Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21536 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21536 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19122/2021 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliato in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 2523/2021 depositata il 04/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 4.6.21 la corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del tribunale di Torre Annunziata, che aveva rigettato la domanda del lavoratore in epigrafe di inquadramento nel terzo livello del contratto collettivo edilizia, industria e condannato e la connessa domanda di condanna alle differenze conseguenti nei confronti della società di fatto in epigrafe.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che il lavoratore avesse avuto un rapporto con le diverse ditte individuali; ha escluso comunque la società di fatto tra i datori in difetto di prova di conferimenti a un fondo comune e di partecipazione agli utili e alle perdite; ha altresì escluso l’esistenza di un trasferimento di azienda tra i vari datori.
Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per sette motivi; è rimasto intimato il datore di lavoro.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 2697 c.c., in relazione al mancato riconoscimento della società di fatto e il cui onere della prova è stato addossato al lavoratore sebbene questo sia terzo e non socio.
Il secondo motivo lamenta assenza di motivazione e violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente.
Il terzo motivo deduce violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c., per assenza di motivazione sulla doglianza relativa all’onere della prova.
Analoga doglianza reca il quarto motivo, proposto ex art. 360 co. 1 numero quattro c.p.c.
Il quinto motivo deduce violazione dell’art. 115 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 co. 1 numero quattro c.p.c. e altresì numero cinque, per avere la corte territoriale trascurato che l’esistenza della società era confermata in memoria.
Il sesto motivo lamenta ex 360 co. 1 numero quattro c.p.c. omessa pronuncia su due motivi di appello, il primo relativo all’utilizzo di documenti tardivi relativi alle tre imprese individuali; il secondo profilo riguarda la mancata condanna della ditta individuale per un periodo.
Questo motivo si collega al settimo motivo, che deduce nullità della sentenza per violazione del 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di pagamento relativa all’ultimo periodo ammesso dal datore di lavoro.
I motivi, che presentano tutti profili di inammissibilità in quanto poco chiari, sono privi di pregio e vanno tutti disattesi.
La sentenza impugnata reca una motivazione adeguata ed applica correttamente le regole dell’onere della prova, che fanno carico a chi afferma l’esistenza di una società quale controparte contrattuale l’onere di provarne l’esistenza . In particolare, la Corte, confermando sul punto la sentenza del Tribunale, ha ritenuto che d al complesso dell’attività istruttoria ( specificamente, le deposizioni testimoniali, testualmente riportate dal primo guidice) non solo non risulta provata l’esistenza di un vincolo societario fra le parti appellate volto a conseguire, con un fondo comune e nell’esercizio in comune dell’attività di impresa, un risultato economico comune, ma dai documenti depositati anche dall’appellante – è emerso che nel periodo decorrente dal 2005 al 2012 lo stesso ha instaurato
diversi rapporti lavorativi con le diverse e le distinte ditte individuali, alcune poi cessate, intestate ad COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, asseriti soci della società di fatto.
Ed ha poi ricordato che l’esistenza di una società di fatto postula la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi (fondo comune, esercizio in comune di attività economica, ripartizione dei guadagni e delle perdite, vincolo di collaborazione in vista di detta attività), circostanze che nel caso di specie non sono emerse.
Tanto basta per respingere i primi quattro motivi di ricorso.
Il quinto motivo è inammissibile, in quanto con esso la parte deduce che l’esistenza dell’azienda era confermata in memoria, ma questa è questione che non riguarda il passaggio di azienda e quindi irrilevante in relazione alla domanda proposta, sia nei confronti della società di fatto, sia nei confronti del singolo datore asseritamente socio.
Il sesto motivo, che lamenta l’utilizzo di documenti tardivamente prodotti relativi alle ditte individuali, è inammissibile in quanto non si parametra alla sentenza che ha affermato che comunque è onere della prova del lavoratore dimostrare l’esistenza della società (ciò che nel caso non è stato fatto dal ricorrente).
Anche il settimo motivo va disatteso: in realtà non vi è omessa pronuncia perché la domanda riguardava la società e non invece il singolo datore di lavoro; il lavoratore pretenderebbe di ritenere la domanda verso il singolo implicita nella domanda verso la società di fatto (perché il più comprende il meno, a suo dire), laddove si tratta di soggetti legittimati passivi del tutto distinti e di una domanda diversa, per petitum e causa petendi.
Nulla per spese, essendo la parte vittoriosa rimasta intimata.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.