Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28948 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28948 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10759/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
COGNOME, domiciliat a ‘ex lege’ in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende;
-resistente- avverso la SENTENZA di TRIBUNALE COGNOME n. 888/2021, pubblicata il 14/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta innanzi al Giudice di pace di Faenza dalla RAGIONE_SOCIALE avverso il verbale di accertamento elevato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Forlì con riferimento alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 175, comma 12, del Codice RAGIONE_SOCIALEa strada, per avere la stessa prestato attività di soccorso stradale in autostrada senza la prescritta autorizzazione.
L’opposizione venne accolta in primo grado con la sentenza n. 192/2020 RAGIONE_SOCIALE‘adito Giudice di pace .
Avverso questa sentenza propose appello la Prefettura di Ravenna sostenendo l’erronea applicazione del citato art.175, comma 12, del Codice RAGIONE_SOCIALEa strada, perché la società oggi ricorrente non era titolare RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione per prestare il soccorso stradale in autostrada attraverso la rimozione dei veicoli.
Il Tribunale di Ravenna, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, rigettò l’opposizione con la sentenza n. 888/2021.
La RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del suddetto Tribunale sulla base di un unico motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato un mero atto di costituzione al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 175 del Codice RAGIONE_SOCIALEa s trada, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., censurandosi la sentenza di appello
nell’aver qualificato l’intervento di rimozione RAGIONE_SOCIALE‘autovettura in avaria sull’autostrada come soccorso stradale mentre, al contrario, si sarebbe dovuto considerare un mero soccorso automobilistico, previsto dall’art. 11 del Codice RAGIONE_SOCIALEa Strada e distinto dal soccorso stradale in autostrada.
Si sostiene che, nel caso di specie, essa società ricorrente aveva effettuato un soccorso in autostrada di un veicolo in avaria fermo sulla corsia di emergenza, rimuovendolo ai fini RAGIONE_SOCIALEa riparazione, senza creare intralcio alla circolazione. Si trattava, pertanto, di un soccorso automobilistico integrante un ‘trasporto conto proprio di veicolo in avaria’, al fine di provvedere alla riparazione del mezzo ed al deposito presso la sede RAGIONE_SOCIALEo stesso trasportatore.
Quindi, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa medesima ricorrente, si versava in un caso di semplice soccorso automobilistico -non necessitante di alcuna autorizzazione -e non di un soccorso stradale in senso proprio. Si aggiunge che tale interpretazione sarebbe in linea con la Direttiva del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 24.5.199, n.3279 – che, ai punti 3 e 4, avrebbe chiarito la nozione di soccorso stradale necessitante di autorizzazione – e, soprattutto, con il provvedimento autorizzativo in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, idoneo a consentire il trasporto in conto proprio di veicolo in avaria ai fini RAGIONE_SOCIALEa riparazione e/o deposito RAGIONE_SOCIALEo stesso presso la propria sede. Secondo la lettura coordinata RAGIONE_SOCIALEa normativa primaria e secondaria, le Forze RAGIONE_SOCIALE‘Ordine sarebbero obbligate a comunicare all’utente la facoltà di reperire un carro attrezzi che raggiunga il luogo in cui l’autovettura si trova in avaria per caricare il mezzo ai fini RAGIONE_SOCIALEa riparazione. La scelta del meccanico sarebbe, pertanto, affidata al conducente del veicolo in panne e la nozione di soccorso stradale sarebbe limitata – secondo l’interpretazione prospettata dal la ricorrente – alle sole ipotesi in cui la
viabilità RAGIONE_SOCIALE‘autostrada è compromessa da un pericolo tale da richiedere lo sgombero immediato. Ne consegue che, anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa Direttiva n. 4956/26 del 14.5.1998, il soccorso stradale è ravvisabile quando vi sia un pericolo per la sicurezza pubblica mentre il soccorso automobilistico è ammesso nelle altre ipotesi. Nel soccorso stradale, l’aiuto prestato dal soccorritore con il carro attrezzi all’automobilista, che con il proprio veicolo in panne ingombra l’autostrada , costituisce un intervento di emergenza che deve essere svolto dalle Forze RAGIONE_SOCIALE‘Ordine ed implica la rimozione del mezzo. Il soccorso automobilistico, invece, è ammesso in autostrada per la riparazione del guasto che ha causato il fermo del veicolo e, se ciò non sia possibile , per il trasferimento del mezzo presso un’autofficina specializzata.
Rileva il collegio che il motivo è infondato.
Il Codice RAGIONE_SOCIALEa strada non definisce, in modo specifico, la nozione di soccorso automobilistico ma prevede, al suo art. 11, i servizi di polizia stradale, che sono costituiti:
dalla prevenzione e accertamento RAGIONE_SOCIALEe violazioni in materia di circolazione stradale;
dalla rilevazione degli incidenti stradali;
dalla predisposizione e l’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
dalla scorta per la sicurezza RAGIONE_SOCIALEa circolazione;
dalla tutela e il controllo sull’uso RAGIONE_SOCIALEa strada.
Lo stesso art. 11, al comma 2, riferendosi agli organi di polizia stradale, prevede che essi possano concorrere ‘alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere’.
Il seguente art. 12 del Codice RAGIONE_SOCIALEa Strada indica, poi, gli organi ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale,
individuandoli, in via principale, nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nell’RAGIONE_SOCIALE, nel Corpo RAGIONE_SOCIALEa Guardia di finanza, nei Corpi e Servizi di polizia provinciale e municipale nell’ambito del territorio di competenza e nei funzionari del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘interno addetti al servizio di polizia stradale.
Dalla lettura coordinata RAGIONE_SOCIALEe due norme si evince che solo gli organi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE possono svolgere le richiamate attività elencate dal menzionato art. 11, primo comma, del Codice RAGIONE_SOCIALEa Strada, mentre, per le operazioni di soccorso stradale ed automobilistico, le Forze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE possono concorrere con i privati nell’esecuzione d i dette operazioni.
Riguardo al soccorso sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, l’art. 175, comma 12, Cds, nella formulazione ratione temporis applicabile, prevede che il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall’ente proprietario RAGIONE_SOCIALEa strada, salvo che non si tratti RAGIONE_SOCIALEe Forze armate e di polizia, le quali possono intervenire e svolgere le funzioni di soccorso stradale senza autorizzazione, essendo preposte alla tutela RAGIONE_SOCIALEa sicurezza pubblica.
Ad avviso del collegio la norma deve essere interpretata nel senso che il soccorso stradale con rimozione del veicolo, se non è svolto dalla Forze di RAGIONE_SOCIALE, richiede l’autorizzazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente proprietario RAGIONE_SOCIALEa strada.
La ratio RAGIONE_SOCIALEa norma in questione risiede nella particolare natura RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dal privato, che richiede una particolare competenza e specifici requisiti, dovendo intervenire in un contesto in cui è consentita una velocità superiore rispetto ai centri abitati e, in caso di sinistri stradali o di avaria del mezzo, si versa in condizioni di maggiore pericolosità per gli utenti RAGIONE_SOCIALEa strada.
E’ dirimente osservare che l’art. 176 del Codice RAGIONE_SOCIALEa strada disciplina in modo minuzioso i comportamenti dei conducenti sulle autostrade e sulle strade extraurbane, soprattutto con riguardo all’utilizzo RAGIONE_SOCIALEe corsie di emergenza.
L’esonero dall’obbligo di tenere alcune condotte in autostrada è consentito ai soli conducenti dei veicoli adibiti ai servizi RAGIONE_SOCIALE‘autostrada, ma solo alla condizione che siano muniti di specifica autorizzazione RAGIONE_SOCIALE‘ente proprietario e quando sussistano effettive esigenze di servizio.
Tra le condotte previste dall’art. 176 del Codice RAGIONE_SOCIALEa Strada, che sono ammesse a condizione che i conducenti siano muniti RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione RAGIONE_SOCIALE‘ente proprietario RAGIONE_SOCIALEa strada in presenza di situazioni contingenti, rientra, ai sensi del comma 12, lett. c), RAGIONE_SOCIALEa medesima norma, il traino dei veicoli in avaria.
Il successivo comma 13 del l’art. 176 prescrive, in caso di manovre permesse nelle condizioni di emergenza sopra citate, l’obbligo di esecuzione ‘con la massima prudenza e cautela’, tenendo in funzione sui veicoli il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.
Si tratta di disposizioni applicabili alle Forze di RAGIONE_SOCIALE ed ai soggetti espressamente autorizzati, a riprova del loro carattere imperativo e vincolante.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione letterale e sistematica RAGIONE_SOCIALEa normativa, l’art. 175, comma 12, del Codice RAGIONE_SOCIALEa strada deve essere, dunque, interpretato nel senso che il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli in autostrada sono consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall’ente proprietario RAGIONE_SOCIALEa strada, salvo che non si tratti RAGIONE_SOCIALEe Forze armate e di RAGIONE_SOCIALE.
A fronte RAGIONE_SOCIALEa chiarezza del testo del citato art. 175, comma 12, che richiede l’autorizzazione per il soccorso stradale e la rimozione del veicolo, non è condivisibile l’interpretazione estensiva prospettata dalla società ricorrente che, in contrasto con il dato letterale RAGIONE_SOCIALEa norma, individua l’ipotesi del ‘soccorso conto proprio del veicolo in avaria’ non previsto dalla normativa vigente.
A nulla rileva la circostanza che il RAGIONE_SOCIALE possa aver adottato direttive di diverso tenore, attesa la natura non vincolante degli atti di normazione secondaria qualora siano in contrasto con la legge.
Al riguardo, giova innanzitutto ricordare che gli atti con cui la Pubblica Amministrazione interpreti una norma di legge, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati, esprime esclusivamente un parere RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione non vincolante per il giudice e, conseguentemente, a detti atti ministeriali non si estende il controllo di legittimità esercitato dalla Corte di cassazione, trattandosi non di manifestazione di attività normativa, ma di atti interni RAGIONE_SOCIALEa medesima P.A., destinati ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti (cfr., per tutte, Cass. SU n. 23031/2007 e Cass. n. 6699/2014).
Non riveste rilievo nemmeno la circostanza che l’operazione di trasporto del veicolo in avaria non abbia arrecato intralcio alla circolazione in quanto, nell’ipotesi disciplinata dall’art. 175 del Codice RAGIONE_SOCIALEa strada, è lo stesso legislatore a prescrivere che il soccorso stradale venga effettuato da soggetti in possesso di determinati requisiti od appositamente autorizzati.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tale principio di diritto, confermando la legittimità del l’impugnato verbale di accertamento e RAGIONE_SOCIALEa correlata sanzione irrogata nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente,
che aveva provveduto a trasportare il veicolo in avaria in autostrada senza avere la prescritta autorizzazione.
Il trasporto del mezzo rientrava nell’ambito di intervento di soccorso stradale, come stabilito dall’art. 175, comma 12, Codice RAGIONE_SOCIALEa strada, e richiedeva, pertanto, la preventiva autorizzazione RAGIONE_SOCIALE‘ente stradale.
In definitiva, alla stregua RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Non deve provvedersi sulle spese del presente giudizio, avendo il RAGIONE_SOCIALE depositato un mero atto di costituzione al solo fine di partecipare all’ eventuale udienza di discussione.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione