Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2685 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 2685 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 14962-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti – avverso la sentenza n. 451/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/04/2021 R.G.N. 1435/2018;
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/12/2023
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 451/2021, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia emessa dal Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede (che aveva dichiarato la sussistenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra i lavoratori in epigrafe indicati ad eccezione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE, con inquadramento nel CCNL per il settore elettrico e con conseguente condanna di tale società al pagamento RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni previste dal medesimo CCNL, mentre aveva dichiarato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda di condanna al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi), ha dichiarato anche la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la suddetta RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, dichiarando inammissibile quella volta al versamento dei contributi e confermando nel resto le statuizioni di primo grado relativamente agli altri lavoratori.
I giudici di seconde cure, in relazione alla domanda presentata dai lavoratori volta ad ottenere la declaratoria RAGIONE_SOCIALEa sussistenza, ai loro danni, di una interposizione vietata di mere prestazioni di manodopera e di un appalto illecito, hanno rilevato che: a) gli intercorsi verbali di conciliazione non facevano alcun riferimento ad un contenzioso con la RAGIONE_SOCIALE relativamente alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato né ad una rinuncia a tale diritto in quanto avevano ad o ggetto altro; b) dalla istruttoria espletata era emersa l’illiceità RAGIONE_SOCIALE‘appalto anche dopo l’8.7.2013 (e quindi ciò rendeva fondata anche la domanda RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE la cui assunzione era avvenuta successivamente a tale data) atteso che vi era stata una mera fornitura di personale, senza esercizio nei confronti dei lavoratori del potere direttivo e gerarchico e senza organizzazione di un servizio idoneo a fornire un risultato autonomo da parte RAGIONE_SOCIALEa società appaltatrice formale; c) non vi era l’impossibilit à di emettere una pronuncia costitutiva nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, quale società in house integralmente partecipata dal RAGIONE_SOCIALE, perché
la relativa eccezione era stata sollevata solo e non ritualmente nel giudizio di appello (precisamente con le note) e, quanto al giudizio riguardante la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con una richiesta avanzata ex novo nella fase di appello, con le note depositate in replica all’appello incidentale presentato dai lavoratori.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE affidato a due motivi cui hanno resistito con controricorso i lavoratori in epigrafe indicati.
Le parti hanno depositato memorie.
Il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione di legge, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione agli artt. 1965 cc, 100 e 410 cpc, per essere stata respinta dalla Corte territoriale l’eccezione preliminare di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda per cessata materia del contendere. Sostiene che, dall’esame dei relativi atti, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di seconde cure, anche le domande (e i diritti sottesi a tali domande) riguardanti la RAGIONE_SOCIALE dovevano considerarsi oggetto di rinuncia.
Con il secondo motivo si censura la violazione di legge ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione agli artt. 345 co. 2 cpc, 1418 e ss. cc, 18 co. 2 d.l. 12/2008 e 19 co. 4 d.lgs. n. 175/2016, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 Cost., per avere la Corte territoriale consi derato erroneamente tardiva (perché proposta solo in appello) l’eccezione, riguardante l’impossibilità di costituzione dei rapporti di lavoro a seguito di conversione degli stessi in quanto essa ricorrente era una società in house interamente partecipata dal RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo è infondato.
La dichiarazione sottoscritta dal lavoratore può assumere valore di rinuncia o di transazione, con riferimento alla prestazione di lavoro subordinato ed alla conclusione del relativo rapporto, sempre che risulti accertato, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione del documento, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di
diritti determinati ovvero obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi. Il relativo accertamento costituisce giudizio di merito, censurabile, in sede di legittimità, soltanto in caso di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o in presenza di vizi RAGIONE_SOCIALEa motivazione (per tutte, Cass. n. 19831/2013).
Nella fattispecie la Corte distrettuale, conformandosi a tale principio di legittimità, ha ritenuto, attraverso una accurata disamina del testo del verbale e con motivazione esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, nuova formulazione ratione temporis applicabile, che non emergevano negli atti elementi da cui desumere la specifica volontà e consapevolezza dei lavoratori di rinunciare al diritto di fare valere, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, la possibilità di costituzione, a seguito RAGIONE_SOCIALEa illegittim ità RAGIONE_SOCIALE‘appalto, un rapporto di lavoro direttamente nei confronti di detta società.
L’analisi esegetica ha avuto ad oggetto sia il dato letterale degli atti, dal quale si evinceva che le rinunce effettuate dai lavoratori si riferivano esclusivamente a profili di invalidità e a rivendicazioni retributive o risarcitorie direttamente riconducibili al contratto di lavoro a tempo determinato intercorrente con la società RAGIONE_SOCIALE, sia l’aspetto logico -giuridico, in quanto il riferimento al contratto di appalto sussistente tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE era stato effettuato in modo del tutto generico, senza alcuna prospettazione, nemmeno a titolo esemplificativo, di rivendicazioni direttamente riferibili alla società appaltante se non relativamente ad una sua possibile responsabilità solidale ex art. 29 co. 2 d.lgs. n. 276/2003.
Le censure in concreto articolate con il motivo in esame si limitano, invece, a prospettare, secondo una modalità di mera contrapposizione, una diversa e più favorevole interpretazione dei verbali di conciliazione, senza veicolarla attraverso la individuazione RAGIONE_SOCIALEe modalità con le quali la Corte di merito si sia discostata dalle regole legali di interpretazione e senza evidenziare specifiche implausibilità o illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione esibita dal giudice di appello nel pervenire al contestato approdo ermeneutico.
Il secondo motivo è fondato.
La Corte territoriale ha ritenuto che l’eccezione sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE in ordine alla impossibilità di emettere pronuncia giudiziaria costitutiva del rapporto di lavoro in ragione RAGIONE_SOCIALEa applicabilità, quale società ‘in house’ interamente partecipata da l RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 co. 4 d.lgs. n. 175/2016, fosse tardiva perché sollevata solo nel corso del giudizio di appello.
L’assunto non è condivisibile in diritto poiché, q ualora, come nella fattispecie, dalla qualificazione giuridica del soggetto citato in giudizio discenda l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa normativa applicabile al rapporto, detta qualificazione può e deve essere compiuta dal giudice anche d’ufficio, in ossequio al pr incipio iura novit curia , sulla base degli elementi di fatto ritualmente acquisiti al giudizio, sicché costituisce, non un’eccezione in senso proprio, bensì una mera difesa, la deduzione RAGIONE_SOCIALEa persona giuridica di diritto privato o pubblico che, convenuta in giudizio, faccia leva sulla propria qualità soggettiva per trarne l’inapplicabilità al rapporto controverso RAGIONE_SOCIALEa normativa invocata dalla controparte a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘azione (Cass. n. 35421/2022).
In tal senso questa Corte si è già espressa rilevando che, anche nel giudizio di cassazione, «l’attività ricostruttiva RAGIONE_SOCIALEa natura giuridica di un ente è compito del giudice di legittimità che vi provvede, anche d’ufficio, in ossequio al principio iura novit curia , laddove tale natura fondi la propria essenza in disposizioni di legge (operazione, questa, che non trova limite, pertanto, in differenti prospettazioni o posizioni RAGIONE_SOCIALEe parti), diversamente essendo l’indicato compito circoscritto a quanto ritualmente allegato in causa, nel rispetto degli oneri di cui all’art. 366 cod. proc. civ., laddove una determinata natura abbia le radici in atti RAGIONE_SOCIALE‘autonomia RAGIONE_SOCIALEe persone.» (Cass. n. 28060/2020).
Sulla base di tali principi, la Corte territoriale, nel caso de quo , avrebbe dovuto, pertanto, verificare se, anche nel giudizio di primo grado, era stata prospettata (o era evincibile a norma di legge, nella fattispecie ex art. 3 co. 4 d.lgs. n. 79/1999) la questione di essere la RAGIONE_SOCIALE una società partecipata dal RAGIONE_SOCIALE e, quindi, individuare la
normativa applicabile alle domande azionate non condizionando l’esame del fatto impeditivo, connesso alla natura del soggetto, al momento in cui questo era stato eccepito ma, costituendo la questione una mera difesa, incentrando l’accertamento su quando la qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALEa società, presupposto giuridico di quel fatto, fosse stata allegata o fosse desumibile ai sensi di legge.
Alla stregua di quanto esposto la gravata sentenza deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa va rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che