SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 666 2026 – N. R.G. 00002455 2024 DEPOSITO MINUTA 11 02 2026 PUBBLICAZIONE 12 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di RAGIONE_SOCIALE e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa NOME COGNOME Presidente
d.ssa NOME COGNOME Consigliere rel./est.
d.ssa NOME COGNOME Consigliere
a seguito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all’udienza del 9.2.2026 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2455/2024 del RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.674/2024 pubblicata il 12/03/2024
TRA
Falcone rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado lo aveva chiesto la condanna dell’ al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento dal 16.3.2021 a seguito di decreto di omologa positivo notificato all’istituto.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, avendo l’ provveduto al pagamento in corso di causa, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese di lite in quanto l’assistito aveva inviato all’ la richiesta di pagamento della prestazione assistenziale via pec e non attraverso il canale telematico.
Appella la sentenza solo in relazione alla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
L’appellante rileva che il Giudice di prime cure non ha tenuto conto, del principio di soccombenza conseguente alla dichiarazione di cessata materia del contendere; che il pagamento veniva effettuato solo dopo la notifica del ricorso di primo grado avvenuta in data 31.08.2023 ( tant’è che solo grazie alla notifica di quest’ultimo l’ provvedeva alla lavorazione dalla posizione il giorno 04.10.2023 con disponibilità degli arretrati dal 02.11.2023); che la prestazione previdenziale non era stata liquidata entro i 120 gg. previst i dall’ art.445 bis, c.p.c., nØ erano stati comunicati dall’ elementi ostativi al detto pagamento ; che l’ nulla aveva allegato circa il mancato utilizzo del portale per l’invio del modello NUMERO_DOCUMENTO; che comunque tale ultimo modello non Ł trasmissibile tramite piattaforma telematica laddove vi sia stato un decreto di omologa, chiedendo, in parziale modifica dell’impugnata sentenza, di ‘ determinare i compensi del primo grado di giudizio dovuti nella misura di legge con condanna dell’ , in persona del legale rapp.te p.t., alla corresponsione degli stessi con attribuzione; condanni l’ al pagamento del compenso del presente procedimento, da attribuirsi in favore del sottoscritto avvocato
che dichiara di non averli percepiti e, quanto alle spese, di averne fatto anticipo ‘ .
Contesta il gravame l’ eccependone la genericità dei motivi e rilevando la correttezza della pronuncia del Tribunale sulla compensazione RAGIONE_SOCIALE spese avendo esso istituto pagato gli arretrati senza l’impulso della controparte.
A seguito del decreto del Presidente della Corte di Appello n.21/2026 la causa era scardinata dal RAGIONE_SOCIALE del consigliere trasferito ad altra sede ed assegnata al consigliere COGNOME, disposta la trattazione scritta e acquisite le note di parte, all’odierna udienza, come ‘sostituita’ ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
Premessa l’infondatezza della eccezione di genericità dell’atto di appello essendo, in modo chiaro, lo stesso incentrato sulla contestazione RAGIONE_SOCIALE ragioni della compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite disposta in primo grado, nel merito l’appello è fondato.
Si controverte nel presente grado del solo governo RAGIONE_SOCIALE spese: la questione va risolta con il criterio della soccombenza virtuale.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell’art.92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 (e ciò in virtù dell’art. 13, comma 1, del d.l. n.132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n.162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell’art.13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l’11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, Ł possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità
della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui Ł consentita la compensazione la Corte Costituzionale con sent. n.77/2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.92, secondo comma, cpc nel testo modificato dal citato art.13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perchØ la prospettiva della condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero,
eccezionali
ragioni.
L’obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla RAGIONE_SOCIALE prescrizione dell’art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….’.
Invero ‘ ai sensi dell’art.92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n.132 del 2014 e dalla sentenza n.77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità RAGIONE_SOCIALE situazioni tipiche espressamente previste dall’art.92, comma 2, c.p.c. ‘ (v. Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019).
Con riguardo alla fattispecie in esame Ł pacifico e documentato come il pagamento della prestazione sia avvenuto nel corso del giudizio di primo grado in data 2.11.23, quindi successivamente al deposito del ricorso di primo grado ed alla sua notifica avvenuta in data 31.8.23.
Altrettanto pacifico Ł che la prestazione conseguiva alla circostanza che il ricorrente aveva ottenuto decreto di omologa positivo che era stato inviato all’ il 6.3.2023, il quale era tenuto -a mente dell’art.445 bis cpc, a provvedere entro 120 gg all’erogazione della prestazione assistenziale.
Nel messaggio n. NUMERO_DOCUMENTO del 17.12.2013 si evidenzia che la verifica dei requisiti socioeconomici ‘non possa essere effettuata mediante l’utilizzo generalizzato ed indiscriminato della richiesta del modello autocertificativo cd. NUMERO_DOCUMENTO e che l’ una volta ricevuto il decreto di omologa, per le prestazioni dipendenti dal requisito reddituale ne verifica la sussistenza sui propri database (tra cui: cassetto previdenziale, casellario dei lavoratori attivi, RAGIONE_SOCIALE). Nel caso in cui le indagini non diano risultati utili per l’accredito RAGIONE_SOCIALE somme, si procederà al pagamento presso lo sportello dell’Ufficio postale più vicino alla residenza dell’interessato a cui verrò recapitata apposita comunicazione. Nel messaggio si legge ancora che si procederà alla liquidazione ‘utilizzando ogni possibile informazione già in possesso dell’Istituto, prescindendo anche dalla restituzione tempestiva del modello NUMERO_DOCUMENTO‘ per garantire l’erogazione della prestazione nel termine di 120 gg.. Le verifiche, quindi, devono essere svolte d’ufficio grazie all’interconnessione tra le banche dati, sollecitandosi da parte dell’Istituto -ove ritenuta necessaria -l’eventuale collaborazione della parte privata che, in tale caso, diventa doverosa.
Con riguardo alla vicenda, secondo quanto si legge nella memoria difensiva di primo grado dell’odierno appellato, non emerge alcuna specifica motivazione in ordine al ritardo nel pagamento rispetto alla notifica del decreto di omologa, pertanto risulta evidente che l’ non ha provveduto nei termini al pagamento della prestazione, procedendo tardivamente alla liquidazione, soltanto in corso di causa ; nella stessa documentazione prodotta dall’ in primo grado risulta che la pratica era completa già alla data del 17.3.23 e alcuna contestazione Ł avanzata circa le modalità di trasmissione del decreto di omologa (peraltro si tratta dell’unico
atto inviato dalla parte e sulla scorta del quale Ł stata lavorata la pratica).
Sulla base di tali premesse, il Collegio rileva che alcuna analogia si ravvisa nella fattispecie tra la condotta extraprocessuale della parte (che solo tardivamente ha adempiuto) e le ipotesi tipizzate dal legislatore.
Pertanto le spese di primo grado sono da porsi a carico del resistente per intero.
Con riguardo alla quantificazione, nella fattispecie si deve tener conto della somma pagata dall’ (euro 18.233,85) ed in applicazione dei criteri tariffari, tenuto conto della facoltà di riduzione massima degli importi medi spettanti per le attività compiute -fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale, fase istruttoria/trattazione -il totale da liquidare Ł pari a euro € 2.540 ,00. Ne consegue la relativa condanna a carico dell’ oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione.
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza; deve in proposito tenersi conto del valore della controversia (importo spese primo grado) e dell’assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello (esclusa la fase di trattazione non svolta; cfr. Cassazione n.452/26), liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell’ , con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l’appello per quanto di ragione e, per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, condanna l’ al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite di primo grado in favore di
liquidate in complessivi € 2.540,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario;
condanna l’appellato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese legali del presente grado in favore dell’appellante liquidate in complessi vi € 962,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Napoli 9.2.2026
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa NOME COGNOME d.ssa NOME COGNOME