Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11507 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11507 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 5813 -2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE –P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE -c.f. P_IVA – in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indiritto p.e.c., in RAGIONE_SOCIALE, al INDIRIZZO, presso la RAGIONE_SOCIALE.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 6939/2017 della Corte d’Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 31 gennaio 2024 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con atto ritualmente notificato nell’anno 2000 il Comune di RAGIONE_SOCIALE citava a comparire dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE la ‘ RAGIONE_SOCIALE
Esponeva che aveva affidato in appalto alla società convenuta i lavori di realizzazione dell’edificio da adibire a scuola media alla INDIRIZZO e che il collaudo dell’opera aveva palesato difformità la mancanza di isolamento termico del solaio di copertura – rispetto al progetto appCOGNOME.
Chiedeva la condanna della società appaltatrice al rimborso della somma di euro 81.600,19, quale esborso sostenuto per far fronte alle carenze costruttive riscontrate, nonché al risarcimento dei danni.
2. Si costituiva la ‘RAGIONE_SOCIALE Eccepiva, tra l’altro , il decorso del termine decennale ex art. 1669 cod. civ. Instava, peraltro, per la declaratoria di inammissibilità, di improcedibilità e comunque per il rigetto dell’avversa domanda .
Con sentenza n. 1052 del 29.11.2011 il Tribunale, in accoglimento dell’eccezione ex art. 1669 cod. civ., rigettava la domanda attorea.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponeva appello.
Resisteva la ‘RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 6939/2017 la Corte d’Appello di Roma accoglieva il gravame e, per l’effetto, condannava la ‘RAGIONE_SOCIALE a pagare a l Comune RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 27.056,74 a titolo restitutorio, nonché la somma di euro 118.300,00 a titolo risarcitorio, oltre interessi, su ambedue le somme, dalla domanda al soddisfo; dichiarava la compensazione tra le somme anzidette e l’importo di euro 15.539,07, o ltre interessi dal 17.2.1999 al soddisfo, ancora dovuto dall’appellante all’appellata; co mpensava
per ½ le spese del doppio grado e condannava la società appellata al residuo ½, poneva a carico dell’appellata le spese di c.t.u.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ‘RAGIONE_SOCIALE ; ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
Il Comune di RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese, da porsi a carico della persona fisica che ha conferito la procura a margine del ricorso.
Ha eccepito, come da visura all’uopo allegata, che la ‘RAGIONE_SOCIALE è stata cancellata dal registro delle imprese in data 18.12.2008 e quindi la procura a margine del ricorso per cassazione è stata conferita da soggetto inesistente.
La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Si dà atto, previamente, che in memoria si è riferito che l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore, unitamente all’AVV_NOTAIO NOMEAVV_NOTAIO NOME COGNOME , della ricorrente è deceduto in data 31.10.2023.
Pur al di là del rilievo per cui altresì l’AVV_NOTAIO COGNOME rappresenta ed assist e la ricorrente, tant’è che ha sottoscritto il ricorso unitamente all’AVV_NOTAIO COGNOME (in memoria -pag. 1 l’AVV_NOTAIO COGNOME ha prospettato che la procura a margine del ricorso è stata autenticata esclusivamente dall’AVV_NOTAIO COGNOME) , è sufficiente il riferimento all’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, a tenor del quale n el giudizio di cassazione, che è dominato dall’impulso d ‘ ufficio, non trova applicazione l ‘ istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti
dagli artt. 299 e segg. cod. proc. civ. (cfr. Cass. sez. un. 21.6.2007, n. 14385; Cass. sez. lav. 29.1.2016, n. 1757) .
Si dà atto, del pari previamente, che, alla stregua della visura dal controricorrente allegata, effettivamente la ‘RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) , ricorrente in questa sede, è stata cancellata dal registro delle imprese in data 18.12.2008.
Dunque, la ‘RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 2495 cod. civ., si è sin dal 18.12.2008 estinta. Nondimeno, la procura per il presente giudizio di legittimità risulta conferita al difensore, AVV_NOTAIO, in data 15 gennaio 2018.
Sovviene, perciò, l’ elaborazione di questa Corte secondo cui la procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione è inesistente ove conferita al difensore da una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, in quanto essa presuppone un rapporto di mandato tra l’av vocato ed il cliente che non può sussistere in mancanza del mandante (cfr. Cass. 22.9.2022, n. 27847; Cass. (ord.) 19.5.2022, n. 16225; Cass. 17.6.2021, n. 17360; ; Cass. 19272/2022; Cass. (ord.) 9.10.2017, n. 23563, secondo cui la cancellazione di una società di persone (nella specie, una s.nRAGIONE_SOCIALE) dal registro delle imprese, costituita in giudizio a mezzo di procuratore che tale evento non abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti nei modi e nei tempi di cui all ‘ art. 300 c.p.c., comporta, giusta la regola dell ‘ ultrattività del mandato alla lite, che detto procuratore continua a rappresentare la parte come se l ‘ evento interruttivo non si fosse verificato, con conseguente ammissibilità della notificazione dell ‘ impugnazione presso di lui, ex art. 330, 1° co., cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza ‘ aliunde ‘ dell ‘ avvenuta cancellazione da parte del notificante; viceversa, la medesima regola dell’ultrattività del mandato alla lite non consente al procuratore della società cancellata, pur quando la procura
originariamente conferita sia valida anche per gli ulteriori gradi del processo, di proporre ricorso per cassazione giacché, da un lato, esso richiede la procura speciale e, dall ‘ altro, l ‘ operatività del predetto principio presuppone che si agisca in nome di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio) .
Ovviamente la inammissibilità del ricorso per cassazione in dipendenza dell’inesistenza della procura speciale a margine del ricorso per cassazione conferita al difensore, preclude a questa Corte la delibazione del duplice rilievo della ricorrente, di cui alla relativa memoria.
Ossia del rilievo per cui ‘l’impugnazione della sentenza avanti la Corte d’Appello (…) avrebbe dovuto essere indirizzata, a pena di inammissibilità, nei confronti dei soci succeduti alla società estinta’ (così memoria della ricorrente, pag. 2) e del rilievo per cui ‘l’appello, non essendo stato proposto nella fattispecie nei confronti della bensì avverso società estinta da tempo, dovrà essere dichiarato inammissibile, da cui la nullità assoluta e/o l’inesistenza della relativa pronuncia avver so la quale è stato proposto ricorso nella odierna sede’ (così memoria della ricorrente, pagg. 2 – 3) .
E ciò tanto più, per un verso, che i surriferiti rilievi, per nulla riflessi dalla statuizione della Corte d’Appello di Roma in questa sede impugnata, non sono per nulla riflessi pur dal testo dei motivi dell’esperito ricorso per cassazione .
Cosicché le assunte ‘anomalie’ del giudizio d’appello non sono state, a rigore, in questa sede oggetto di censura con i motivi di ricorso.
E ciò tanto più, per altro verso, che la cancellazione/estinzione della ‘RAGIONE_SOCIALE risale a l 2008, e dunque si è verificata in pendenza del giudizio di primo grado (iniziato nell’anno 2000: vedi sentenza impugnata, pag. 2) ed antecedentemente all’instaurazione (2012) del giudizio di appello, e che il suo
verificarsi non è stato oggetto di dichiarazione in udienza ovvero di notificazione alle altre parti.
Cosicché, stante la regola -per il giudizio di merito – dell ‘ ultrattività del mandato alla lite, vi sarebbe stato margine per reputare corretta la notificazione da parte del Comune di RAGIONE_SOCIALE dell’appello al difensore della ‘RAGIONE_SOCIALE presso lo stesso difensore ai sensi dell ‘ art. 330, 1° co., cod. proc. civ. (cfr. Cass. 23.11.2018, n. 30341) .
12. In dipendenza della inammissibilità del ricorso l’AVV_NOTAIO va personalmente condannata a rimborsare al Comune controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità (cfr. in tal senso Cass 22.9.2022, n. 27847, secondo cui la procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione è inesistente ove conferita al difensore da una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, in quanto essa presuppone un rapporto di mandato tra l’AVV_NOTAIO ed il cliente che non può sussistere in mancanza del mandante; ne consegue che l ‘ attività processuale svolta resta nell ‘ esclusiva responsabilità del legale, del quale è, pertanto, ammissibile la condanna a pagare le spese del giudizio, indipendentemente dalla sua effettiva consapevolezza circa la carenza della qualità di legale rappresentante in capo a colui che ebbe a conferirgli la procura, essendo compito dell ‘ AVV_NOTAIO che riceve un mandato e autentica la sottoscrizione in calce alla procura speciale, verificare, oltre che l ‘ identità del sottoscrittore, la sussistenza, in capo allo stesso, di validi poteri rappresentativi dell ‘ ente collettivo, al fine di assicurare gli effetti dell ‘ atto, restando ferma, peraltro, l ‘ eventuale corresponsabilità di quest ‘ ultimo – da farsi valere dal difensore in un autonomo giudizio di rivalsa – laddove abbia consapevolmente speso poteri
rappresentativi della società già cancellata dal registro delle imprese) ; conf. Cass. 16225/2022.
La liquidazione segue come da dispositivo.
13. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo AVV_NOTAIO, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna l’AVV_NOTAIO a rimborsare al controricorrente, Comune di RAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo AVV_NOTAIO, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte