Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 22896 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 22896 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/08/2024
sul ricorso 2171/2023 proposta da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO;
– controricorrente –
nonché contro
PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA SARDEGNA, COGNOME NOME, DITEL NATALE, COGNOME NOME;
– intimati – avverso la sentenza n. 302/2022 della CORTE DEI CONTI -SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO, depositata il 07/07/2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Rilevato che:
Con la sentenza impugnata la Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale d’appello, respingeva il gravame proposto, tra gli altri, da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 1/2021 della sezione giurisdizionale regionale per la RAGIONE_SOCIALE della Corte medesima, con la quale, previa reiezione dell’eccezione di difetto di giurisdizione, il COGNOME era stato condannato in via solidale a risarcire un danno alla RAGIONE_SOCIALE (euro 294.486,93) per fatti avvenuti tra il 2011 ed il 2013 (acquisizione in locazione di immobili da adibire a sede aziendale).
Il giudice contabile di appello, per la parte che qui -esclusivamente rileva, statuiva l’infondatezza della riproposta eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che la danneggiata doveva considerarsi a tutti gli effetti giuridici, quindi anche quello della responsabilità amministrativa contabile, quale società c.d. in RAGIONE_SOCIALE della Regione RAGIONE_SOCIALE, sussistendone tutti i presupposti di legge, fissati anche dalla giurisprudenza di legittimità (capitale integralmente pubblico non cedibile a privati; attività prevalente in
favore degli Enti pubblici partecipanti e solo eventualmente in via accessoria destinata al mercato; controllo esercitato in modo analogo a quello interno alle pubbliche amministrazioni).
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso tale decisione deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso il Procuratore generale presso la Corte dei conti.
Considerato che:
Nelle more del giudizio il ricorrente ha depositato una memoria con la quale, dato atto che in un giudizio analogo le Sezioni Unite di questa Corte si sono pronunciate in senso affermativo della giurisdizione contabile (ordinanza n. 3869/2023, depositata l’8 febbraio 2023), ha concluso conformemente al controricorrente ed al PG presso questa Corte.
Il Collegio preso atto di ciò, intende dare seguito alla statuizione affermativa della giurisdizione contabile di cui alla citata pronuncia di queste SU, condividendone e richiamandone integralmente le argomentazioni.
In particolare deve ribadirsi:
-che i requisiti della società RAGIONE_SOCIALE , che eccezionalmente fondano la giurisdizione contabile in ambito societario, sono stati da tempo fissati -in ragione della fondamentale sentenza della Corte di Giustizia 18 novembre 1999, C- 107/1998, Teckal -dalla giurisprudenza di legittimità, la quale già con Cass., Sez U, n. 26283/13 ha sancito che tale deve considerarsi la società che, pur avendo veste di diritto privato, sia ‘costituita da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici
sui propri uffici’ (conformi, tra le molte, Cass., Sez. U, n. 17188/18; 22409/18; 22712/19; 26738/21; 20632/22);
-che tutti e tre tali presupposti ricorrono in relazione a RAGIONE_SOCIALE, come emerge con chiarezza dagli statuti della medesima (2006, 2011, 2013; cfr. amplius , Cass., Sez. U, n. 3869/2023).
Nulla per le spese stante la posizione meramente formale di parte del PG controricorrente.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Cosi deciso in Roma 11 giugno 2024
Il presidente
NOME COGNOME