SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 15946 2025 – N. R.G. 00015934 2024 DEPOSITO MINUTA 14 11 2025 PUBBLICAZIONE 14 11 2025
Nrg NUMERO_DOCUMENTO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Provvedimento fuori udienza
IL GIUDICE
visto il proprio provvedimento con il quale è stato disposto lo svolgimento dell’udienza del 13 novembre 2025 mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
viste le note depositate visto l ‘ art.23 comma 8 legge 689/81 pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa NOME COGNOME, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell’anno 2024, e vertente in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in INDIRIZZO giusto mandato in atti
RICORRENTE –
E
(NOME.COGNOME. in persona del sindaco pro tempore elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso gli uffici dell’avvocatura Comunale rappresentato e difeso dal funzionario delegato NOME COGNOME giusto mandato in atti P.
RESISTENTE
OGGETTO : opposizione determina dirigenziale
CONCLUSIONI
Come da verbale
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha proposto opposizione alla determinazione dirigenziale n 4907/2024/8/1/1 del 5 marzo 2024 notificata il 19 marzo 2024 con la quale ha ingiunto il pagamento di euro 3.628,50.
L’ atto opposto veniva emesso sulla base del verbale di accertamento n 277/2019 con cui la RAGIONE_SOCIALE contesta al ricorrente la violazione de ll’ art.6 comma 5 DLGS 109/92.
A sostegno dell’opposizione il ricorrente eccepiva l’ illegittimità della determinazione opposta per intervenuto pagamento della sanzione nei termini indicati nel verbale allegando all’uopo copia del bonifico
Si costituiva dando atto dell’avvenuto annullamento in autotutela della determina opposta chiedendo la cessata materia del contendere.
Il ricorrente ha preso atto dell’annullamento della determina dirigenziale opposta in data successiva all’introduzione del giudizio ed ha chiesto la cessata materia del contendere e la decisione sulle spese in ragione del principio sulla soccombenza virtuale.
Per l’effetto dell’ intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento opposto, a seguito del quale è sopravvenuta la carenza di interesse delle parti stesse ad agire nel presente giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Quanto alla statuizione delle spese , sussistendo contrasto fra le parti in ordine alla ripartizione dell’onere delle spese processuali, dovrà comunque emettersi statuizione sul punto sulla base del noto criterio della soccombenza
virtuale (cfr., fra le molte, Cass. 27 maggio 1996, n. 4884; Cass. 14 aprile 1995, n. 4278; Cass. 11 gennaio 1990, n. 46).
Pertanto , che ha costretto il ricorrente a promuovere il presente giudizio deve essere condannata, in quanto virtualmente soccombente, a rimborsare al ricorrente , virtualmente vittoriosa, le spese processuali da quest’ultima anticipate nella misura liquidata in dispositivo (art. 91 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna a rimborsare al ricorrente in favore dell’avv costituito dichiaratosi antistatario le s pese processuali da quest’ultim o anticipate, liquidate in complessivi € 65 0,00 di cui €. 50.00 per spese oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Roma, 14 novembre 2025
Il Giudice NOME COGNOME