Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2745 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 2745 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19624-2020 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1079/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/05/2020 R.G.N. 128/2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio
del 19/12/2023 dal AVV_NOTAIO Dott. COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 1079/2020, ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede con la quale, anche in sede di opposizione ex lege n. 92 del 2012,
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/12/2023
CC
era stata respinta la domanda proposta da COGNOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE diretta ad ottenere l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con detta società sin dal 28.12.2015 (data di assunzione), stante la illecita interposizione di manodopera intervenuta tra le parti (in seguito alla inesistenza del contratto di appalto o illegittimità e/o illiceità RAGIONE_SOCIALEo stesso tra la predetta società e la formale datrice di lavoro RAGIONE_SOCIALE), con declaratoria di nullità, illegittimità o inefficacia del licenziamento intimato il 23.11.2017, con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e con condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.
2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) la domanda di reintegra nel posto di lavoro, a seguito RAGIONE_SOCIALEa illegittimità del licenziamento disposto da un soggetto non ritenuto l’effettivo datore di lavoro, non era meritevole di accoglimento se non accompagnata da altre ragioni di illegittimità del recesso che non fossero, cioè, connesse alla sola ipotesi di somministrazione illecita di manodopera ovvero all’elemento soggettivo RAGIONE_SOCIALEa provenienza del recesso che veniva neutralizzato dal disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 d.lgs. n. 81 del 2015 che opera l’imputazione RAGIONE_SOCIALE‘atto all’utilizzatore; b) la società RAGIONE_SOCIALE rientrava nel novero RAGIONE_SOCIALEe società in house , interamente partecipata dal RAGIONE_SOCIALE, per cui non era possibile, in capo ad essa, la costituzione in via giudiziaria di un rapporto di lavoro a seguito di conversione ex art. 1418 cc; c) l’accertamento sulla natura RAGIONE_SOCIALEa so cietà poteva essere effettuato anche di ufficio; d) non rilevava il fatto che le società subappaltatrici, per conto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, dal 2013 avessero adottato procedure selettive per l’assunzione di personale perché, in primo luogo, non era stato dedotto che tali selezioni rispondessero ai canoni di imparzialità e pubblicità e, in secondo luogo, perché le prove orali raccolte avevano confermato una regolarizzazione sostanziale RAGIONE_SOCIALE‘appalto stipulato da RAGIONE_SOCIALE, proprio dal 2013, con procedure di selezione del personale condotte e gestite, a partire da tale anno, autonomamente dalle società appaltatrici e sub-appaltatrici.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione NOME affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
Le parti hanno depositato memorie.
Il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si eccepisce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 co. 2 cpc, per non essersi la Corte territoriale pronunciata sulla domanda relativa all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa illecita int erposizione di manodopera intervenuta tra le parti, in seguito alla inesistenza del contratto di appalto e/o subappalto o illegittimità e/o illiceità RAGIONE_SOCIALEo stesso; inoltre, si obietta la carenza di indicazioni RAGIONE_SOCIALEe ragioni di fatto e di diritto circa l’es istenza, o meno, del presunto contratto di subappalto con la società RAGIONE_SOCIALE, formale datrice di lavoro di essa ricorrente, e RAGIONE_SOCIALEe sue conseguenze.
Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 cc, artt. 27 e 29 D.lgs. n. 276/2003 nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 D.lgs. n. 81/2015; inoltre si deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 legge n. 6 04/1966 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cc; si rappresenta che la Corte distrettuale non aveva valutato che, in assenza di prova circa un contratto di appalto e/o di somministrazione, non vi poteva essere la riconducibilità RAGIONE_SOCIALEe attività concretamente espletate alle previsioni contrattuali, con la conseguenza che il licenziamento intimato dal datore apparente non solo era illegittimo ma giuridicamente inesistente e ciò anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 D.lgs. n. 81/2015, che aveva sostituito l’art. 27 D.lgs. n. 276/2003 e poi oggetto di interpretazione autentica, inapplicabile al caso in esame proprio per la mancanza di un contratto di appalto o di somministrazione, residuando solo un caso di interposizione di manodopera vietata; infine, si sostiene che la Corte di appello avev a erroneamente posto a carico del lavoratore l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova sulla legittimità del recesso.
Con il terzo motivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALEa violazione degli artt. 112 e 115 cpc nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cc, RAGIONE_SOCIALEa violazione e falsa applicazione degli artt. 29 D.lgs. n. 276/2003 e 19 del D.lgs. n. 176/2016 non ché RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 d.l. n. 112/2008, per avere, da un lato, la Corte di appello ritenuto di accertare di ufficio la eccezione sulla mancata selezione, ai fini RAGIONE_SOCIALEa assunzione di essa lavoratrice, e, dall’altro, per avere considerato applicabile, alla presente fattispecie, le disposizioni in tema di pubblico impiego circa la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 D.lgs. n. 165/2001 nonostante la mancanza di qualsivoglia richiamo su detta questione; inoltre, precisa che oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda non era stata la richiesta di costituzione di un rapporto di lavoro, ma solo la istanza di accertamento RAGIONE_SOCIALEa illecita interposizione di manodopera e che erano state erroneamente applicate le disposizioni in tema di assunzione del personale nelle società in house , ovvero partecipate da enti pubblici, in relazione a quanto specificato dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto era stata la stessa parte, che aveva realizzato una condotta illecita (RAGIONE_SOCIALE), a beneficiare dei divieti posti da disposizioni che essa stessa aveva violato.
Con il quarto motivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 co. 1 n. 4 cpc, si eccepisce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 n. 4 cpc, per non avere la Corte di appello richiamato le risultanze testimoniali del procedimento, avendo preso in considerazione una sola deposizione resa in un distinto procedimento, e per avere omesso ogni valutazione sul documento n. 5, prodotto da essa ricorrente, riguardante le modalità di inserimento del personale per il contact center , sia alle dirette dipendenze di RAGIONE_SOCIALE spa che RAGIONE_SOCIALEe società appaltatrici e di somministrazione di manodopera.
I primi due motivi, da esaminare congiuntamente perché interferenti, non sono meritevoli di accoglimento.
E’ opportuno ricordare che i l vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni
richiesta RAGIONE_SOCIALEe parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 28308/2017; Cass. n. 7653/2012).
Le fattispecie sopra indicate non sono rilevabili nel caso de quo perché la Corte territoriale non ha valutato il profilo RAGIONE_SOCIALEa illiceità RAGIONE_SOCIALE‘appalto in quanto ha applicato il principio RAGIONE_SOCIALEa ‘ragione più liquida’ (sia con riguardo al dedotto profilo RAGIONE_SOCIALEa illiceità, ex art. 29 co. 3 bis d.lgs. n. 276/2003, RAGIONE_SOCIALE‘appalt o stipulato da RAGIONE_SOCIALE e del subappalto poi intervenuto con RAGIONE_SOCIALE, sia con riferimento alla asserita illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo che, al di là RAGIONE_SOCIALE‘errato riferimento all’art. 38 d.lgs. n. 81/2015 (Cass. n. 30945/2023), è stato ancorato, invece, pure alla necessità di addurre, dalla ricorrente che non aveva ottemperato a tale obbligo, altre e diverse ragioni rispetto all’ipotesi di somministra zione illecita di manodopera) individuata nella impossibilità di costituire in via giudiziaria la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘utilizzatore stante la natura di società in house RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ed il disposto di cui all’art. 19 c o. 4 del TUSP.
Invero, in applicazione del principio processuale RAGIONE_SOCIALEa “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base RAGIONE_SOCIALEa questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica RAGIONE_SOCIALEe soluzioni sul piano RAGIONE_SOCIALE‘impatto operativo piuttosto che su quello RAGIONE_SOCIALEa coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo RAGIONE_SOCIALE‘evidenza a quello RAGIONE_SOCIALE‘ordine RAGIONE_SOCIALEe questioni da trattare ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 276 c.p.c. (Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 12002/2014).
Le doglianze di cui ai suindicati motivi non colgono, pertanto, quella che è stata l’effettiva ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa gravata sentenza.
Il terzo motivo è infondato.
Quando, dalla qualificazione giuridica del soggetto citato in giudizio, discenda l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa normativa applicabile al rapporto, detta qualificazione può e deve essere compiuta dal giudice anche d’ufficio, in ossequio al principio iura novit curia , sulla base degli elementi di fatto ritualmente acquisiti al giudizio, sicché costituisce, non un’eccezione in senso proprio, bensì una mera difesa, la deduzione RAGIONE_SOCIALEa persona giuridica di diritto privato o pubblico che, convenuta in giudizio, faccia leva sulla propria qualità soggettiva per trarne l’inapplicabilità al rapporto controverso RAGIONE_SOCIALEa normativa invocata dalla controparte a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘azione (Cass. n. 35421/2022).
In tal senso questa Corte si è già espressa rilevando che, anche nel giudizio di cassazione, «l’attività ricostruttiva RAGIONE_SOCIALEa natura giuridica di un ente è compito del giudice di legittimità che vi provvede, anche d’ufficio, in ossequio al principio iura novit curia , laddove tale natura fondi la propria essenza in disposizioni di legge (operazione, questa, che non trova limite, pertanto, in differenti prospettazioni o posizioni RAGIONE_SOCIALEe parti), diversamente essendo l’indicato compito circoscritto a quanto ritualmente allegato in causa, nel rispetto degli oneri di cui all’art. 366 cod. proc. civ., laddove una determinata natura abbia le radici in atti RAGIONE_SOCIALE‘autonomia RAGIONE_SOCIALEe persone.» (Cass. n. 28060/2020).
Non è condivisibile, pertanto, la doglianza relativamente alla circostanza che la Corte di appello abbia ritenuto, di ufficio, di potere accertare la eccezione RAGIONE_SOCIALEa mancata selezione ai fini RAGIONE_SOCIALEa assunzione di essa ricorrente.
Dagli atti risultava incontroverso che la RAGIONE_SOCIALE è una società interamente partecipata dal RAGIONE_SOCIALE (ex art. 3 co. 4 d.lgs. n. 79/99) che opera per la promozione e lo sviluppo RAGIONE_SOCIALEe fonti rinnovabili, per cui la Corte territoriale ha considerato che essa soggiacesse alla disciplina dettata per le società in house dal TUSP (D.lgs. n. 175/2016) e segnatamente dall’art. 19 co. 4 che sanziona espressamente con la nullità i rapporti di lavoro sorti in
difetto di procedure selettive che le società partecipate devono adottare.
Sulla base di tali premesse, applicando correttamente le regole sull’onere RAGIONE_SOCIALEa prova, i giudici di seconde cure hanno reputato che era la lavoratrice, stante la natura suindicata RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE risultante dagli atti, a dovere dedurre e dimostrare che le procedure selettive del personale, anche se adottate dalla società subappaltatrice, ma per conto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, fossero rispondenti ai canoni di imparzialità, pubblicità e trasparenza e, in ogni caso, hanno rilevato, con un accertamento di merito adeguatamente motivato e non sindacabile, pertanto, in sede di legittimità, che la prova testimoniale espletata aveva smentito che la selezione del personale fosse avvenuta, dopo l’anno 2013, sotto le direttive di RAGIONE_SOCIALE.
In ordine, poi, alla censura secondo cui essa ricorrente non avrebbe chiesto la costituzione del rapporto di lavoro, ma solo l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa illecita interposizione di manodopera, deve osservarsi, a fronte di una concorde interpretazione degli atti da parte dei giudici di merito, che in violazione dei principi di specificità e di autosufficienza, non è stato trascritto l’esatto contenuto RAGIONE_SOCIALEa originaria domanda essendovi solo un mero richiamo alle conclusioni del ricorso, per cui la critica si rivela inammissibilmente posta.
Quanto, infine, al fatto che la società avrebbe beneficiato, con l’interpretazione adottata, del divieto imposto da una norma da essa stessa violata, deve precisarsi che alcuna falsa applicazione è addebitabile alla Corte distrettuale che, sulla base di una corretta disamina RAGIONE_SOCIALEe norme vigenti, ha ritenuto non accoglibile le domande avanzate stante il divieto imperativo di legge di cui all’art. 19 D.lgs. n. 175/2016.
Se è stata data causa ad una violazione di una norma dalla stessa parte che la invoca, poi, sotto altro profilo a suo vantaggio, la questione può rilevare in altra sede e per diversi profili, ma non in relazione al thema decidendum del presente giudizio.
Anche il quarto motivo è infondato.
Non sussiste la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 co. 2 n. 4 cpc e 118 disp. att. cpc perché, in tema di contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza, il vizio di motivazione previsto dalle suddette disposizioni è rilevabile quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto alla formazione del proprio convincimento, senza alcuna esplicitazione né disamina logicogiuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 25866/2010).
Nella fattispecie ciò non è ravvisabile essendo chiara la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa gravata pronuncia, in ordine alla circostanza RAGIONE_SOCIALEa mancata imparzialità, pubblicità e trasparenza RAGIONE_SOCIALEe selezioni del personale dall’anno 2013 (la ricorrente era stata assunta il 28.12.2015) condotte e gestite autonomamente dalle società appaltatrici e subappaltatrici, che assorbe ogni altra questione.
In realtà, le censure non si sostanziano in violazioni o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito RAGIONE_SOCIALEa vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013) e in una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove, non consentite in sede di legittimità, in relazione, peraltro, ad un asserito documento il cui contenuto non è stato neanche riportato, nella sua integralità, nel ricorso.
Invero, va ribadito che la valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALEe prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi (art. 244 cpc), come la scelta, tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467 del 2017).
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto segue la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 dicembre 2023