dispone che le procedure di reclutamento si conformino ai principi di pubblicità, trasparenza e pari opportunità di cui all’art. 35, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, imponendo così il rispetto dei principi del concorso pubblico che ostano alla costituzione iussu iudicis del rapporto di lavoro con l’RAGIONE_SOCIALE
Il secondo motivo di ricorso va, dunque, accolto, dichiarato inammissibile il primo e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di cassazione il 17 aprile 2025.
La Presidente
(NOME COGNOME