Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1541 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1541 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15523/2020 R.G. proposto da:
FATTORIE DEL RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
–ricorrente– contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Curatore p.t., elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), come da procura speciale in atti.
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE DELLE FATTORIE DEL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Curatore p.t., domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), come da procura speciale in atti.
–controricorrente– avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 53/2020 depositata il 07/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.- La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 7/5/2020,L ha rigettato il reclamo ex art.18 legge fall. di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a responsabilità limitata ( di seguito, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) in liquidazione nei riguardi della sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. che ne aveva dichiarato il fallimento.
Sulla premessa che con l’art. 2 del d.lgs. n. 99/2004 il legislatore ha affiancato alla nozione di imprenditore agricolo quella delle ‘RAGIONE_SOCIALE agricole’, prevedendo che non costituiscono distrazione dall’esercizio esclusivo dell’attività RAGIONE_SOCIALE la locaz ione, il comodato e l’affitto di fabbricati e terreni strumentali, sempreché i ricavi siano marginali rispetto a quelli derivanti dall’attività RAGIONE_SOCIALE esercitata (10% dei ricavi complessivi), la Corte di appello ha rilevato che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva esercitato in via non
marginale, ma assolutamente prevalente, l’attività commerciale di affitto di terreni e fabbricati.
La RAGIONE_SOCIALE ricorre adesso per cassazione sulla base di un mezzo, al quale replicano con separati controricorsi il Fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE responsabilità limitata e la creditrice istante Fallimento dell’RAGIONE_SOCIALE.
Hanno depositato memorie il Fallimento RAGIONE_SOCIALE ed il Fallimento RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
2.Con l’uni co motivo RAGIONE_SOCIALE, senza contestare l’accertamento in fatto, deduce la errata, falsa applicazione ed interpretazione degli artt. 2135 cod.civ., 2 del d.lgs. n.99/2004 e 36 del d.l. n.179/2012, come conv. dalla legge n.221/2012 e la mancata applicazione degli artt. 85 e 91 del d.P.R. n.917/1986 (TUIR).
A parere della ricorrente, l’art. 2 del d.lgs. n.99/2004 non ha introdotto la nuova categoria dell’imprenditore agricolo costituito in forma societaria, ma è solo una norma di carattere fiscale, sicché l’imprenditore agricolo in forma societaria può svolgere attività di locazione, comodato e affitto di fabbricati ad uso abitativo e di terreni come previsto dall’art.2 del d.lgs. n.99/2004 -, sempre che venga rispettato il requisito della marginalità (i ricavi rivenienti da queste attività non devono superare il 10% dell’ammontare dei ricavi complessivi). Ne deduce che ove tale requisito venga superato, ciò costituirebbe distrazione dall’esercizio esclusivo dell’attività agric ola, con la conseguenza del venir meno del regime fiscale agevolato previsto dal TUIR, ma non la perdita della qualifica di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Sostiene, poi, che l’attività di affitto di fondi rustici e la riscossione dei canoni di locazione non è attività di impresa e non è idonea ad attribuire al soggetto che la svolge la qualità di imprenditore commerciale.
All’esito dell’accoglimento, la ricorrente chiede la riforma della collocazione delle spese di lite.
Il collegio ritiene che il ricorso prospetti una questione di diritto di particolare rilevanza, della quale è opportuna la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa in pubblica udienza. Così deciso in Roma, l’8 novembre 2022.