Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36058 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 36058 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2023
sul ricorso n. 6519/2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, PASTANELLA COGNOME, domiciliati ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall ‘ avvocato AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE).
– Ricorrenti –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall ‘ avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE).
– Controricorrente –
Nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, ZAMMATARO COGNOME.
– Intimati –
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1622/2018 depositata in data 11/07/2018.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 22 novembre 2023.
Rilevato che:
con decreto ingiuntivo n. r.g. 833/2009 del 24/12/2009 il Tribunale di Ragusa ordinò a RAGIONE_SOCIALE, ai soci illimitatamente responsabili NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché agli eredi di NOME COGNOME, socio deceduto il 19/03/2009, di pagare a RAGIONE_SOCIALE euro 87.278,77, oltre agli interessi, sulla base di diciotto titoli cambiari scaduti tra il 31/03/2009 e il 31/10/2009, a saldo della fornitura di materiali lapidei per euro 169.840,63. Proposero opposizione NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di chiamati all’eredità di NOME COGNOME, e, nel contraddittorio della RAGIONE_SOCIALE e degli altri debitori, dedussero, rispettivamente, NOME e NOME COGNOME, di avere accettato con beneficio d’inventario l’eredità paterna, NOME COGNOME, di avere rinunciato all’eredità del marito. Eccepirono inoltre la nullità del titolo monitorio che, per essere intervenuto dopo la morte del debitore, non avrebbe potuto essere emesso e notificato agli eredi impersonalmente, diversamente da quanto avviene nella situazione contemplata dall’art. 477, secondo comma, cod. proc. civ.; allegarono inoltre il difetto di legittimazione passiva della sig.ra COGNOME , la quale aveva rinunciato all’eredità, e che NOME e NOME COGNOME erano eventualmente obbligati nei limiti del valore della quota ad essi pervenuta. La sig.ra COGNOME lamentò infine l’illegittima iscrizione ipotecaria sull e porzioni di immobili di cui era comproprietaria con il de cuius e chiese il risarcimento del danno nella misura di euro 50.000,00;
il Tribunale di Ragusa emise un secondo decreto ingiuntivo, n. r.g. 356/2010, sempre su ricorso della RAGIONE_SOCIALE, con il quale ordinò a RAGIONE_SOCIALE, ai soci
illimitatamente responsabili NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché ad NOME e NOME COGNOME, eredi beneficiati di NOME COGNOME, il pagamento di euro 38.910,41, sulla base di sei cambiali scadute nei mesi di novembre e dicembre 2009 e gennaio 2010, con riferimento alla medesima fornitura di materiale lapideo. Per quanto qui rileva, nel contraddittorio degli altri debitori, proposero opposizione NOME e NOME COGNOME, i quali articolarono le medesime difese svolte nel primo giudizio e dedussero altresì l’illegittimo frazionamento dell’unico credito in due distinte azioni monitorie;
il Tribunale di Ragusa, riuniti i giudizi, con sentenza n. 469/2013, in accoglimento dell’eccezione di nullità del primo decreto ingiuntivo perché indirizzato e notificato impersonalmente e collettivamente anziché individualmente agli eredi, revocò il decreto ingiuntivo quanto a NOME COGNOME e NOME, ordinò alla RAGIONE_SOCIALE di cancellare l’ipoteca iscritta a loro carico e condannò la società a risarcire il danno a NOME, liquidandolo in euro 10.000,00. La sentenza revocò, in favore di NOME e NOME COGNOME anche il secondo decreto ingiuntivo, a causa dell’illegittimo frazionamento del credito. Quanto al rapporto processuale tra le due società e i soci illimitatamente responsabili della Snc debitrice, la sentenza dichiarò la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione; compensò le spese tra la creditrice e la debitrice e i soci di quest’ultima , e condannò RAGIONE_SOCIALE a rifondere le spese a NOME e NOME COGNOME e a NOME COGNOMEa;
la Corte d’appello di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe, sull’appello interposto da lla RAGIONE_SOCIALE, nella contumacia de RAGIONE_SOCIALE, nonché dei soci NOME COGNOME e NOME COGNOME, in riforma della
decisione di primo grado, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere (dando atto che, in pendenza del l’appello, era intervenuto l’integrale pagamento dell’obbligazione), ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da NOME COGNOME e, infine, ha condannato quest’ultima , NOME e NOME COGNOME a rifondere all’appellante RAGIONE_SOCIALE le spese di entrambi i gradi di merito;
5. a giudizio della Corte d’appello : (i) è cessata la materia del contendere in relazione alla complessiva pretesa creditoria della RAGIONE_SOCIALE in ragione del fatto che, nelle more del giudizio d’appello, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno pagato l’intero debito e la società attrice ha cancellato l’ipoteca giudiziale; (ii) le censure della RAGIONE_SOCIALE debbono essere esaminate soltanto ai fini della disciplina delle spese del giudizio. Ciò premesso, è fondata la censura dell’appellante attinente alla declaratoria, da parte del primo giudice, di nullità del decreto ingiuntivo (n. r.g. 833/2009) perché non indirizzato e notificato individualmente ad NOME e a NOME COGNOME, dovendosi fare applicazione del principio di conservazione degli atti processuali con la conseguenza che l’ipotizzata nullità è stata sanata per effetto della tempestiva opposizione dei coeredi che, quindi, hanno materialmente ricevuto il decreto ingiuntivo; (iii) l’iscrizione ipotecaria a carico di NOME COGNOME, la quale ha rinunciato all’eredità del coniuge prima dell’emissione del decreto ingiuntivo, è illegittima ; tuttavia, non è corretta la condanna della società attrice al risarcimento del danno in quanto l’interessata non ha provato e , ancor prima, non ha nemmeno allegato alcun pregiudizio economico. Sotto un altro profilo, l’iscrizione ipotecaria formalmente eseguita in danno di NOME COGNOME è assistita dalla buona fede del creditore in quanto manca l’annotazione ne i registri immobiliari del regime di comunione legale
costituente il titolo di comproprietà di NOME COGNOME; (iv) non è conforme a diritto la decisione del Tribunale che ha ritenuto inammissibile il secondo decreto ingiuntivo (n. r.g. 356/2010) per illegittimo frazionamento del credito. Ed infatti la fornitura di materiale lapideo è riconducibile a una pluralità di rapporti negoziali omogenei, per un numero pari a quello delle fatture emesse dalla fornitrice dal 28/01/2008 al 30/05/2009. Inoltre, il secondo decreto ingiuntivo ha riguardato le cambiali con scadenza successiva al primo ricorso monitorio, nonché quei titoli che, sebbene scaduti in data anteriore, erano stati consegnati alla banca ed erano stati restituiti alla creditrice soltanto all’esito della levata di protesto . Del resto, l’esercizio dell’azione causale, fondata sul riconoscimento del debito (art. 1988, cod. civ.), era condizionato dalla necessaria offerta di restituzione ai debitori della cambiali mediante il deposito presso la cancellaria del giudice competente (art. 66, legge cambiaria); (v) gli appellati NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME debbono essere condannati al pagamento delle spese di entrambi i gradi di merito in quanto i loro argomenti difensivi sono stati complessivamente disattesi;
6. NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, con quattro motivi, illustrati da memoria, per la cassazione della sentenza d’appello; RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso; RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, NOME COGNOME sono rimasti intimati;
Considerato che:
1. il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 160, cod. proc. civ.: i ricorrenti ascrivono alla sentenza impugnata di non avere rilevato la nullità , anzi l’inesistenza, del primo decreto ingiuntivo che avrebbe dovuto contenere la nominativa
indicazione degli eredi di NOME COGNOME e che, comunque, non doveva essere loro notificato impersonalmente e collettivamente trattandosi di decreto ingiuntivo emesso dopo la morte del debitore;
1.1. il motivo è infondato;
1.2. costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte (Sez. 3, Sentenza n. 26537 del 17/12/2014 (Rv. 633886 – 01), quello secondo cui la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo è sanata dall ‘ opposizione ritualmente proposta, con conseguente obbligo del giudice dell ‘ opposizione di pronunciarsi sul merito di quest ‘ ultima. Si è anche chiarito (Sez. 3, Sentenza n. 24223 del 27/11/2015 (Rv. 637815 – 01) che l’ inefficacia del decreto ingiuntivo (art. 644, cod. proc. civ.) è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi del tutto (o sia giuridicamente inesistente) la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, e non anche alla ipotesi di nullità od irregolarità della notifica eseguita nel predetto termine, poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso (Cass. n. 17478 del 2011). Per la sola ipotesi che la nullità o irregolarità della notifica del decreto abbia impedito all ‘ opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto, è stata prevista la possibilità di farla valere a mezzo dell ‘ opposizione tardiva, ai sensi dell’art. 650, cod. proc. civ. Ed anche in quest ‘ ultima ipotesi, l ‘ opposizione non può esaurirsi in una denuncia di tale irregolarità, perché, ove non accompagnata da contestazioni sulla pretesa creditoria, e dunque non indirizzata all ‘ apertura del giudizio di merito (malgrado il decorso del termine in proposito fissato), non è idonea ad alcun risultato utile per l ‘ opponente, nemmeno con riguardo alle spese della fase monitoria (Cass. n. 18791 del 2009). Da tali princìpi, che confinano la inefficacia del decreto ingiuntivo alla sola inesistenza della notifica nel
termine previsto e conferiscono rilievo alla notifica nulla o irregolare come quella dedotta nella specie – solo per consentire la tardiva instaurazione del giudizio di cognizione mediante opposizione, consegue che certamente la nullità della notifica del decreto ingiuntivo non può avere alcun effetto nell ‘ ambito di un giudizio di opposizione tempestivamente instaurato;
1.3. nella fattispecie concreta, la Corte d’appello , attenendosi alla giurisprudenza di legittimità, ha correttamente rilevato che l ‘irregolarità del decreto ingiuntivo (per la mancata indivi duazione nominativa degli eredi del debitore) e l’ipotizzata nullità della sua notifica (eseguita collettivamente e impersonalmente agli eredi) è stata sanata per effetto della tempestiva opposizione degli eredi medesimi;
il secondo motivo addebita alla sentenza impugnata di avere negato la sussistenza della prova del pregiudizio subìto da NOME COGNOME per effetto dell’ illegittima iscrizione ipotecaria sulla quota ad essa riferibile degli immobili di cui era comproprietaria, senza considerare la mala fede e la colpa grave della creditrice che, da un lato, con una semplice visura camerale, avrebbe potuto verificare che, operando il regime di comunione legale tra coniugi, la ricorrente era comproprietaria per il 50% degli immobili assoggettati ad ipoteca; dall’altro, ha proceduto tardivamente alla cancellazione dell’ipoteca , soltanto in data 14/03/2018, quasi dieci anni dopo l’iscrizione e un paio di giorni prima che la Corte di Catania prendesse la causa in decisione. Se il gi udice d’appello avesse esaminato tale
fatto decisivo, prospettano i ricorrenti, avrebbe risolto diversamente la questione della soccombenza ai fini della disciplina delle spese del giudizio;
2.1. il motivo è infondato;
2.2. è ius receptum (Cass. 22/06/2020, n. 12123; in termini, ex multis , Cass. 04/10/2023, n. 27991), al quale va dato seguito, che «n caso di accertamento dell’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria ricorre un evento di danno costituito dall’apparenza di una situazione idonea a determinare difficoltà alla commerciabilità del bene; tuttavia, ai fini del risarcimento, occorre accertare se in concreto si è verificato un dannoconseguenza, che non può essere configurato ‘in re ipsa’, ma può consistere nel pregiudizio economico derivante dalla perdita di occasioni di alienare il cespite oppure di venderlo a condizioni più favorevoli»;
2.3. nella specie, la Corte d’appello ha affermato che la parte non soltanto non aveva provato di avere subìto un pregiudizio economico per effetto della contestata iscrizione ipotecaria, ma neppure lo aveva allegato, né aveva fornito (cfr. pag. 11 della sentenza) alcuna dimostrazione delle «occasioni in cui sarebbe stata persa ‘la disponibilità commerciale del bene’ piuttosto che la possibilità di ‘accedere a finanziamento e/o prestiti bancari’ »;
il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c., 111, Cost., 1175, 1186 e 1375, cod. civ.: i ricorrenti criticano la sentenza impugnata per avere giustificato il frazionamento del credito omettendo di considerare: in primo luogo, che non è consentito al creditore far valere in maniera frazionata nei confronti dell’erede le singole pretese maturate verso il de cuius ; in secondo luogo, che traendo il credito origine da un’uni ca fornitura di materiali lapidei, per complessivi euro 169.840,63, il creditore avrebbe potuto
agire una sola volta, in sede monitoria, sulla scorta delle fatture emesse e non pagate;
3.1. il motivo non è fondato;
3.2. questa Corte, a sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 4090 del 16/02/2017 (Rv. 643111 – 01), ha enunciato il principio per il quale «e domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, -sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell ‘ identica vicenda sostanziale – le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata»;
3.3. nel caso in esame, il giudice d’appello, con accertamento di fatto non attinto da specifica censura, ha stabilito che le pretese creditorie, se pure inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo, erano riconducibili ad una pluralità di rapporti omogenei, ed ha soggiunto che il ricorso da parte della creditrice ad un’unica iniziativa processuale -secondo la tesi degli appellati – era precluso dal fatto che i crediti erano fondati su cambiali, alcune delle quali aventi scadenza successiva al primo ricorso monitorio, per le quali tra l’altro era necessario attendere la levata di protesto anche in vista dell’esercizio dell’azione causale, subordinata all’offerta dei titoli in restituzione ai debitori mediante deposito nella cancelleria del giudice competente , a norma dell’ art. 66, legge cambiaria;
4. il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, cod. proc. civ.: i ricorrenti censurano la sentenza impugnata che, data la cessazione della materia del contendere, li ha condannati alle spese dei gradi di merito con una statuizione dal contenuto sanzionatorio e non in forza del principio della soccombenza virtuale;
4.1. il motivo non è fondato;
4.2. nel solco della giurisprudenza sezionale (Sez. 2 – , Ordinanza n. 18128 del 31/08/2020 (Rv. 658963 – 01), la premessa giuridica è che spetta al giudice di merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, di deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, con apprezzamento di fatto sindacabile in cassazione soltanto quando, a sua giustificazione, siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei (il che non si evince dalle argomentazioni della decisione della Corte di Catania). In materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova, invero, ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza, ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. Sez. 1, 27/09/2002, n. 14023). Quando, pertanto, un giudizio sia stato definito con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere comprensiva di condanna alle spese a carico di una delle parti, è ammissibile il ricorso per cassazione sul capo della decisione concernente le spese del giudizio soltanto se il suo oggetto sia limitato alla verifica della correttezza
dell ‘ attribuzione della qualità di soccombente, attraverso il riscontro dell ‘ astratta fondatezza delle ragioni delle difese spiegate dal ricorrente per cassazione (Cass. Sez. 3, 14/07/2003, n. 10998);
4.3. nella specie, come risulta dalla disamina dei precedenti motivi di ricorso, la Corte d’appello si è uniformata al principio della soccombenza virtuale e, dopo avere dichiarato la cessazione della materia del contendere, ha condannato gli appellati al pagamento delle spese dei gradi di merito in ragione dell’infondatezza delle loro tesi difensive;
in conclusione, il ricorso è rigettato;
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
7 . ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00, più euro 200,00, per esborsi, oltre al quindici per cento sul compenso, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2023.