Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26622 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26622 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2024
R.G.N. 22944NUMERO_DOCUMENTO
C.C. 25/06/2024
SANZIONI AMMINISTRATIVE
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e presso il suo studio elettivamente domiciliato, in Roma, INDIRIZZO; -ricorrente –
-contro-
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore ; – intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7951/2023 (pubblicata il 19 maggio 2023);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato all’RAGIONE_SOCIALE e al RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME proponeva appello contro la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 24072/2019, con la quale era stata rigettata l’opposizione avverso un preavviso di fermo amministrativo, chiedendo, in riforma di detta sentenza, l’annullamento
del fermo e la dichiarazione di non debenza delle somme protestate dalle cartelle, con vittoria delle spese giudiziali.
Nella costituzione della sola appellata RAGIONE_SOCIALE – la quale, nella comparsa conclusionale, rappresentava che il preavviso di fermo era stato revocato successivamente all’introduzione del giudizio, circostanza confermata dall’appellante nella conseguente memoria di replica il Tribunale di Roma dichiarava cessata la materia del contendere e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
A quest’ultimo riguardo, il giudice di appello rilevava che non avrebbe potuto trovare applicazione il principio della soccombenza virtuale sul presupposto che, pur non essendo condivisibile la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto inammissibile l’opposizione in quanto introdotta con il rito di cui all’art. 7 del d. lgs. n. 150/2011 e non con atto di opposizione ex art 615 c.p.c. (atteso che, in ogni caso, anche qualora il rito prescelto fosse stato errato, la conseguenza non avrebbe dovuto essere l’inammissibilità bensì il mutamento del rito), nel merito l’opposizione appariva infondata, osservando che: – quanto al motivo relativo alla mancata notifica delle ingiunzioni di pagamento n. 65850 del 10.10.2017 e n. 67008 del 24.10.2017 -poste a base del preavviso di fermo impugnato -era emersa, dalla documentazione depositata in atti dall’RAGIONE_SOCIALE, la prova delle regolare notifica alla parte opponente di tali intimazioni di pagamento; – quanto al motivo di opposizione basato sulla omessa notifica dei verbali presupposti, l’opposizione si sarebbe dovuta considerare inammissibile, poiché l’opponente -appellante non aveva dato la prova che l’opposizione era stata proposta entro il termine di 30 giorni previsto dal citato art. 7 d. lgs. n. 150/2011.
Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, il NOME COGNOME.
Nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva in questa sede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l ‘unico motivo proposto, il ricorrente denuncia -ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 3, c.p.c. -la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 306 c.p.c., lamentando l’illegittima ed immotivata compensazione delle spese giudiziali, poiché -a fronte della sopravvenuta revoca dell’impugnato preavviso di fermo amministrativo operata dall’RAGIONE_SOCIALE dopo la notificazione del ricorso introduttivo il giudice di appello non avrebbe dovuto regolare le spese ponendo riferimento ai motivi del ricorso stesso, ma avrebbe dovuto condannare la menzionata RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese giudiziali, in applicazione del citato art. 306 c.p.c., considerato che -per effetto della revoca del preavviso conseguente alla notificazione dell’atto di opposizione e, quindi, della implicita rinuncia alla pretesa azionata -egli si sarebbe dovuto considerare totalmente vittorioso e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di compensabilità previste dall’art. 92 c.p.c., nella versione ‘ratione temporis’ vigente (ovvero successivamente all’entrata in vigore del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con modif., nella l. 10 novembre 2014, n. 162).
2. Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
Rileva il collegio che, in effetti, il giudice di appello -pur dando atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere per avvenuta revoca del provvedimento di preavviso di fermo a seguito della domanda di opposizione in sede giudiziale -ha, come avviene di regola quando si perviene alla relativa declaratoria (che supera ogni precedente pronuncia di merito), proceduto legittimamente a verificare se sussistessero i presupposti per l’applicazione del principio della soccombenza virtuale.
A tal proposito, operando una valutazione sulla verosimile fondatezza o meno dell’opposizione, ha ritenuto – come già posto in risalto – che essa ‘appariva infondata’ nel merito, poiché per un verso – dalla documentazione acquisita in atti era emersa la prova della regolare notifica alla parte opponente dell’intimazione di pagamento e per altro verso -che l’opposizione basata sulla omessa notifica dei verbali
presupposti si sarebbe dovuta qualificare inammissibile, non essendo stata fornita la prova (incombente all’opponente) di essere stata proposta nel termine di 30 giorni di cui all’art. 7 del d. lgs. n. 150/2011.
Pertanto, il giudice di appello -pur nella espressa consapevolezza che nell’ipotesi di sopravvenuta cessazione della materia del contendere si applica, di norma, ai fini della regolazione delle spese, il principio della soccombenza virtuale (da valutare in relazione agli originari motivi dell’opposizione: v. Cass. SU n. 25478/2021 e Cass. n. 30251/2023) -ha ritenuto, sulla base di una motivazionale logica e giuridicamente legittima basata su apprezzamenti fattuali insindacabili nella presente sede di legittimità, che il gravame sarebbe stato da considerare fondato solo con riferimento alla questione processuale pregiudiziale relativa alla prospettata ammissibilità dell’opposizione come introdotta nella forma prevista dall’art. 7 del d. lgs. n. 150/2011 (invece esclusa con la sentenza di primo grado), salvo, poi, a doversene verificare la tempestività, invece -secondo il Tribunale capitolino – da escludersi sulla scorta della mancata prova (incombente sull’appellante) relativa alla individuazione della data effettiva di ricezione dell’impugnato preavviso di fermo, emesso sulla scorta di verbali di accertamento presupposti di cui era stata assunta -con il ricorso introduttivo l’omessa notificazione (v. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata laddove si richiamano anche i principi in materia enunciati nella giurisprudenza di questa Corte).
Pertanto, il giudice di secondo grado, nel considerare solo in via potenziale parzialmente fondato l’appello in punto erroneità della sentenza di prime cure per aver ritenuto l’opposizione inammissibile in quanto introdotta nella forma contemplata dal rito di cui all’art. 7 del d. lgs. n. 150/2011, ma apparendo nel resto infondato, ha legittimamente ritenuto che sussistessero le condizioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite (e, quindi, non quelle per
applicare il principio della c.d. soccombenza virtuale: cfr. Cass. n. 11494/2004 e Cass. n. 3148/2016).
In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere respinto, senza che debba farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese del presente giudizio, non avendo alcune delle due parti intimate svolto attività difensiva.
Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P .R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P .R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della