SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4839 2025 – N. R.G. 00004521 2023 DEPOSITO MINUTA 20 08 2025 PUBBLICAZIONE 20 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile composta dai magistrati
NOME COGNOME Presidente
NOME COGNOME Consigliere rel.
NOME Roberto COGNOME Consigliere
riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di revocazione iscritta al n. 4521 del registro generale degli affari contenziosi dell’anno 2023, vertente
tra
Avv. COGNOME NOME
e
Avv. COGNOME Avv.NOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le appellanti in epigrafe impugnano la sentenza n. 302 del 2023 con cui il Tribunale di Rieti ha deciso quanto segue: ‘ Con atto di citazione notificato l’11.03.2021 ha proposto opposizione avverso l’atto di precetto notificatogli da da e da in data 26.02.2021 (data del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario) con il quale le medesime gli avevano intimato di pagare la somma complessiva di € 5.237,17 (oggetto di credito di cui era titolare la loro dante causa della quale asserivano di essere eredi) in esecuzione della sentenza emessa dall’Ufficio del Giudice di Pace di Rieti n. 335/2020 e munita della formula esecutiva in data 20.10.2020. Somma, questa, comprensiva delle spese di precetto. Ha dedotto l’opponente che l’importo richiesto con l’atto di precetto era stato erroneamente computato. Ha eccepito, altresì, la pendenza di
un’ulteriore opposizione ad altro precetto preventivamente notificato. Ha eccepito, infine, la titolarità di una quota delle somme ingiunte e precettate proprio in capo ad esso opponente quale (anch’esso, al pari delle opposte) coerede della Signora originaria titolare del credito.
Ha chiesto, dunque, dichiararsi l’inefficacia dell’intimazione di pagamento di cui all’atto di precetto opposto.
Si sono costituite in giudizio
e
le quali hanno contestato le avverse documentazioni e chiesto il rigetto dell’opposizione.
2. Il giudizio è stato istruito documentalmente.
Nel corso dello stesso è accaduto che l’opponente ha pagato le somme di cui all’atto di precetto sopra indicato, salva la parte che lo stesso ha ritenuto essere non dovuta ex art. 1253 c.c. per effetto dell’estinzione parziale dell’obbligazione scaturente dalla riunione nella stessa persona (lo stesso opponente) della qualità di debitore e di creditore in ragione della parte del credito facente parte della sua quota ereditaria (stante il decesso, già prima della notifica del precetto, della sua creditrice della quale egli era coerede unitamente alle odierne opposte).
A seguito di tale pagamento, non essendo intervenuto tra le parti un accordo in merito alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, l’opponente ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, mentre le opposte hanno chiesto assegnarsi i termini di cui all’art. 183, comma 6 c.p.c., che dunque sono stati assegnati all’udienza del 10 marzo 2022.
Solo l’opponente peraltro, ha poi depositato una memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
In data 31 maggio 2022 le opposte hanno rinunciato al precetto opposto (v. atto di rinuncia depositato dalle opposte; v. i chiarimenti forniti dal procuratore delle opposte nella odierna udienza in merito al contenuto di tale atto).
Quindi il processo è pervenuto sul ruolo di questo giudice e in data odierna hanno rassegnato le rispettive conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. (come applicabile ratione temporis).
Tanto premesso, l’intervenuta rinuncia al precetto a seguito del pagamento (parziale) degli importi che ne erano oggetto ha determinato la cessazione della materia del contendere, come pacifico tra le parti.
Devono essere, quindi, solo regolamentate le spese del presente giudizio sulla base del principio della soccombenza virtuale.
Va dunque rilevato (incidentalmente e ai fini della regolamentazione delle spese di lite) che l’opposizione al precetto è apparsa fondata in quanto le odierne opposte avevano intimato a una somma maggiore di quella che avevano diritto di pretendere. Maggiore, precisamente, quantomeno per la parte del credito che si era estinto -già prima della notifica del precetto – per confusione ex art. 1253 c.c. atteso che anche l’intimato, al pari delle intimanti, era come pacifico tra le parti ex art. 115 c.c. -erede della originaria titolare del credito medesimo. Dunque le odierne opposte – già per tale indicata ragione, e senza necessità di vagliare le ulteriori argomentazioni contenute nell’atto di opposizione al precetto – sono virtualmente soccombenti.
Le spese di lite devono essere liquidate ex D.M. 55/2014 sulla base dei valori minimi delle fasi di studio, introduttiva, decisionale, tenuto conto della estrema elementarità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del presente giudizio.
Esse, nella misura in cui ineriscono all’attività svolta dagli odierni difensori (subentrati al precedente difensore, che aveva già svolto l’attività rientrante nella fase di studio e nella fase introduttiva) devono essere distratte in favore degli stessi, dichiaratisi antistatari.
Per quanto concerne, invece, il compenso relativo all’attività della fase di studio e della fase introduttiva (svolta dal precedente difensore dell’opponente) e la spesa viva consistente nell’importo versato a titolo di contributo unificato (€ 98,00) e poi in quella consistente nell’importo versato a titolo di marca da bollo (€ 27,00), deve disporsi il versamento a favore dello stesso opponente
Non sussistono i presupposti per la condanna della parte (virtualmente) soccombente al risarcimento dei danni determinati dalla (asserita) resistenza temeraria nel presente giudizio, come richiesto dall’opponente ex art. 96 cpc. La censura mossa da quest’ultimo attiene, in particolare, alla avvenuta richiesta, da parte delle opposte, dell’assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. pur dopo l’intervenuto pagamento da parte di esso opponente degli importi precettati (e alla quale, peraltro, non è poi seguito il deposito di alcuna memoria da parte delle opposte), la quale ha determinato, in effetti, la (inutile) dilatazione dei tempi del giudizio.
Ora, va rilevato che tale condotta processuale, pur censurabile, nel caso di specie ha determinato solo un prolungamento della durata del giudizio di soli 80 giorni (pari alla somma dei termini entro i quali avrebbero dovuto essere depositate le memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.).
Per quanto riguarda l’attività processuale inutile che ne è derivata (e che rileva per gli effetti di cui all’art. 92 c.p.c.), consistente nel deposito di una memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. da parte del solo opponente, va rilevato che essa è ascrivibile proprio a quest’ultimo: ha depositato tale memoria, invero, senza precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte (essendosi invero richiamato alle conclusioni già rassegnate nell’atto di citazione). In sostanza, proprio l’opponente ha compiuto, per propria scelta, un’attività processuale inutile.
Dunque, trova qui applicazione solo l’art. 92 c.p.c. che dispone che ‘il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue’.
È per questo, invero, che nella liquidazione delle spese di lite in favore dell’opponente non si è tenuto conto dell’attività rientrante nella ‘fase istruttoria’ (che ricomprende, tra l’altro, il deposito di memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., che proprio lo stesso, per propria scelta, ha ritenuto di dover redigere, sia pure inutilmente) di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, in persona del Giudice dott. NOME COGNOME definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all’opposizione al precetto datato 11.02.2021 e notificato a da da e da in data 26.02.2021;
2) condanna
a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per compenso professionale oltre IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali, di cui € 851,00 (oltre IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali) da versarsi in favore dei difensori antistatari avv. NOME COGNOME e avv. NOME COGNOME e in € 125,00 per spese, da versarsi in favore dello stesso ‘.
La controparte ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è infondato e, pertanto, non merita d’essere accolto.
L’odierna parte appellante impugna la sentenza esclusivamente in relazione al capo di condanna alle spese ed assume che il Tribunale ha errato nel non disporne la compensazione totale.
Nel non contestare che il precetto fosse stato intimato per un importo eccedente il dovuto, sostiene che non avendo la controparte pagato neppure il dovuto (se non nel corso del giudizio), le odierne appellanti non potevano ritenersi soccombenti.
Osserva la Corte che la controversia in esame non attiene al mancato pagamento ma alla corretta esecuzione del titolo. Sicchè, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, il Tribunale avrebbe dovuto valutare, esclusivamente, se l’opposizione all’esecuzione proposta ex art. 615 c.p.c. fosse fondata. E poiché, effettivamente, l’importo di cui al precetto era eccedente il dovuto, come sostenuto dall’opponente, la prognosi relativa all’esito della lite risulta essere stata correttamente formulata dal Tribunale che ha ritenuto l’opponente totalmente vittorioso avendo contestato solo la debenza dell’importo effettivamente non dovuto.
Affermano le appellanti che ‘ Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere segue il regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, alla stregua del quale la fondatezza dei motivi dell’opposizione a precetto deve essere valutata con riferimento alla data di notificazione del precetto stesso. (in tali termini Cassazione Civile, Sezione Sesta, sentenza n.26537 del 19 Ottobre 2018) .’. Osserva la Corte che il Tribunale, proprio in applicazione di tale principio, ha stabilito che il credito di cui al precetto era eccessivo sin dall’epoca della sua notifica in quanto il decesso della dante causa (che ne aveva comportato la riduzione) era precedente ad essa.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
respinge l’appello;
condanna , e alla rifusione delle spese di lite in favore di nella misura che liquida in euro 1.500,00, oltre spese generali ed oneri di legge, da distrarsi in favore degli Avv.ti NOME
NOME e NOME COGNOME dichiaratisi antistatari.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell’impugnante di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.7.2025.
Il Presidente
Il Consigliere estensore