Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20471 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20471 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
NOME. Consigliere
Ud. 10/06/2024 CC
COGNOME.
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24830/2021 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO (EMAIL), in virtù di procura su foglio separato allegato in calce al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente e ricorrente incidentale-
per la cassazione della sentenza n. 389/2021 della CORTE d ‘ APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 23 giugno 2021, notificata il 24 giugno 2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n.71/1999, Il Tribunale di Reggio Calabria condannò il Condominio di INDIRIZZO a pagare a NOME COGNOME la somma di Lire 92.640.080.
NOME COGNOME cedette il credito portato da questa sentenza al proprio coniuge, NOME COGNOME, la quale iniziò una procedura esecutiva nei confronti di tre condomini: NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME .
Nel processo esecutivo si costituì NOME COGNOME, il quale vantava un credito nei confronti dei coniugi COGNOME per cui aveva ottenuto nei loro confronti un decreto ingiuntivo sulla scorta di una serie di cambiali scadute e protestate da loro sottoscritte.
NOME COGNOME, surrogandosi nel diritto dei propri debitori verso i tre esecutati, ottenne l’assegnazione delle somme di sua spettanza, dopo che essi le avevano versate.
Con sentenza n. 50/2006, la Corte d’appello di Reggio Calabria , investita del gravame proposto dal Condominio avverso la sentenza n.71/1999 del Tribunale reggino, lo accolse, rigettando, per l ‘ effetto, la domanda risarcitoria proposta da AVV_NOTAIO COGNOME.
Sulla base di questa sentenza, essendo stata accertata l’insussistenza della loro obbligazione, gli esecutati COGNOME, COGNOME e COGNOME chiesero e ottennero dallo stesso Tribunale distinti decreti ingiuntivi nei confronti di NOME COGNOME, aventi ad oggetto la restituzione delle somme da lui incamerate previa surrogazione nello (insussistente) diritto di credito di NOME COGNOME.
Avverso questi decreti, NOME COGNOME propose distinte opposizioni con atti di citazione del 14 dicembre 2006.
Le opposizioni, separatamente proposte ma successivamente riunite, furono dichiarate improcedibili dal Tribunale di Reggio Calabria con sentenza n.477/2012.
Contro questa decisione NOME COGNOME propose appello dinanzi alla Corte reggina con citazione del 20 aprile 2012, cui resistettero gli appellati COGNOME, COGNOME e COGNOME .
In sede di scritti conclusionali, l’appellante fece presente che la sentenza n. 50/2006 era stata cassata con rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza n.8191/2013, e che la nuova sentenza di merito emessa all’esito del rinvio (sentenza n.275/2017 del la stessa Corte reggina in diversa composizione) aveva rigettato l’appello avverso la sentenza di primo grado n. 71/1999, che era stata quindi confermata; il ricorso per cassazione avverso questa sentenza era stato dichiarato improcedibile dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 6438/2019; pertanto il titolo giudiziale (la sentenza n. 50/2006) posto a fondamento dei decreti ingiuntivi azionati dai tre appellati era ormai stato caducato.
Con sentenza 23 giugno 2021, n. 389, la Corte d’appello di Reggio Calabria, preso atto della sopravvenienza di tali provvedimenti giudiziali, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con implicita revoca dei decreti ingiuntivi, condannando gli appellati NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (già parti ingiungenti-opposte) a rimborsare ad NOME COGNOME (già parte ingiuntaopponente) le spese dei due gradi di giudizio.
La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi:
Idalle documentate sopravvenienze era emerso che « il credito di ‘ripetizione’ azionato in monitorio dalle odierne parti appellate nascente dal titolo giudiziale ‘provvisorio’ ad esse favorevole di cui s’è detto in narrativa ( id est , la sentenza emessa al n. 71 dell’anno 1999 dal Tribunale di Reggio Calabria tra il Condominio di INDIRIZZO ed il COGNOME NOME: ) -è stato riconosciuto con effetto a far tempo dall’11.5.2017 insussistente (in esito alla riforma della citata sentenza … statuita con effetto nel merito ad esse sfavorevole) dalla sentenza di questa Corte emessa nel procedimento iscritto al n. 402/2013 RGAC al n. 275 in data 8-11.5.2017 »;
IIl’accertamento dell’insussistenza del credito monitoriamente azionato comportava che nulla ostasse alla « deliberazione di cessazione della materia del contendere avanzata in atti (seppur solo in via subordinata, dall’appellante, e sostanzialmente aderita dagli appellati in sede di conclusionale) » (p.9 della sentenza impugnata);
IIItale deliberazione non escludeva che la Corte dovesse comunque svolgere una delibazione di merito in funzione della « identificazione, secondo il principio della cd. soccombenza virtuale, delle parti tenute alla rifusione delle spese di giudizio in favore di quella vittoriosa », nonché della « verifica del fondamento o meno della spiegata domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. (invocata dallo COGNOME contro i suoi resistenti) »;
IVin proposito, mentre doveva escludersi la sussistenza delle ragioni di improcedibilità delle opposizioni, ‘erroneamente’ ritenute dal primo giudice (p.16, in fine), doveva però riconoscersi il carattere egualmente « precario » tanto del « titolo giudiziale azionato in monitorio » quanto di quello « conseguito antea dal COGNOME, id est il
dante causa della COGNOME, debitrice cui lo COGNOME s’è surrogato in executivis conseguendo l’assegnazione a sé delle somme dagli odierni appellati dovute al COGNOME e per esso alla sua cessionaria COGNOME » (p.17); pertanto era sussistita « l’identica alea per le odierne parti i n lite sui possibili epiloghi della vertenza giudiziaria che avrebbe riverberato i propri effetti sulle rispettive sfere giuridiche », profilandosi, da un lato, per NOME COGNOME, il rischio « di dover rifondere le somme che avesse incassato, ove non vi avesse avuto diritto la sua debitrice COGNOME (e per essa, il suo cedente COGNOME) »; dall’altro lato, per NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME , l’opposto rischio « di dover rinunciare alle somme loro riconosciute in monitorio (ovvero, di restituirle ove incassate) nel caso in cui, come poi avvenuto, fossero stati infine riconosciuti debitori del COGNOME e per esso della COGNOME »;
Vperaltro, sul piano oggettivo, all’esito della vicenda giudiziaria, mentre i condòmini erano risultati soccombenti « per aver agito in monitorio sine titulo», invece NOME COGNOME doveva considerarsi vittorioso, « in quanto definitivamente risultato effettivo creditore della COGNOME e, per essa, del COGNOME (suo cedente) » (p.17 della sentenza impugnata).
Avverso la sentenza n. 389/2021 della Corte reggina, propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, sulla base di sette motivi. Risponde con controricorso l’unico intimato NOME COGNOME, proponendo anche ricorso incidentale sorretto da due motivi. Non risultano essere stati intimati (in quanto il ricorso non è rivolto formalmente anche nei loro confronti) NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art . 380bis .1, cod. proc. civ..
Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte.
Sia il ricorrente principale che il controricorrente-ricorrente incidentale hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
A.1. Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciata ‘ Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e dei principi giurisprudenziali in materia, in relazione all’art. 360 co. 1 nnr. 3 e 4 per avere la sentenza impugnata dichiarato cessata la materia del contendere nonostante la mancanza d ‘ una comune istanza in tal senso delle parti, e nonostante l ‘ odierno ricorrente avesse espressamente contestato la caducazione del proprio titolo restitutorio (avendo sostenuto, in contrario, che la sentenza della corte di Cassazione che aveva posto nel nulla la pronuncia della Corte d’Appello fondante il credito ‘in ripetizione’ azionato in via monitoria dal ricorrente, non avrebbe avuto l ‘ effetto di far rivivere la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 71/1999 e, dunque, l ‘ effetto di caducare l’effetto restitutorio) e avesse, in ogni caso, opposto il passaggio in giudicato del provvedimento monitorio per insussistenza delle condizioni fondanti l ‘ azione ex art. 650 c.p.c. promossa dalla controparte ‘.
A.2. Con il secondo motivo viene denunciata ‘ Violazione o falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. in relazione all ‘ art. 360 nnr 3 e 4 c.p.c. per avere la sentenza impugnata dichiarato cessata la materia del contendere nonostante la mancanza del presupposto idoneo a fondare detta pronuncia, in quanto la sentenza della Corte di Cassazione n. 8191/13 che aveva posto nel nulla la pronuncia della Corte d ‘Appello n. 50/2005 fondante il credito ‘in ripetizione’ azionato in via monitoria dal ricorrente non ha l’effetto di far rivivere la sentenza
del Tribunale di Reggio Calabria n. 71/1999 e, dunque, l ‘ effetto di caducare detto diritto restitutorio ‘.
A.3. Con il terzo motivo viene denunciata ‘ Violazione dell ‘ art. 276 co. 2 e 650 c.p.c., nonché 132 co 1 n. 4 in relazione all ‘ art. 360, co.1 nn. 3 e 4 c.p.c. per avere la Corte di Appello senza alcuna motivazione, ritenuta assorbita dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere la questione, preliminare della inammissibilità dell’opposizione ex art. 650 c.p.c. per mancanza dei relativi presupposti di legge, che risultava manifestamente fondata ‘.
A.4. Con il quarto motivo viene denunciata ‘Violazione art. 276 co. 2 e 342 c.p.c. nonché dell ‘ art. 342 co n. 3 e 4 in relazione all ‘ art. 360 co 1 n. 4 c.p.c., per avere la Corte di Appello, senza alcuna motivazione, ritenuta assorbita dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere, la eccezione preliminare di inammissibilità dell ‘ appello per mancanza dei requisiti di cui all ‘ art. 342 c.p.c. ed in particolare per mancanza di specificità dei motivi di censura avverso la sentenza di primo grado’ .
A.5. Con il quinto motivo del ricorso principale viene denunciata ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 112 in relazione all’art. 360 comma 1 nn 3 e 4 c.p.c., poiché la Corte Territoriale ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, omettendo di verificare la soccombenza virtuale in base all’intera vicenda processuale, e, in particolare, obliterando tutte le difese argomentate dal COGNOME sin dall’origine ed in relazione al giudizio di gravame (in particolare in punto di inammissibilità dell ‘ opposizione tardiva, per mancanza dei presupposti ex art. 650 c.p.c.; di inammissibilità del gravame per mancanza di specificità dei motivi; di sussistenza del credito restitutorio) ‘.
A.6. Con il sesto motivo del ricorso principale viene denunciata ‘ Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell ‘ art. 132 co 1 n. 4 in violazione all ‘ art. 360 co 1 n. 4 nella parte in cui, con manifesto travisamento delle risultanze probatorie, ha individuato la parte soccombente nell ‘odierno ricorrente, in ragione del fatto che ‘allo COGNOME – in quanto definitivamente risultato effettivo creditore della COGNOME e per essa al COGNOME – va pertanto riconosciuto il diritto alla integrale rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio ‘.
A.7. Con il settimo motivo del ricorso principale viene denunciata ‘ Violazione del D.M. 10 marzo 2014 n. 55 art. 4 in relazione all ‘ art. 360 c.p.c. per avere il Tribunale liquidato in favore dei difensori della controparte in relazione al giudizio di prime cure, tanti onorari per quanti erano le parti degli originari singoli giudizi di opposizione, nonostante (sin da subito) detti giudizi siano stati riuniti con identità di difese fra gli opposti, tutti assistiti dal medesimo difensore ‘ .
B.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 99 cod. proc. civ. e 96 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ., per omessa pronuncia parziale, sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni, richiesta ai sensi e per gli effetti dell ‘ art. 96 cod. proc. civ., formulata da NOME COGNOME nel secondo grado di giudizio in sede di precisazione delle conclusioni.
B.2. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, proposto in via subordinata rispetto al primo, viene denunciata violazione e falsa applicazione degli art. 112, 99, 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’ art. 96 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., per omessa motivazione del rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ..
C. il Collegio rileva che gli ultimi due motivi (sesto e settimo) del ricorso principale censurano la statuizione sulle spese emessa dalla Corte d’appello e le modalità della loro liquidazione.
C.1. Il primo di tali motivi (il sesto del ricorso principale), nel censurare il giudizio relativo all’individuazione della parte vi rtualmente soccombente espresso dalla Corte di merito -e nel contestare tale giudizio nella parte in cui ha individuato come soccombente il ricorrente NOME COGNOME -, controverte unicamente circa il carico delle spese del giudizio delle fasi precedenti, in relazione alla posizione che le diverse parti hanno assunto nel processo; pertanto, in ordine ad esso è pienamente possibile la scissione tra la posizione di NOME COGNOME e quella dei suoi litisconsorti delle fasi di merito, NOME e NOME COGNOME, e non sarebbe, quindi, necessaria l ‘ integrazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione (sul tema v., di recente, Cass. 19/01/2023, n. 1654; in precedenza, cfr. la risalente Cass. 06/06/1962, n. 1354).
C.2. Invece, il secondo dei motivi in esame (il settimo motivo del ricorso principale) censura la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado per violazione della c.d. ‘ regola del compenso unico ‘ (con le maggiorazioni percentuali previste in relazione al numero delle parti) stabilita dal comma 2 dell’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, nella formulazione (successiva alle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1, lett. c) , del d.m. n. 37 del 2018, ed anteriore alle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, lett. c) , del d.m. n.147 del 2022) applicabile ratione temporis .
La censura coinvolge inscindibilmente la posizione anche dei litisconsorti non intimati con il presente ricorso per cassazione, poiché viene postulata la sostituzione della condanna parziaria contenuta nella
sentenza impugnata con la condanna solidale al pagamento di un unico onorario, con le previste maggiorazioni.
Pertanto, la situazione di diritto sostanziale e processuale impone che la sentenza sia pronunziata nei confronti anche di NOME e NOME COGNOME in relazione ai quali deve essere integrato il contradditorio.
Deve, al riguardo, disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo, ordinando al ricorrente principale di procedere alla notifica del ricorso ad NOME COGNOME e NOME COGNOME nel termine di sessanta giorni dal deposito della presente ordinanza.
P.Q.M.
La Corte dispone rinvio della causa a nuovo ruolo, ordinando la notifica del ricorso a NOME COGNOME e NOME COGNOME nel termine di 60 (sessanta) giorni dal deposito della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione