Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33249 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33249 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 13354 -2018 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e dife nde con l’AVV_NOTAIO e con l’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
e contro
NOME, in proprio e quale erede di COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE
– intimati –
avverso la sentenza n. 2600/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 15/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/4/2023 dal consigliere COGNOME;
lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 10/9/2001, NOME COGNOME propose opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. nella procedura esecutiva immobiliare instaurata dalla Banca di Credito Cooperativo di Preganziol e S. Cristina di Quinto nei confronti di NOME COGNOME, nella quale era intervenuto NOME COGNOME; chiese fosse dichiarata la nullità del pignoramento e dei successivi atti di esecuzione aventi a oggetto i beni censiti in Comune di Zero Branco, foglio 20, mappali 39 e 299/A parte per avere trascritto preventivamente una domanda ex art. 2932 cod. civ. contro NOME COGNOME, avente a oggetto detti beni identificati, a seguito di frazionamento eseguito in corso di causa e approvato il 18 marzo 1993, nel catasto del Comune di Zero Branco, dai mappali 39 e 1130 (ex 299/b) del foglio 20.
Per quel che qui ancora rileva, il Giudice dell’esecuzione sospese il processo esecutivo limitatamente al bene individuato come «lotto secondo» nell’ordinanza di vendita.
Con sentenza n. 1550/2004, il Tribunale di Treviso accolse l’opposizione e dichiarò che i creditori procedente e intervenuti non avevano diritto di procedere a esecuzione sull’immobile appartenente a COGNOME.
In accoglimento dell’appello proposto da COGNOME e in riforma della sentenza impugnata, con sentenza n. 537/2010, la Corte d’Appello di Venezia rigettò l’opposizione proposta da COGNOME, revocando l’ordinanza di sospensione del processo esecutivo.
NOME COGNOME propose ricorso per cassazione, accolto con sentenza n. 6271 del 2012.
In particolare, questa Corte statuì che erroneamente la Corte territoriale aveva rigettato l’opposizione di COGNOME limitandosi al riscontro di una divergenza apparente tra i dati riportati nell’una e nell’altra delle due note di trascrizione e demandò, in sede di rinvio, la verifica della corrispondenza sostanziale delle note.
Nelle more, COGNOME, con istanza datata 05.11.2010, adì il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Treviso, chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio di esecuzione perché non riassunto, ai sensi dell’articolo 627 cod. proc. civ., entro 6 mesi dalla comunicazione della sentenza n. 537/2010, con cui la Corte d’appello di Venezia, in accoglimento dell’impugnazione proposta dal signor COGNOME, aveva respinto l’opposizione di terzo da lei proposta.
Con ordinanza datata 13.02.2012, divenuta definitiva, il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Treviso dichiarò estinta l’esecuzione con riferimento ai beni di cui al «lotto secondo» dell’ordinanza di vendita, ordinando, limitatamente a tali beni, la cancellazione della trascrizione del pignoramento eseguita il 24.11.1997 ai nn. 32710/22647.
Nel giudizio di rinvio riassunto da COGNOME, la Corte d’Appello di Venezia con sentenza 15.11.2017 n. 2600/2017, preso atto
dell’estinzione della procedura esecutiva per la quale era stata proposta opposizione di terzo, ha dichiarato cessata la materia del contendere e, ai soli fini della soccombenza virtuale, ha confermato il giudizio di fondatezza dell’opposizione di terzo proposta dalla signora COGNOME, già espresso dal Tribunale in primo grado, condannando COGNOME alle spese di lite.
Avverso questa sentenza COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, a cui COGNOME ha resistito con controricorso. NOME COGNOME, in proprio e quale erede di NOME COGNOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, finalizzato a censurare la condanna alle spese per soccombenza virtuale e articolato in due profili, il ricorrente ha lamentato, in relazione al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione dell’articolo 91 cod. proc. civ. e dell’articolo 2569 cod. civ. e, in relazione all’articolo 360 comma prima n. 1 n. 5 (indicando il n. 4 nella memoria) cod. proc. civ., l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: la Corte non avrebbe provveduto a identificare il bene in entrambe le note di trascrizione, verificandone la corrispondenza, come stabilito nell’ordinanza di cassazione, in applicazione dei principi di autosufficienza della nota e di autoresponsabilità del dichiarante che regolano la formazione della nota di trascrizione e avrebbe formulato immotivatamente un giudizio di soccombenza virtuale.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Nella sentenza n.6271/2012, questa Corte aveva demandato alla Corte territoriale l’applicazione corretta dei principi, pur richiamati nella prima sentenza d’appello poi cassata, di autosufficienza della
nota di trascrizione (secondo cui, come si legge in sentenza, i terzi che effettuano una visura presso la Conservatoria dei Registri immobiliari non hanno né l’obbligo né l’onere di esaminare il contenuto del titolo cui la nota di trascrizione si riferisce) e di autoresponsabilità del dichiarante (secondo cui la nota, essendo un atto di parte, produce effetti necessariamente conformi al contenuto della stessa).
Nella sentenza cassata, infatti, la Corte territoriale aveva applicato i suddetti principi limitandosi al raffronto formale tra i dati di identificazione catastale del bene nell’una e nell’altra nota, riscontrandone la discrepanza apparente e respingendo in conseguenza l’opposizione di COGNOME, senza motivare sulle ragioni di tale divergenza, ma considerandola rilevante in sé e per sé soltanto.
Conformemente a quanto stabilito da questa Corte nell’ordinanza di cassazione, invece, nella sentenza qui impugnata resa in rinvio, la Corte d’appello ha dapprima verificato l’idoneità della nota di trascrizione dell’atto di citazione a identificare correttamente il bene sì da rendere la trascrizione efficace nei confronti dei terzi per accertare, poi, la coincidenza materiale tra il bene identificabile per il tramite della prima col bene identificabile per il tramite della seconda nota di trascrizione.
Con il suo ricorso, COGNOME, nonostante i principi fissati nella sentenza n.6271/2012, articola la sua censura riproponendo un ragionamento logico-giuridico già ritenuto erroneo da questa Corte, con cui sovrappone la capacità identificativa che va riconosciuta alla nota in sé e per sé considerata, come stabilito nell’art. 2659 cod. civ., indispensabile per rendere la trascrizione efficace nei confronti dei terzi, con l’identificazione stessa del bene, necessaria comunque per pervenire alla decisione sull’opposizione di terzo: questa decisione, invece, presuppone la verifica della coincidenza materiale tra il bene
identificabile e identificato per il tramite della prima nota di trascrizione con il bene identificabile e identificato per il tramite della seconda nota e certamente non soltanto la sussistenza della sola coincidenza formale e apparente tra i dati riportati nelle due note.
La Corte d’appello in rinvio (pag. 5 sentenza) ha concluso che le due note di trascrizione non indicavano beni differenti proprio verificando correttamente l’identificabilità del bene nella nota di trascrizione della domanda ex art. 2932 cod. civ., in cui erano riportate sia l’indicazione dei dati catastali che l’indicazione corretta dei confini e l’estensione del bene; ha, poi, dato atto che in sentenza ex 2932 cod. civ. il bene era indicato con dati catastali differenti ma soltanto perché era intervenuto un frazionamento; ha, infine, accertato che nella nota di trascrizione del pignoramento erano stati indicati dati catastali conformi, riscontrando la corrispondenza sostanziale di fogli e sezioni e ricostruendo le modifiche catastali intervenute nel corso degli anni.
Rispetto a questa motivazione, pienamente esaustiva, non risulta dunque di quale fatto sia stato omesso l’esame (in tal senso il profilo di censura non coglie nel segno con riferimento sia al n. 5 sia al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., secondo la correzione della rubrica del motivo operata in memoria).
Ugualmente, nel motivo non risulta neppure quale norma sia stata violata dalla Corte territoriale con il suo corretto ragionamento logico-giuridico.
Il ricorso dev’essere perciò dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente COGNOME al rimborso delle spese processuali in favore di NOME COGNOME, liquidate in dispositivo in relazione al valore delle spese.
Non vi è statuizione sulle spese per NOME COGNOME, in proprio e quale erede di NOME COGNOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME,
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE perché non hanno svolto difese.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna COGNOME al pagamento, in favore di COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda