Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4872 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4872 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14155/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME, unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI TORINO n. 1584/2019, depositata il 30/09/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso il 15.12.2011 dal Tribunale di Torino in favore di RAGIONE_SOCIALE per il pagamento di €. 6.552,00, a saldo di forniture e posa di canalizzazioni e bocchette per la realizzazione di un impianto di scongelamento del pesce. I lavori commissionati a RAGIONE_SOCIALE nel 2010 da RAGIONE_SOCIALE erano intesi alla complessiva realizzazione di un impianto di recupero delle acque presenti nelle vasche di salamoia ubicate nello stabilimento di sua proprietà.
Il Tribunale di Torino, in considerazione del grave inadempimento dell’appaltatrice , posto a base della domanda riconvenzionale formulata dalla committente con l’opposizione , revocava il decreto ingiuntivo; dichiarava la risoluzione del contratto di appalto e condannava RAGIONE_SOCIALE al pagamento di €. 5.460,00; escludeva però dalla liquidazione il lucro cessante (rappresentato, a dire della committente, dal risparmio futuro che essa avrebbe potuto trarre dalla messa in opera dell’impianto di biofiltro); compensava integralmente le spese di lite.
Avverso la sentenza di prime cure interponeva gravame la committente RAGIONE_SOCIALE innanzi alla Corte d’Appello di Torino, che -con la sentenza in epigrafe -confermava integralmente la decisione del primo giudice, compensando integralmente le spese di lite.
La suddetta pronuncia è impugnata per la cassazione da RAGIONE_SOCIALE, e il ricorso affidato a quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato una istanza di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (per l’intervenuto fallimento
dell’altra parte), ed ha chiesto la compensazione delle spese, mentre la controricorrente ha depositato una memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in merito alla dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso e alla correlata richiesta di compensazione delle spese, il Collegio osserva quanto segue.
Nel giudizio di cassazione, la suddetta dichiarazione, resa dal difensore del ricorrente munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere – che presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso – ma deve essere equiparata alla rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione, la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l’estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l’interesse posto a fondamento di quest’ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell’impugnazione, ma anche successivamente, fino alla decisione della causa (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12663 del 13.05.2025; Cass. sez. lav. 12.11.2020 n. 25825; Cass. 7.12.2018 n. 31732; Cass. Sez. U, 18.2.2010 n. 3876).
Nel caso di specie, il sopravvenuto venir meno dell’interesse al ricorso è causato dalla sopravvenuta dichiarazione di fallimento della controparte.
Come anticipato in parte narrativa, la società controricorrente ha però depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese con distrazione.
Ritiene, pertanto, il Collegio che, ai soli fini della decisione sulle spese, si renda necessario l’esame del ricorso al fine di stabilire la soccombenza virtuale (per tutte: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26896 del 19/12/2014, Rv. 633958 – 01), non ravvisandosi ragioni specifiche che ne giustifichino la compensazione (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 1353 del 12.01.2024).
Né può sortire alcuna conseguenza quanto rilevato dalla ricorrente in ordine all ‘astensione del curatore del fallimento RAGIONE_SOCIALE da qualsivoglia intervento nel presente procedimento. Sul tema, questa Corte ha chiarito che essendo la fase di legittimità caratterizzata dall’impulso d’ufficio, il curatore del fallimento (e, dal 15.07.222, il curatore della liquidazione giudiziale) può intervenire nel processo per far valere i diritti della massa, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6642 del 13/03/2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3255 del 05.02.2024; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30785 del 06/11/2023), senza potere tuttavia rinunciare al ricorso già proposto dalla parte prima dell’apertura della propria procedura concorsuale, non essendo il curatore del fallimento legittimato a stare in giudizio in luogo del fallito (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27335 del 13.10.2025; Cass. n. 6642 del 2024, cit.; Cass. Sez., Ordinanza n. 3630 del 12/02/2021), atteso che il processo prosegue nei confronti delle parti originarie, e considerando vieppiù che il difensore della parte fallita nel corso del giudizio di cassazione conserva il potere di rappresentare il suo assistito nel processo.
Tanto chiarito, si può procedere all’esame dei motivi di ricorso al fine di accertare la soccombenza virtuale.
Il primo motivo è così rubricato: «Invalidità e/o nullità e/o illegittimità della sentenza n. 1584/2019 della Corte di Appello di
Torino per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 183 e 194 cod. proc. civ., 2697 cod. civ. e 111 Cost., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.». Sostiene la ricorrente che il quesito rivolto al perito si limitava alla descrizione sommaria dell’impianto di biofiltro realizzato dalla convenuta per conto dell’attrice: sarebbe, dunque, evidente che la CTU ha illegittimamente ampliato l’oggetto di causa, spingendosi ad introdurre valutazioni non richieste, relative al fatto che l’impianto di ricircolo della salamoia progettato dal Direttore dei Lavori fosse un prototipo, assumendo con ciò elementi probatori pure nella piena disponibilità delle parti ma mai introdotti nel procedimento. La natura prototipale dell’impianto in oggetto, a giudizio della ricorrente, anziché rimarcare la gravità dell’inadempimento avversario che, in spregio agli accordi intercorsi, non ha consegnato un’opera funzionante, si è rivelata un accertamento pregiudizievole per la committente precludendole la possibilità di ottenere il risarcimento del danno per il mancato risparmio di spesa.
Il motivo è infondato.
Come emerge chiaramente dal quesito rivolto al perito, e dalle osservazioni da questi rese in risposta alle controdeduzioni avversarie, contenute nella relazione peritale (documento al quale questa Corte direttamente accede in ragione della natura della do glianza), il CTU ha ritenuto che l’impianto di biofiltro presentasse gravi carenze progettuali ed esecutive, tali da determinare il grave inadempimento anche di RAGIONE_SOCIALE , oltre che dell’ingegnere progettista e Direttore dei Lavori.
Inoltre, egli ha sottolineato in più riprese, anche in replica alle controdeduzione avversarie (v. relazione tecnica, punto 3.1.1., pp. 37 ss.), con riferimento alla parte del quesito relativo alla
riconducibilità e congruità delle spese sostenute dall’attrice per l’acquisto di acqua e sale in assenza dell’impianto promesso (v. relazione tecnica, punto 4.6., pp. 72-74), la natura sperimentale e di «impianto pilota» del sistema di riciclo della salamoia di cui al progetto dell’ingegnere e Direttore dei Lavori (v. p.e. relazione tecnica, pp. 65, 66, 69).
In definitiva, le critiche svolte in questa sede alla CTU si traducono in un’inammissibile sollecitazione della rivalutazione delle risultanze istruttorie.
2 . Il secondo motivo è così rubricato: «Invalidità e/o nullità e/o illegittimità della sentenza n. 1584/2019 della Corte di Appello di Torino per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ. e per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, comma 1, 116 cod. proc. civ., artt. 1223, 1226 e 2697 cod. civ. ed art. 24 Cost., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.». Sostiene la ricorrente che il vizio che affligge la sentenza impugnata è una stretta conseguenza dell’illogicità dell’elaborato peritale che, da un lato, ha ampliato il thema decidendum introducendo nel procedimento il carattere prototipale dell’impianto di biofiltro realizzato da RAGIONE_SOCIALE; dall’altro ha individuato precisamente il risparmio di spesa che l’odierna ricorrente avrebbe conseguito, ove l’opera fosse stata realizzata correttamente , quantificato in complessivi €. 34.765,50. Tale illogicità si riflette sulla pronuncia impugnata che pur av endo rilevato la totale inservibilità dell’impianto di biofiltro riconducibile al grave inadempimento di RAGIONE_SOCIALE – ha rigettato la domanda proposta in punto di risarcimento del danno, perché non in condizione di vagliare la sussistenza dei presupposti per il risarcimento del lucro cessante.
Anche tale motivo è inammissibile laddove denunzia vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (censura non più ammessa) sia laddove denunzia contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, non ravvisandosi tale ipotesi estrema di vizio motivazionale.
Può infatti denunziarsi solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisca nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (per tutte: Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07.04.2014, Rv. 629830).
Nel caso che ci occupa la Corte territoriale ha ritenuto di non essere in grado di vagliare l’eventuale sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del lucro cessante asseritamente subìto dall’azienda per la mancata installazione di un impianto di ri ciclo della salamoia e il conseguente acquisto di acqua e sale; costi considerati dall’appellante conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento dell’appaltatrice.
Tanto perché il giudice di seconde cure ha escluso che il decremento patrimoniale potesse essere determinato da una congettura probabilistica qualificata, posto che le chances di successo della sperimentazione erano ridottissime, per le ragioni in dettaglio elencate in sentenza alla luce delle risultanze peritali (v. sentenza impugnata p. X, 4° capoverso).
La motivazione esiste, è congrua e quindi la censura non coglie nel segno.
3. Il terzo motivo è così rubricato: «Invalidità e/o nullità e/o illegittimità della sentenza n. 1584/2019 della Corte di Appello di Torino per apparente motivazione con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.». Lamenta la ricorrente che l’impugnata sentenza, muovendo dalla natura prototipale dell’impianto realizzato da RAGIONE_SOCIALE, trascura di dare rilievo alla volontà perseguita dalla committente e alla legittima aspettativa ad essa connessa in termini di risparmio economico sulle spese relative alle materie prime n ecessarie all’attività d’impresa, ove l’impianto di biofiltro fosse stato realizzato in conformità al progetto che, pertanto, non poteva avere natura sperimentale, come del resto risulta dalla documentazione in atti.
Il motivo è infondato.
Anche alla luce di quanto evidenziato supra in merito agli accertamenti del perito ( supra , punto 2.1.), deve escludersi l’illogicità e la contraddittorietà manifesta della motivazione impugnata: dagli atti risulta inequivocabilmente che l’appaltatrice si era resa inadempiente in relazione all’obbligo di realizzare un impianto di biofiltro, idoneo a consentire il riciclo di acque e della salamoia; che la sperimentazione non aveva sortito gli esiti desiderati; che, pertanto, il risparmio di spesa promesso, in mancanza di disponibilità di dati scientifici che attestino la possibilità concreta della funzionalità di un simile impianto, peraltro inesistente sul mercato allo stato attuale, resta confinato alle motivazioni contrattuali -come tali irrilevanti – che avevano indotto RAGIONE_SOCIALE ad inoltrare l’ordine di cui si discute, senza che sussistessero concrete probabilità di realizzazione dell’impianto.
Deve, quindi, escludersi il vizio dell’apparenza della motivazione, che ricorre -secondo un orientamento costante di questa Corte quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante: Cass Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639 -01).
4. Il quarto motivo è così rubricato: «Invalidità e/o nullità e/o illegittimità della sentenza n. 1584/2019 della Corte di Appello di Torino per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.» . La ricorrente sostiene che, anche nell’ipotesi di mancato accoglimento del presente ricorso, la compensazione integrale delle spese di lite nei giudizi di merito integri una violazione degli articoli 91 e 92 cod. proc. civ., in quanto i profili di soccombenza attribuibili in capo a ciascuna parte processuale nel caso di specie non possano essere equiparati, atteso che l’unica domanda della committente che non ha trovato puntuale accoglimento è solo quella in punto di risarcimento del danno.
Anche questo motivo è infondato.
Nel giudizio di legittimità il sindacato sulle pronunzie dei giudici del merito riguardo alle spese di lite è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, restando del tutto discrezionale – e quindi insindacabile in questa sede – la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi o per novità della questione, la cui insussistenza il giudice del merito
non è tenuto a motivare ( ex multis : Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020, Rv. 659925 -01; Cass. n. 18128 del 31/08/2020 Rv. 658963 -01). E ancora, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (cfr. tra le varie, Sez. 2 – , Sentenza n. 30592 del 20/12/2017).
Nel caso che ci occupa, nessun vittorioso è stato condannato e i giudici di merito hanno ravvisato una soccombenza reciproca.
Infatti, l’odierna ricorrente come del resto da essa ammesso era soccombente in entrambi i gradi di merito per ciò che attiene alla liquidazione del lamentato lucro cessante.
In conclusione, soccombente virtuale nel presente giudizio è risultata la parte ricorrente e ad essa vanno quindi addebitate le spese sostenute dalla controricorrente, costretta ad affrontare i costi di una attività difensiva posta poi nel nulla solo per una mera scelta di opportunità dell’avversario .
Va disposta la distrazione in favore del difensore della controricorrente che ne ha fatto richiesta in memoria.
E’ esclusa la sussistenza dei presupposti per l’imposizione alla ricorrente di un ulteriore contributo, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del D.P.R. 30.5.2012, prevista solo per i casi di rigetto integrale e di inammissibilità o improcedibilità originaria del ricorso, non estensibili analogicamente all’ipotesi di inammissibilità
sopravvenuta (per tutte: Cass. 07.12.2018, n. 31732; Sez. U – , Ordinanza n. 19976 del 19/07/2024).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in €. 3.000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15% , con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2025. Il Presidente NOME COGNOME