Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3308 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3308 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25073/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del già legale rappresentante Sig.ra NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-ricorrente-
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge;
-interveniente in INDIRIZZO–
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME NOME COGNOME, già elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell ‘ avvocato NOME COGNOME ed attualmente domiciliato presso
l ‘ indirizzo di posta elettronica certificata del nominato difensore di fiducia;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE d ‘ APPELLO di PERUGIA n. 145/2022 , depositata il 24/03/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2026 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Tra il 24 ed il 26 luglio 2016, nei locali dell’azienda RAGIONE_SOCIALE si introducevano ignoti, che asportavano beni mobili per un valore di oltre cinquantamila euro. La RAGIONE_SOCIALE attivava, dunque, la polizza prevista dal contratto denominato ‘Multirischi del professionista’, stipulato con la compagnia assicurativa RAGIONE_SOCIALE, con decorrenza dal 7 giugno 2016. La compagnia si rifiutava di provvedere alla copertura del danno subito.
NOME, in qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, conveniva innanzi al Tribunale di Spoleto RAGIONE_SOCIALE Spa, al fine di ottenere l’indennizzo, a fronte del denunciato furto, pari al massimale di polizza, nonché il maggior danno patito a fronte della mala gestio da parte della compagnia nella gestione del sinistro.
Si costituiva la RAGIONE_SOCIALE, contestando la veridicità del furto e la copertura assicurativa dell’evento, attribuendo la responsabilità dell’occorso all’attrice per violazione del dovere di protezione incombente sull’assicurata.
Al giudizio di primo grado partecipava anche NOME COGNOME (marito della legale rappresentante della società), mediante intervento adesivo alla posizione processuale di RAGIONE_SOCIALE; lo stesso infatti agiva quale amministratore unico di RAGIONE_SOCIALE e deduceva che la stessa era cessionaria all’attrice dei beni sottratti.
Il Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 424/2019, ritenuti irrilevanti i mezzi istruttori articolati dalle parti ai fini della decisione, rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo non provato l’accadimento del furto a causa di numerose anomalie: l’assenza di scasso sul portone principale, la presenza di uffici ordinati nonostante il valore dei beni e l’invio della lista della merce sottratta all’assicurazione solo poche ore dopo il fatto. Anche NOME COGNOME (marito della legale rappresentante della società) fu condannato alle spese.
Avverso tale sentenza proponeva appello RAGIONE_SOCIALE, chiedendo l’integrale riforma della sentenza di primo grado e, per l’effetto, l’accoglimento delle domande avanzate in primo grado.
La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 145/2022, confermava il rigetto della domanda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la RAGIONE_SOCIALE, articolando tre motivi. Precisamente:
con il primo motivo, ha denunciato <>, nella parte in cui la corte territoriale ha deciso l’appello senza rilevare d’ufficio la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME, già parte del giudizio di primo grado, incorrendo nella violazione degli artt. 331 e/o 332 c.p.c. Essendo quest’ultimo stato parte nel giudizio di primo grado, la sua pretermissione nel grado di gravame avrebbe determinato la nullità dell’intero procedimento di secondo grado;
con il secondo motivo, ha denunciato <>, nella parte in cui la corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado sulla base di un’errata valutazione delle risultanze probatorie, violando l’art. 116 c.p.c. In particolare, ha dedotto un error in procedendo per travisamento e mancata
valutazione delle prove documentali ritualmente acquisite: da un lato, la relazione di servizio dei Carabinieri, cui la corte territoriale avrebbe erroneamente attribuito un valore probatorio di fede privilegiata (mentre essa costituirebbe soltanto un documento liberamente valutabile); dall’altro, la denuncia-querela di furto ed i successivi atti integrativi, documentazione decisiva (in quanto prova dell’effettiva esistenza del furto) che la corte avrebbe erroneamente omesso di valutare;
– con il terzo motivo, ha denunciato <>, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto sussistente una colpa grave dell’assicurata ed ha conseguentemente escluso il diritto di quest’ultima all’indennizzo. Tanto affermando, la corte di merito avrebbe violato l’art. 1900 c.c. sotto plurimi profili: sia perché una clausola limitativa avrebbe richiesto specifica approvazione; sia perché non esisteva un obbligo contrattuale di installare allarmi o telecamere e che il portoncino in legno massello era di per sé una protezione adeguata; sia, infine, perché la mancata chiusura a chiave della porta non aveva avuto una rilevanza causale decisiva nel verificarsi del furto.
Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della società ricorrente RAGIONE_SOCIALE, poiché estinta per effetto della cancellazione dal registro delle imprese in epoca anteriore alla proposizione del ricorso.
Ha depositato atto di intervento NOME COGNOME.
È stata proposta la definizione accelerata del ricorso, sul presupposto della sua inammissibilità: sia in ragione della dedotta nullità della procura speciale ex art. 365 c.p.c., in quanto conferita da soggetto non più esistente, non potendo operare alcuna ultrattività della società, avendo la controricorrente documentato la cancellazione
della stessa in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata; sia con riferimento all’atto di intervento spiegato in questa sede da NOME COGNOME, ritenuto al più qualificabile come ricorso incidentale – in quanto volto a censurare la decisione d’appello per asserita violazione del contraddittorio – ma inammissibile per mancata notificazione e per inosservanza del termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c.
Per parte ricorrente è stata depositata istanza di decisione, con la quale si è dedotto che: a) il mandato alle liti era stato conferito dalla sig.ra NOME COGNOME, la quale, in qualità di socia, era succeduta nei rapporti giuridici facenti capo alla società cancellata e che, con detto atto, aveva manifestato un valido atto di sostituzione processuale; b) l’ammissibilità dell’intervento svolto da NOME COGNOME, in quanto parte dei precedenti gradi di giudizio, richiamando, a sostegno, arresti di legittimità (Cass. n. 7467 del 2017; Cass. n. 17974 del 2015; Cass. n. 6348 del 2009; Cass. n. 9753 del 1994) e affermando che, in ipotesi di litisconsorzio c.d. processuale, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello, ove l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado, rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità.
Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
I Difensori di tutte le parti hanno depositato memoria. Per parte ricorrente ha depositato memoria la Sig.ra NOME COGNOME, quale socio e già amministratore della RAGIONE_SOCIALE.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI COGNOME DECISIONE
1.Nella impugnata sentenza la corte territoriale ha confermato il rigetto della domanda, basandosi sui seguenti punti cardine: mancata prova dell’evento e configurabilità della colpa grave (ex art. 1900 c.c.).
Sotto il primo profilo, la corte ha ritenuto logico il ragionamento del primo giudice, valorizzando l’annotazione di Polizia Giudiziaria redatta dai Carabinieri nell’immediatezza dei fatti. Da tale atto emergeva che la porta d’ingresso non era stata chiusa a chiave dalla titolare e che i segni di effrazione erano minimi, elementi ritenuti incompatibili con un furto di tale entità.
Quanto poi alla configurabilità della “Colpa Grave”, la corte di merito ha ritenuto che, anche ipotizzando la veridicità del furto, l’indennizzo non sarebbe dovuto per colpa grave dell’assicurata. Tale condotta è stata ravvisata nel fatto di aver lasciato opere di ingente valore in un ufficio al piano terra senza chiudere la porta a chiave e senza sistemi di allarme, nonostante la polizza lo prevedesse.
In punto di regolamentazione delle spese, infine, la corte di merito ha rilevato che la società assicuratrice era stata convenuta direttamente senza titolo (non trattandosi di responsabilità civile auto), riformando la sentenza di primo grado solo per porre le spese della compagnia a carico dell’attrice COGNOME, anziché del COGNOME.
L’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata in via preliminare dalla resistente compagnia RAGIONE_SOCIALE, è fondata.
Dal giudizio di merito è risultato che la società RAGIONE_SOCIALE è stata cancellata dal registro delle imprese del Regno Unito (“Companies House”) in data 30 marzo 2020 per essere poi sciolta definitivamente il 7 aprile 2020.
Secondo il principio generale sancito dall’art. 2495 c.c., la cancellazione dal registro determina l’estinzione immediata della società, indipendentemente dall’esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti. Tale estinzione priva l’ente della capacità di stare in giudizio.
D’altra parte, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la procura rilasciata dall’ex legale rappresentante di una società già cancellata sia giuridicamente inesistente per mancanza del mandante.
Orbene, nel caso di specie, la procura speciale conferita all’AVV_NOTAIO è datata 22 ottobre 2022, ovvero oltre due anni dopo l’estinzione della società.
Pertanto, al momento del rilascio della procura, il soggetto conferente (RAGIONE_SOCIALE era già giuridicamente inesistente.
L’istanza depositata da NOME COGNOME in qualità di socio e successore, con la quale ha dichiarato di voler ‘ratificare’ il ricorso, non è idonea a sanare il vizio.
Invero, la procura per il ricorso in cassazione deve essere rilasciata necessariamente dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e prima della notifica del ricorso: la mancanza o inesistenza originaria di detto requisito (attenendo all’ ammissibilità dell’atto introduttivo) non è sanabile né mediante ratifica, né mediante rinnovo.
Inoltre, se è vero che l’estinzione non comunicata possa comportare una ‘stabilizzazione’ della parte nel grado di merito in cui si verifica, è anche vero che tale effetto non si estende ai gradi successivi. L’impugnazione della sentenza pronunciata contro una società estinta deve quindi provenire, a pena di inammissibilità, direttamente dai soci quali successori, e non dalla società stessa (ormai inesistente); e la circostanza che il ricorso fosse stato infine firmato dalla già socia non toglie che ella ha speso ivi la sola qualità di legale rappresentante di una società ormai inesistente, sicché il ricorso non può essere ascritto a lei nella diversa qualità di succeditrice.
Infine, vanno richiamati i principi, più volte ribaditi dalle stesse Sezioni Unite (n. 19750/2025 o n. 6070/2013): il trasferimento ai soci riguarda i diritti certi e liquidi, ma non si estende automaticamente alle
mere pretese incerte o illiquide (come un indennizzo ancora oggetto di accertamento giudiziale), se non debitamente incluse nel bilancio di liquidazione, documentazione che, nel caso di specie, neppure risulta prodotta.
In definitiva, il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 365 c.p.c., in quanto sottoscritto da difensore munito di procura speciale inesistente, rilasciata da un soggetto non più esistente e, pertanto, privo di capacità legale al momento del conferimento.
La rilevata inammissibilità del ricorso principale – derivante dall’estinzione della società RAGIONE_SOCIALE in epoca anteriore al rilascio della procura speciale – ha carattere assorbente, precludendo ogni ulteriore scrutinio sulla corretta integrazione del contraddittorio o sulla validità intrinseca dell’intervento in oggetto.
Ad abundantiam , si rileva che del tutto correttamente era stata rilevata in proposta l’inammissibilità dell’intervento spiegato in questa sede da NOME COGNOME.
Invero, dagli atti del giudizio di merito emerge con chiarezza che il COGNOME è stato parte nel giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Spoleto, partecipandovi formalmente come interveniente adesivo autonomo.
In virtù di tale precedente qualità di parte, le sue eventuali doglianze – ivi comprese quelle dirette a elidere la condanna alle spese subita in prime cure o a censurare la propria pretermissione nel grado di gravame – avrebbero dovuto essere proposte necessariamente nelle forme del ricorso incidentale.
L’atto depositato, tuttavia, pur volendo procedere a una riqualificazione in tal senso, risulta radicalmente inammissibile per i seguenti motivi:
non è stato notificato alle controparti, in violazione del precetto di cui all’art. 371 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ;
b) il deposito dell’atto è comunque avvenuto oltre ogni termine previsto per il giudizio di legittimità, compreso il termine lungo per impugnare ai sensi dell’art. 327 c.p.c., rendendo tardiva ogni eventuale impugnazione volesse ravvisarvisi.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni già esposte nella proposta di definizione accelerata; e, in particolare, per inesistenza del soggetto ricorrente, profilo questo che si ripercuote sul mandato conferito al difensore, anch’esso da reputarsi inesistente.
Tale conclusione esime dall’illustrazione e dall’esame delle censure svolte col ricorso.
4. Le spese di lite, sostenute da parte resistente, seguono la soccombenza della parte ricorrente e, essendo la presente pronuncia conforme all’originaria proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art. 380 bis , comma 3, cod. proc. civ., la stessa deve essere condannata ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, codice di rito (sulla cui applicabilità v. Cass. Sez. U. n. 10955/2024; e reputata equa la parametrazione della condanna ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c. all’importo della condanna alle spese di lite), con liquidazione delle spese e delle ulteriori somme ai detti titoli come in dispositivo, in considerazione del valore della controversia e dell’attività processuale espletata.
Quanto al soggetto a carico del quale devono porsi le spese del giudizio di legittimità, in continuità all’orientamento espresso da Cass. n. 27847/2022 e n. 11507/2024, occorre qui ribadire che rientra nella minima diligenza professionale dell’avvocato, che riceve un mandato e autentica la sottoscrizione in calce alla procura speciale, verificare che chi appone la firma sia dotato dei poteri rappresentativi dell’ente collettivo e, a maggior ragione, dell’esistenza di quest’ultimo.
Infatti, nell’autenticare la sottoscrizione il legale assume lo specifico obbligo (anche penalmente sanzionato quale falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un servizio di pubblica
necessità; v. Cass. pen. n. 6348/2021) di accertare l’identità del mandante, sicché, in caso di rappresentanza, soprattutto se organica o di ente collettivo, è suo precipuo e preliminare compito verificare la sussistenza di validi poteri rappresentativi in capo a colui che si qualifica come rappresentante, al fine di assicurare gli effetti dell’atto (arg. da Cass. n. 24939/2007, in tema di responsabilità del notaio nell’accertamento dell’identità dei comparenti).
D’altronde, l’inesistenza del soggetto mandante comporta di per sé l’inesistenza di un rapporto di mandato, indipendentemente dalla condizione soggettiva della consapevolezza dell’asserito mandatario circa l’estinzione della società asseritamente rappresentata: nei confronti della controparte, le conseguenze dell’attività processuale, (inammissibile, si ribadisce, perché svolta in totale carenza di procura) si producono anche nei confronti del soggetto che l’ha materialmente compiuta (cioè, il legale), ferma restando l’eventuale corresponsabilità – che, in ipotesi, potrebbe essere fatta valere dal difensore in un distinto giudizio di rivalsa -di chi ha consapevolmente speso insussistenti poteri rappresentativi della società già in precedenza cancellata dal registro delle imprese.
Per quanto esposto, le spese del presente giudizio di legittimità liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo – sono poste, in via solidale, a carico della Sig.ra NOME COGNOME, già legale rappresentante della società estinta, del Sig. NOME COGNOME, già intervenuto in via adesiva rispetto alla società estinta e dell’AVV_NOTAIO, che, in rappresentanza di detta società estinta, ha proposto ricorso, essendo a tutti e tre imputabili le ulteriori conseguenze della riscontrata inammissibilità.
Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento – da parte della Sig.ra NOME COGNOME, del Sig. NOME COGNOME e dell’AVV_NOTAIO, sempre in INDIRIZZO tra
loro solidale – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in via tra loro solidale
alla rifusione, in favore della compagnia resistente, delle spese del presente giudizio, spese che: liquida in euro 5.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
al pagamento, sempre in favore della compagnia resistente, dell’ulteriore somma di euro 5.500, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.;
al pagamento, in favore della cassa delle ammende, dell’ulteriore somma di euro 5.000, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.;
ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di NOME COGNOME, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, sempre in via tra loro solidale, al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME