Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 567 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 567 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
O R D I N A N Z A
sul ricorso iscritto al NRG NUMERO_DOCUMENTO del 2023 promosso da:
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, con domicilio presso l’Ufficio in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-controricorrente –
R.G. 11209/2023
COGNOME.
Rep.
C.C. 5/12/2023
Corte dei conti
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per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale d’appello , n. 95/2023, depositata il 9 febbraio 2023.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi, in accoglimento del ricorso, la giurisdizione RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti.
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 625 del 2019, la Sezione giurisdizionale RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti per la Regione Puglia, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda RAGIONE_SOCIALE Procura regionale, respinta , in via preliminare, l’eccezione di difetto di giurisdizione, ha condannato il signor NOME COGNOME, nella qualità, all’epoca dei fatti, di amministratore unico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per il danno erariale cagionato a quest ‘ ultima -pari ad euro 480.628,31 -scaturito dall’illegittima autoliquidazione di compensi e dall’indebita approvazione di spese e prelievi non autorizzabili.
La Sezione giurisdizionale RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti ha riconosciuto alla RAGIONE_SOCIALE la natura giuridica di società in house RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, ha ritenuto sussistenti, nel caso di specie:
(a) il possesso totale del capitale sociale da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
(b) il requisito del controllo analogo da parte del socio unico;
(c) l’esclusività o la prevalenza dell’attività RAGIONE_SOCIALE società in favore del socio unico.
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– Con sentenza in data 9 febbraio 2023, la Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale d’appello , ha accolto il gravame interposto dal COGNOME e ha dichiarato, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, il proprio difetto di giurisdizione.
Il giudice d’appello ha osservato che, tra i requisiti RAGIONE_SOCIALE società in house , difettava, al tempo delle condotte ipotizzate come illecite, quello del controllo analogo.
Ha rilevato la Corte dei conti che, sulla base delle disposizioni dello statuto originario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, del 30 maggio 2008, rimasto in vigore fino al mese di aprile 2016, la RAGIONE_SOCIALE non ha mai esercitato (né poteva farlo) nei confronti di detta società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, atteso che i poteri di vigilanza e di controllo previsti in detto statuto non comportavano la diretta subordinazione degli organi e RAGIONE_SOCIALE operatività societaria alle specifiche direttive RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tali da configurare la RAGIONE_SOCIALE come una articolazione interna RAGIONE_SOCIALE azienda RAGIONE_SOCIALE.
Tale condizione è venuta ad integrarsi solo in occasione delle modifiche apportate allo statuto con atto notarile del 26 aprile 2016 (rogito del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO) e con atto notarile del 6 settembre 2017 (rogito del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO).
– Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezione Terza giurisdizionale centrale d’appello RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti, il Procuratore AVV_NOTAIO rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti ha proposto ricorso, con atto notificato il 12 maggio 2023, sulla base di un unico motivo.
Ha resistito, con controricorso, NOME COGNOME.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
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-Il Procuratore AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione ha presentato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, il Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione ha rilevato che, secondo lo statuto, la RAGIONE_SOCIALE, quale ente pubblico partecipante, aveva il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative RAGIONE_SOCIALE società, nonché di decidere le strategie aziendali in relazione alle operazioni necessarie o utili al raggiungimento dell’oggetto sociale RAGIONE_SOCIALE società, cui andavano aggiunti gli specifici poteri relativi alla ingerenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella pianificazione, pr ogrammazione e controllo dell’attività aziendale.
-Il controricorrente ha depositato, in prossimità RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il motivo di ricorso, il Procuratore AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti censura, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1), cod. proc. civ., l’ erronea declaratoria del difetto di giurisdizione per asserita insussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento di RAGIONE_SOCIALE quale società in house dell’RAGIONE_SOCIALE .
Il ricorrente sostiene che le modifiche statutarie intervenute nel 2016 e nel 2017, lungi dal creare ex novo un potere di controllo analogo in capo all’ RAGIONE_SOCIALE, avrebbero semplicemente rafforzato l’assetto determinatosi alla luce dello statuto originario RAGIONE_SOCIALE società, il quale già contemplava poteri di ingerenza nella programmazione e nel controllo dell’attività aziendale.
Ad avviso del ricorrente, tale conclusione sarebbe confortata da alcune note integrative del bilancio -di cui una, del 2010, redatta dallo stesso COGNOME -dalle quali si evincerebbe il riconoscimento di RAGIONE_SOCIALE quale soggetto operante secondo le linee strategiche e le scelte
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operative determinate dalla RAGIONE_SOCIALE. Saremmo di fronte ad un soggetto privo di autonomia operativa e, in definitiva, assimilabile a una mera articolazione interna all’ente pubblico controllante. Per tale ragione, il requisito del controllo analogo non potrebbe dirsi insussistente prima delle modifiche apportate allo statuto ma, al più, rafforzato da queste ultime grazie all’introduzione di una disciplina di dettaglio.
-La difesa del controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso del Procuratore AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti sotto vari profili.
2.1. -In primo luogo, per acquiescenza e per carenza di interesse.
L’eccezione è formulata sul rilievo che , laddove nel giudizio di secondo grado la Procura contabile aveva sostenuto che i requisiti di società in house dovessero essere desunti da due bozze di statuto (allegate, l’una, alla delibera del direttore generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 3168 del 2008 e, l’altra, alla delibera dello stesso ente n. 187 del 12 febbraio 2015), con il ricorso per cassazione, invece, la stessa Procura ha sostenuto che i requisiti dovevano ricavarsi dallo statuto allegato all’atto di costi tuzione RAGIONE_SOCIALE società, datato 30 maggio 2008.
L’eccezione deve essere disattesa.
L’interesse all’impugnazione del Procuratore AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti si lega alla sentenza d’appello RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti che ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di responsabilità per danno erariale promossa dallo stesso Pubblico Ministero.
Non costituisce, poi, atto incompatibile con la volontà di avvalersi dell’impugnazione , e non determina pertanto acquiescenza, la circostanza che il Procuratore AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti abbia valorizzato, a sostegno del ricorso per cassazione avverso la pronuncia declinatoria RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, documenti (lo statuto originario), già presenti nell’incartamento processuale, diversi rispetto a quelli richiamati
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dallo stesso requirente nel giudizio di merito per dimostrare la natura in house RAGIONE_SOCIALE società.
2.2. -Contrariamente a quanto ancora eccepito dal controricorrente, la censura articolata non incontra neppure l’ordinario limite RAGIONE_SOCIALE impossibilità, per il giudice di legittimità, di procedere ad una nuova valutazione del fatto, e quindi dello statuto.
Va ribadito, al riguardo, che in ordine alle questioni di giurisdizione le Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione sono anche giudice del fatto (Cass., Sez. Un., 21 aprile 2015, n. 8074).
La questione di giurisdizione non si esaurisce nell’interpretazione RAGIONE_SOCIALE norma giuridica astrattamente destinata a regolare la fattispecie.
Nell’ambito delle questioni di giurisdizione, i profili di diritto risultano inscindibilmente connessi a quelli di fatto, giacché l’individuazione del giudice cui spetta la giurisdizione in ordine alla controversia presuppone necessariamente la valutazione RAGIONE_SOCIALE vicenda da cui trae origine la posizione giuridica fatta valere con la domanda giudiziale, che costituisce quindi un aspetto essenziale dell’apprezzamento demandato alle Sezioni Unite.
Tale inscindibilità contraddistingue, in linea di principio, tutte le questioni di carattere processuale, per la cui risoluzione questa Corte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, provvedendo al riscontro del vizio lamentato attraverso l’esame diretto degli atti di causa, indipendentemente dalla correttezza giuridica e dalla coerenza e logicità RAGIONE_SOCIALE motivazione adottata dal giudice di merito.
Le Sezioni Unite, pertanto, possono e debbono direttamente esaminare lo statuto RAGIONE_SOCIALE società, perché tale valutazione incide sulla configurazione come in house RAGIONE_SOCIALE società stessa, e quindi sulla determinazione dell’ambito RAGIONE_SOCIALE giurisdizione RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti.
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Dallo statuto, in particolare , dipende l’individuazione del giudice fornito di giurisdizione. La verifica in ordine alla ricorrenza dei requisiti propri RAGIONE_SOCIALE società in house , la cui sussistenza costituisce il presupposto per l’affermazione RAGIONE_SOCIALE giurisdizione RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti sull’azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio RAGIONE_SOCIALE società, deve compiersi con riguardo alle previsioni contenute nello statuto RAGIONE_SOCIALE società al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita.
La Corte dei conti ha già proceduto all’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE portata dello statuto, ma non per questo la valutazione di quella risultanza è sottratta alle Sezioni Unite, in sede di impugnazione RAGIONE_SOCIALE sentenza del giudice contabile per motivi inerenti alla giurisdizione, perché alla Corte regolatrice compete la decisione sulla correttezza dell’individuazione del giudice munito di competenza giurisdizionale dipendente da quel fatto.
Infatti, se il danno causato per mala gestio degli amministratori al patrimonio di una società a partecipazione pubblica, non legata da un rapporto di servizio con il socio-ente pubblico, non integra un ‘ ipotesi di danno erariale inteso quale pregiudizio direttamente arrecato al patrimonio dell ‘ ente pubblico medesimo (stante la distinzione tra società e soci, nonché la piena autonomia patrimoniale RAGIONE_SOCIALE prima rispetto ai secondi), con conseguente devoluzione RAGIONE_SOCIALE lite al giudice ordinario, non altrettanto è a dirsi allorquando questo danno venga fatto valere nella gestione di una società che, in quanto in house , sia caratterizzata da un rapporto di servizio qualificato con l ‘ ente pubblico.
-Passando all ‘esame del motivo di ricorso come sopra compendiato, esso è fondato.
-I requisiti RAGIONE_SOCIALE società in house (indicati nella sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia 18 novembre 1999, C-107/1998, RAGIONE_SOCIALE) che fondano
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la giurisdizione contabile in ambito societario sono stati da tempo focalizzati dalla giurisprudenza di legittimità.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, sussiste la giurisdizione contabile in materia di azione di responsabilità nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di RAGIONE_SOCIALE partecipata da enti pubblici solo se questa abbia i requisiti per potere essere definita come società in house : per tale dovendosi intendere quella dal cui quadro statutario, vigente all ‘ epoca RAGIONE_SOCIALE condotta ritenuta dannosa, emerga che sia stata costituita da uno o più enti pubblici per l ‘ esercizio di pubblici servizi e rispetto alla quale solamente i medesimi enti siano soci, ove essa esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e sia assoggettata a forme di controllo RAGIONE_SOCIALE gestione analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici (Cass., Sez. Un., 25 novembre 2013, n. 26283; Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2013, n. 26936; Cass., Sez. Un., 13 settembre 2018, n. 22409).
Pertanto, una società di RAGIONE_SOCIALE partecipata da enti pubblici è configurabile come in house , e sussiste la giurisdizione contabile in materia di azione di responsabilità nei confronti dei suoi organi di gestione e di controllo, allorché vi siano i seguenti requisiti: (a) il capitale sociale deve essere integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l ‘ esercizio di pubblici servizi e lo statuto deve vietare la cessione delle partecipazioni a soci privati; (b) la società deve esplicare statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l ‘ eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; (c) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici. Detti requisiti
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devono sussistere tutti contemporaneamente e risultare da precise disposizioni statutarie in vigore al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita.
Il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175 del 2016) ha sostanzialmente recepito l’approdo RAGIONE_SOCIALE Corte regolatrice: facendo salva la giurisdizione RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house (art. 12); definendo in house le società sulle quali un’amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di RAGIONE_SOCIALE privati avviene in certe forme, e che soddisfano il requisito dell’attività prevalente (art. 2, comma 1, lettera o , e art. 16, commi 1 e 3); intendendo per controllo analogo la situazione in cui l’amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative RAGIONE_SOCIALE società controllata (art. 2, comma 1, lettera c ).
5. -Nel caso in esame il requisito RAGIONE_SOCIALE partecipazione totalitaria dell’ente pubblico è pacifico, non essendo controversa la circostanza che la RAGIONE_SOCIALE è titolare dell’intero capitale sociale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e che questa ha per oggetto la fornitura di prestazioni e la gestione di servizi nel settore socio sanitario, con particolare riferimento al servizio 118 e al servizio di ausiliariato presso le strutture sanitarie.
La RAGIONE_SOCIALE è il socio unico di tale società ( così l’ art. 1 dell ‘atto di costituzione RAGIONE_SOCIALE società a responsabilità limitata RAGIONE_SOCIALE, ai rogiti del AVV_NOTAIO del 30 maggio 2008, rep. n. 30924, racc. n. 8544, ai cui sensi ‘E’ costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE quale l’RAGIONE_SOCIALE è l’unico socio’) e in
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base all’art. 6 dello statuto le quote di partecipazione sociale possono essere possedute esclusivamente dalla medesima RAGIONE_SOCIALE o da altre pubbliche amministrazioni di cui a ll’art. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Ricorre, inoltre, il requisito dell’esercizio prevalente dell’attività a favore dell’ente pubblico quotista unico, come risulta dall’espresso dettato statutario secondo cui le attività facenti parte dell’oggetto sociale (vale a dire la fornitura di prestazioni e la gestione di servizi nel settore socio sanitario, con particolare riferimento al servizio 118 e al servizio di ausiliariato presso le strutture sanitarie) devono essere svolte in favore RAGIONE_SOCIALE stessa azienda RAGIONE_SOCIALE ed entro l’ambito di competenza territo riale di quest’ultima . È infatti previsto che rientrano nell’oggetto sociale le attività di supporto e di integrazione dei servizi sanitari di emergenza-urgenza resi dalla RAGIONE_SOCIALE, ivi incluse le attività di soccorso e trasporto dei pazienti da e presso qualsiasi struttura RAGIONE_SOCIALE.
6. -In ordine al requisito del controllo analogo, preme rilevare che l’evoluzione RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia (v. sentenza 11 gennaio 2005, C-26/2003, Stadt Halle; sentenza 13 ottobre 2005, C-458/2003, Parking Brixen) e di legittimità registra una progressiva specificazione RAGIONE_SOCIALE nozione, nel senso di una sua non assoluta e perfetta coincidenza o sovrapposizione (a partire da un dato anche lessicale, posto che ‘ analogo ‘ non è sinonimo di ‘ identico ‘ ) con il controllo esercitato dall ‘ ente pubblico sui propri organi ed uffici interni, a favore di una più marcata sua identificazione nella fattispecie di influenza determinante sulle linee strategiche e sulle decisioni fondamentali RAGIONE_SOCIALE società.
In particolare, come questa Corte ha già sottolineato, non può essere accolta una nozione di controllo analogo esercitata dall ‘ ente pubblico sulla società in house tale da declassare la società di RAGIONE_SOCIALE a
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mera articolazione interna dell’ente pubblico, del tutto priva di autonomia e sottoposta all ‘ identico potere gerarchico esercitato dall ‘a mministrazione sugli uffici dipendenti. Osta a tale interpretazione la previsione come analogo del controllo, con ciò intendendosi propriamente affermare che tale controllo non è uguale ma semplicemente simile a quello esercitato dall ‘ ente pubblico sui propri servizi gestiti direttamente. Inoltre, una interpretazione del controllo analogo tale per cui la società in house risulti assoggettata ad un potere di direzione gerarchica, indistinguibile da quello esercitato dall ‘ ente pubblico sulle proprie articolazioni interne, appare incompatibile con i principi di autonomia patrimoniale e attribuzione RAGIONE_SOCIALE personalità giuridica che il codice civile riconosce alla società di RAGIONE_SOCIALE (Cass., Sez. Un., 8 luglio 2020, n. 14236; Cass., Sez. Un., 8 febbraio 2023, n. 3869).
In altri termini, il controllo analogo non è un controllo assoluto come su un pubblico ufficio né un controllo gerarchico, trattandosi del controllo di un soggetto esterno e rimasto distinto, a ben guardare, da quello controllato. Ne consegue ontologicamente la limitazione dell ‘ obiettivo del controllo alle decisioni fondamentali del soggetto così controllato, ovvero a quelle riconducibili alle linee strategiche e alle più importanti scelte operative, in modo tale quindi da incidere sulla complessiva governance dell ‘ attività RAGIONE_SOCIALE società in house , per tenere in conto e preservare le finalità pubbliche che comunque la permeano (Cass., Sez. Un., 28 giugno 2022, n. 20632).
In questa prospettiva si muove anche Cass., Sez. Un., 26 maggio 2023, n. 14776, la quale ha ritenuto sussistente il requisito del controllo analogo in una fattispecie nella quale il Comune era l’unico socio RAGIONE_SOCIALE società di RAGIONE_SOCIALE gestore del servizio di trasporto pubblico RAGIONE_SOCIALE: condizione, questa, ha precisato la Corte, che consentiva di per sé il totale controllo dell’attività sociale, posto che in quanto unico socio il
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Comune poteva, ad esempio, convocare l’assemblea, revocare gli amministratori e approvare o non approvare i bilanci.
Resta, dunque, fermo il carattere istituzionalmente servente RAGIONE_SOCIALE società in house quale articolazione RAGIONE_SOCIALE P.A. da cui promana, in contrapposizione alla natura di soggetto giuridico esterno ed autonomo da questa.
E tuttavia il punto di equilibrio – rilevabile nel tipo di condizionamento indotto sulle linee strategiche e le scelte operative fondamentali RAGIONE_SOCIALE società – va posto tra un controllo che, da un lato, non si esaurisca in quello ordinario e che, dall’altro, neppure si identifichi necessariamente in una soggezione assoluta e totalmente riproduttiva dei modelli di comando interni alla P.A. (il che priverebbe di rilievo, in pratica, la stessa autonomia e personalità giuridica di diritto privato RAGIONE_SOCIALE società).
-Tanto premesso, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, sussiste nella specie anche il requisito del controllo analogo a quello esercitato sui servizi di diretta gestione dell’ente pubblico.
Lo si ricava, innanzitutto, dal potere per l’ente pubblico partecipante di dettare le linee strategiche e le scelte operative RAGIONE_SOCIALE società.
Ai sensi dell’art. 2 dello statuto del 30 maggio 2008 (allegato all’atto costitutivo del AVV_NOTAIO ), infatti, la società può compiere tutte le operazioni necessarie o utili al raggiungimento dell’oggetto sociale , ‘nell’ambito delle strategie aziendali decise dalla RAGIONE_SOCIALE‘ .
Inoltre, l’art. 8 del medesimo statuto prevede l’ingerenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella pianificazione, programmazione e controllo dell’attività aziendale, con l’individuazione di regole gestionali e operative.
All’assemblea dei soci, e quindi al socio unico RAGIONE_SOCIALE, spetta , infatti, in via esclusiva il potere di deliberare su indirizzo, coordina-
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mento e controllo delle strategie e politiche aziendali, ‘al fine di consentire in concreto ai soci un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi’ (art. 8 dello statuto).
È significativo, del resto, che il rogito notarile del 30 maggio 2008 del AVV_NOTAIO, recante l’atto di costituzione e lo statuto RAGIONE_SOCIALE società, richiama, in premessa, la deliberazione del commissario straordinario RAGIONE_SOCIALE ASL FG n. 1475 del 20 maggio 2008, con la quale si deliberava, tra l’altro, di approvare in via definitiva lo statuto RAGIONE_SOCIALE società. Questa delibera (cfr. allegato D al rogito notarile AVV_NOTAIO) è stata adottata sulla premessa ‘di dover procedere ad adeguare lo statuto alle regole dettate dal Consiglio di Stato (in Adunanza Plenaria, 3/3/2008) in materia di controllo analogo degli enti pubblici sulle società di RAGIONE_SOCIALE totalmente possedute’.
8. -Ne consegue, pertanto, che la società RAGIONE_SOCIALE risulta, già in base allo statuto del 2008 (adottato con atto del AVV_NOTAIO in data 30 maggio 2008), assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dall’ente pubblico partecipante sui propri servizi, essendo questo investito di compiti di controllo ulteriori che si pongono al di fuori dei normali diritti e poteri spettanti ai soci in base alle regole del codice civile.
Le modifiche statutarie introdotte nel 2016 e nel 2017 sono intervenute a specificazione nel dettaglio RAGIONE_SOCIALE natura di società in house già esistente alla data dell’illecito contestato (posto in essere, secondo l’ipotesi accusatoria, dal gennaio 2011 al giugno 2016) . Esse, cioè, non hanno introdotto ex novo un regime di controllo analogo prima insussistente, bensì hanno solamente rafforzato quello preesistente con introduzione di disciplina di dettaglio.
Infatti, le modifiche statutarie introdotte nell’aprile 2016 e nell’ottobre 2017 hanno comportato la nomina degli organi di amministrazione e controllo in capo alla RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore
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generale, e l’individuazione RAGIONE_SOCIALE figura incaricata dell’esercizio dei poteri di direzione e controllo, per il socio pubblico, nella persona del direttore generale dell’azienda RAGIONE_SOCIALE.
-Ad un approdo convergente è pervenuto, in punto di qualificazione, il Consiglio di Stato.
In una controversia nella quale era in discussione la legittimità degli atti con cui la RAGIONE_SOCIALE aveva istituito la società RAGIONE_SOCIALE e le aveva affidato il servizio di fornitura del personale e dei mezzi per effettuare le attività di pulizia, ausiliariato e portierato delle strutture immobiliari dell’RAGIONE_SOCIALE, la Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 11 marzo 2011, n. 1572, ha rilevato la sussistenza, in concreto, di ‘tutti i presupposti per l’affidamento diretto in house (con parti colare riguardo al controllo esercitato dall’RAGIONE_SOCIALE sulla società RAGIONE_SOCIALE.
10. -Il ricorso è accolto.
È dichiarata la giurisdizione RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti.
La sentenza impugnata è cassata.
Per effetto RAGIONE_SOCIALE cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, la causa deve essere rinviata alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale centrale d’appello.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, essendo il Procuratore AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti parte soltanto in senso formale.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale centrale d’appello.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre