Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 459 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 459 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso R.g. n. 2015 del 2022 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, alla piazza INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore in carica, domiciliato in RONLA, alla INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE dello STATO, che la rappresenta e difende per legge;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1716/2021 della CORTE d’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/07/2021;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022, dal Consigliere Relatore NOME COGNOME, osserva quanto segue.
L’RAGIONE_SOCIALE notificò a COGNOME NOME un atto di pignoramento, presso terzi, per la :somma di circa euro quarantacinquemila.
Proposta opposizione all’esecuzione da parte del NOME, il Tribunale di Forlì la rigettò.
COGNOME NOME propose appello alla Corte di Bologna ma tardivamente, cosicché le parti concordarono per la cessazione della materia del contendere, attesa la fondatezza dell’eccezione di tardività proposta dall’RAGIONE_SOCIALE appellata.
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 1716, pubblicata il 06/07/2021, ha dichiarato cessata la materia del contendere e, dato atto della mancanza di accordo sulle spese, le ha liquidate, nel minimo, con il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’appellante.
Ricorre per cassazione, con atto affidato a un solo motivo di ricorso, COGNOME NOME, affermando che la cessazione della materia del contendere avrebbe dovuto comportare la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, con il patrocinio erariale.
La controversia è stata avviata a trattazione secondo il rito di cui agli arti. 375 e 380 bis cod. proc. civ.
La proposta di manifesta inammissibilità’ e comunque di manifesta infondatezza, del ricorso formulata dal Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti.
Non risulta il deposito di memorie.
Ric. 2022 n. 02015 sez. M3 – ud. 23-11-2022
L’unico motivo di ricorso è così formulato: violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 e 5 per violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 360 cod. proc. civ. in materia di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
La difesa del ricorrente afferma che, dichiarata la cessazione della materia del contendere e in considerazione della circostanza che lo NOME aveva prontamente riconosciuto la tardività dell’impugnazione, come prospettato dall’RAGIONE_SOCIALE, non vi sarebbe potuta essere condanna alle spese.
L’assunto è infondato.
La Corte di Appello di Bologna, nella sentenza impugnata, ha correttamente deciso sulle spese, non avendo le parti concordato in alcun modo su di esse, e lo ha fatto secondo il criterio della soccombenza virtuale, liquidandole, nondimeno, con motivazione scevra da vizi, nel minimo, in quanto, ha affermato che COGNOME NOME aveva prontamente aderito all’eccezione di tardività dell’impugnazione, formulata dall’Avvocatura erariale.
Questa Corte ha da tempo affermato (Cass. n. 11494 del 21/06/2004 Rv. 573779 – 01)g che la cessazione della materia del R:AL contendere, che sopravvenga nel corso del processo di impugnazione, non esime il giudice dal provvedere sulle spese dell’intero giudizio, anche in difetto di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero addossando dette spese all’una o all’altra parte secondo il criterio del soccombenza virtuale.
La sentenza gravata si è attenuta a detto principio – che il Collegio condivide e al quale intende assicurare continuità – e in applicazione del criterio della cd. soccombenza virtuale ha posto le spese di lite sullo
v AVV_NOTAIO COGNOME , atteso che l’appello era da questi stato proposto tardivamente e inoltre, ha, in considerazione espressa dell’adesione dell’appellante all’eccezione di tardività, liquidato le spese nel minimo.
1 Il ricorso è infondato.
GLYPH
•
Il ricorso è rigettato.
Le spese di lite di questa fase di. legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività processuale espletata, come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza de presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in curo 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del GLYPH n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per i ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 23 novembre