Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25009 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 25009 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 31766-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 596/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/06/2020 R.G.N. 813/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Società sportiva dilettantistica
R.G.N. 31766/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 25/06/2025
CC
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione svolta dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso un verbale unico di accertamento e un avviso di addebito relativi a contributi dovuti all’Inps.
Riteneva la Corte che la società fosse da considerare quale società dilettantistica non tenuta alla contribuzione, senza rilevanza del requisito della professionalità dell’attività svolta, non richiesto dall’art.67, co.1, lett. m) d.P.R. n.917/86.
Avverso la sentenza l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE, ricorre per un motivo.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione de ll’art. 67, co.1, lett. m), d.P.R. n.917/86, come interpretato dall’art.35, co.5 d.l. n. 207/08, conv. con mod. in l. n.14/09, in relazione all’art.2697 c.c. Lamenta che la Corte territoriale non avrebbe compiuto alcun effettivo accertamento della natura dilettantistica e non professionale dell’attività svolta dalla società.
Preliminarmente va respinta l’eccezione di parte controricorrente circa un difetto di procura dell’Inps. La procura è prodotta ed è specifica, poiché fa riferimento alla volontà di impugnare la sentenza oggetto del contendere. È vero che essa è rilasciata dal direttore
della Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti, dr. NOME COGNOME e che egli è persona diversa dalla direttrice della Direzione Centrale Entrate, dr.ssa COGNOME indicata in epigrafe del ricorso come la persona designata a rappresentare l’ente nel presente giudizio. Tuttavia, tale discrasia non inficia la procura, rilasciata in modo preciso da soggetto identificabile, ma si risolve in una errata indicazione del nominativo del legale rappresentante dell’ente contenuta nel ricorso (NOME COGNOME è stato nominato nel 2019, mentre NOME COGNOME nel 2017), la quale non determina alcuna invalidità dell’atto in un caso come questo ove non vi è affatto incertezza sull’individuazione dell’ente rappresentato (Cass.19709/15).
Nel merito il ricorso è fondato.
La Corte d’appello ha escluso rilievo alla professionalità dell’attività reputando che l’esenzione di cui all’art.67, co.1, lett. m) d.P.R. n.917/86 si applichi a tutte le società sportive dilettantistiche affiliate al CONI, a prescindere dal requisito della professionalità della prestazione.
Di contro, questa Corte ha affermato, con orientamento cui va data continuità in questa sede (Cass.41397/2021, Cass.28845/2023, Cass.11196/25, Cass.11203/25), che ai fini dell’applicabilità dell’art.67, co.1, lett. m) d.P.R. n.917/1986 occorre che la società dilettantistica, la quale invoca l’esenzione, dimostri che:
le prestazioni rese non siano compensate in relazione all’attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né
in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore (art. 67 primo comma TUIR);
tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o società che non solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale, ossia svolgono effettivamente l’attività senza fine di lucro e, quindi, operano concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle clausole dell’atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell’affiliazione ad una federazione sportiva o al CONI;
le prestazioni siano rese nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e cioè che siano rese in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l’associazione o società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all’assunzione di un distinto obbligo personale;
-il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità.
Ha errato, dunque, la pronuncia d’appello nel qualificare come ‘redditi diversi’ i compensi percepiti da i collaboratori della società senza operare un accertamento sulla natura professionale o meno del rapporto nell’ambito del quale i redditi sono stati percepiti (v. Cass. 3759/2022), con la precisazione per cui la professionalità è da intendersi in chiave soggettiva, riferita alle modalità di svolgimento dell’attività, e non in relazione alla natura oggettiva dell’attività, sicché sono
esclusi dai redditi diversi quelli provenienti non già da attività professionali, ma quelli derivanti da attività svolte professionalmente (tra le tante, v. in motivazione, Cass. 2339/22, paragrafi 19 e ss).
La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti in relazione ai suesposti principi, nonché per la regolazione delle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.