Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28089 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28089 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 23364-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio de ll’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dal l’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
NOME
– intimato – avverso la sentenza n. 714/2022 della CORTE DI APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/02/2022;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato COGNOME NOME evocava in giudizio COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Avellino, invocando la condanna del convenuto alla riduzione in pristino delle aperture realizzate, a carico del fondo dell’attore, in violazione delle distanze di cui all’art. 905 c.c.
Nella resistenza del convenuto, il Tribunale, con sentenza n. 379/2015, rigettava la domanda, qualificando le aperture come luci.
Con la sentenza impugnata, n. 714/2022, la Corte di Appello di Napoli accoglieva il gravame proposto dal COGNOME avverso la decisione di prima istanza, dichiarando cessata la materia del contendere in relazione alla domanda ripristinatoria e compensando le spese del doppio grado.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME NOME, affidandosi ad un unico motivo.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente compensato le spese del doppio grado del giudizio di merito, pur avendo ravvisato la soccombenza virtuale della parte originariamente convenuta.
La censura è fondata.
La Corte di Appello ha ravvisato la soccombenza virtuale del COGNOME, il quale aveva modificato le aperture, originariamente
costituenti vedute, in luci irregolari, ma ha poi compensato le spese del doppio grado del giudizio di merito valorizzando la natura spontanea della decisione del convenuto (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). La statuizione non tiene conto del fatto che il COGNOME aveva inizialmente resistito alla domanda, e solo in corso di causa aveva poi modificato le aperture, da vedute in luci. Una volta ravvisato, in tale comportamento, un profilo di soccombenza virtuale, per poter pervenire ad una pronuncia di compensazione delle spese occorre configurare una delle ipotesi di cui all’art. 92 c.p.c., tra le quali non rientra l’adempimento spontaneo in corso di causa. Né rileva il fatto, erroneamente valorizzato dalla Corte distrettuale, che tale adempimento abbia consentito la soddisfazione della domanda ab origine proposta dal COGNOME, in quanto comunque questi è stato costretto a rivolgersi alla Giustizia per ricevere tutela, sostenendo i relativi costi ed oneri.
Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Napoli, in differente composizione. Il giudice del rinvio regolerà le spese dell’intero giudizio di merito e di quello di legittimità, alla luce del suo esito complessivo, tenendo conto della già accertata sussistenza di un profilo di soccombenza virtuale del COGNOME.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Napoli, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda