Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25189 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 25189 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24716-2020 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (RAGIONE_SOCIALE), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 785/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 23/03/2020 R.G.N. 435/2018;
Oggetto
Estinzione giudizio per rinuncia
R.G.N. 24716/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 15/05/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME, giornalista professionista che aveva sottoscritto il 15.7.2013 un contratto di lavoro a progetto (più volte prorogato e venuto a scadenza il 14.2.2015) con RAGIONE_SOCIALE, ha adito il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per chiedere l’accertam ento della natura effettivamente subordinata del rapporto, la natura di licenziamento verbale della cessazione e il proprio diritto alla ricostituzione della relazione negoziale con inquadramento come redattore oltre 30 mesi secondo le declaratorie del RAGIONE_SOCIALE, oltre alla condanna della società al pagamento delle differenze retributive derivanti dal dovuto inquadramento, quantificate in euro 58.494,78.
L’adito Tribunale, con sentenza non definitiva del 12.12.2017, ha ritenuto applicabile la disciplina del lavoro a progetto e non quello del lavoro giornalistico; ha rilevato che il COGNOME aveva svolto attività diverse da quelle previste nel contratto a progetto e ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata con obbligo della società di riassegnare il COGNOME alle mansioni di tele giornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico. Con sentenza definitiva, poi, il primo giudice ha quantificato le differenze retributive dovute in euro 3.438,45.
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 785/2019, in parziale riforma delle pronunce impugnate, ha dichiarato la nullità del contratto inter-partes e delle relative proroghe e ha respinto le ulteriori domande proposte dal COGNOME.
I giudici di seconde cure hanno precisato che: a) la questione della inapplicabilità nella specie delle disposizioni sul lavoro a progetto, in ragione della natura di società in house della RAGIONE_SOCIALE, era nuova ed estranea al contraddittorio; b) era rilevante, invece, sebbene non proposta in primo grado, la problematica della conversione del rapporto in uno a tempo
indeterminato per la dedotta nullità del contratto in quanto si trattava di questione valutabile ex officio; c) l’art. 18 del D.l. n. 112/2008, applicabile ratione temporis , vietava per le società in house la possibilità di assumere senza una selezione pubblica per cui alla nullità dei contratti non poteva seguire il ripristino della funzionalità del rapporto all’esito della sua cessazione; d) l’accertamento della nullità del contratto (e delle successive proroghe), per contrasto con norma imperativa (art. 18 citato), escludeva la debenza delle differenze retributive non avendo, peraltro, il lavoratore avanzato le sue pretese ex art. 2126 cc.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 commi 1 e 2 del D.l. n. 112/2008 conv. in legge n. 133/2008, in relazione agli artt. 35 co. 3 e 3 co. 2 D.lgs. n. 165/2001 nonché la vi olazione dell’art. 19 del D.lgs. n. 175/2016. Si deduce che erroneamente la Corte territoriale ha dichiarato la nullità del contratto di collaborazione coordinata a progetto e delle relative proroghe per contrasto con l’art. 18 D.l. n. 112/2008 in quanto la RAGIONE_SOCIALE era una società in house che non era classificabile tra le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 D.lgs. n. 165/2001 e che, anche qualora fosse applicabile il suddetto art. 18, la Corte distrettuale erroneamente non aveva rilevato che l’assunzione del COGNOME era intervenuta a seguito di selezione pubblica, in conformità con il precetto della disposizione.
Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 437 cpc, per non avere la Corte territoriale riconosciuto ad esso lavoratore le
dovute differenze retributive a seguito della rilevata nullità del contratto. Si obietta che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di merito, la domanda ex art. 2116 cc era contenuta in quella più ampia avente ad oggetto il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fondata sui medesimi fatti costitutivi già compresi nel thema decidendum .
Nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte di NOME COGNOME.
Tale atto risulta accettato dalla controricorrente.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15).
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 maggio 2024