Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3054 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3054 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17694/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ RAGIONE_SOCIALE,
-controricorrente-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Bologna n. 1188/2024 depositata il 31.5.2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.2.2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO proponeva opposizione ex artt. 82, 84 e 170 del D.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto, emesso dalla Corte d’Appello di Bologna, III sezione penale, con cui era stato revocato il provvedimento di liquidazione degli onorari professionali dal medesimo maturati per l’attività svolta, in qualità di difensore d’ufficio di NOME COGNOME, nel procedimento penale n. 1241/2014 R.G.N.R. Della Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, n. 5882/2016 R.G. App.. Il ricorrente nell’opposizione aveva eccepito, in particolare, l’irrevocabilità del provvedimento di liquidazione, da tempo prima RAGIONE_SOCIALE revoca divenuto esecutivo, tenuto conto che esso, in quanto espressione di attività giurisdizionale, non era soggetto al regime di autotutela tipico dell’azione amministrativa.
Nella contumacia del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 1188/2024, rilevata l’intervenuta definitività del decreto di liquidazione del 14.6.2021 e la sua conseguente irrevocabilità, dichiarava la nullità del provvedimento opposto e riconosceva il diritto del professionista ai compensi originariamente riconosciuti in suo favore; inoltre, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE particolarità RAGIONE_SOCIALE questione trattata, manteneva le spese processuali a carico dell’opponente che si era difeso in proprio.
Avverso tale sentenza l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso a questa Corte, affidato a due doglianze, ed il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., per non avere la Corte territoriale posto le spese del procedimento di opposizione a carico del RAGIONE_SOCIALE soccombente, malgrado l’integrale accoglimento delle ragioni dell’opponente e l’irrilevanza, ai fini dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE disciplina di cui all’art. 92 c.p.c., come integrato
dalla sentenza n.77/2018 RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale, RAGIONE_SOCIALE contumacia RAGIONE_SOCIALE parte opposta.
2) Con il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., il ricorrente lamenta la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata in quanto resa in base a motivazione solo apparente e/o perplessa e/o comunque, in violazione del cosiddetto minimo costituzionale RAGIONE_SOCIALE motivazione. Il Giudice dell’opposizione avrebbe erroneamente fondato il governo delle spese processuali sul generico concetto RAGIONE_SOCIALE peculiarità RAGIONE_SOCIALE questione trattata, non riconducibile al paradigma delle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione delle spese, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, sono ravvisabili nelle ipotesi di sopravvenienze relative a questioni di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2° c.p.c..
I due motivi di ricorso, con i quali ci si duole rispettivamente RAGIONE_SOCIALE violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., che regolano il principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza e RAGIONE_SOCIALE compensazione delle spese processuali, e RAGIONE_SOCIALE nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per motivazione apparente per avere indicato che ‘ la particolarità RAGIONE_SOCIALE questione trattata giustifica il mantenimento delle spese a carico dell’opponente difeso in proprio ‘, possono essere esaminati congiuntamente, perché entrambi inerenti alle determinazioni adottate dall’impugnata sentenza in tema di spese processuali del giudizio di opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002. Essi sono fondati.
La sentenza impugnata ha accolto pienamente nel merito l’opposizione dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, -che peraltro non si difendeva personalmente, ma con l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO – , dichiarando la nullità del decreto RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello penale di Bologna, sezione III, del 19.9.2023, che aveva a sua volta revocato il decreto del 14.6.2021 con il quale la stessa Corte aveva liquidato il compenso spettante all’attuale
ricorrente, in € 1.000,00 oltre accessori, per avere assicurato la difesa d’ufficio a NOME COGNOME.
La nullità del decreto di liquidazione é stata dichiarata nel giudizio di opposizione promosso dal professionista e nella contumacia del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quanto la revoca era stata disposta quando ormai il decreto di liquidazione del 14.6.2021, vero e proprio atto giudiziale, non assimilabile ad un atto amministrativo, era divenuto definitivo per scadenza dei termini di opposizione delle parti, per cui non residuava alcun potere giudiziale di revoca in capo alla Corte d’Appello penale di Bologna.
Essendo quindi risultato totalmente soccombente il RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di opposizione, ancorché contumace, il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto fare applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza stabilito dall’art. 91 comma primo c.p.c., dal momento che la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria ed é causalmente connessa all’esito RAGIONE_SOCIALE lite, mentre la contumacia é un comportamento neutro, che non esonera la controparte dall’onere probatorio, né può essere intesa come adesione alle richieste dalla stessa avanzate idonea ad escludere la soccombenza (vedi Cass. ord. 22.10.2025 n. 28076; Cass. ord. 27.3.2024 n. 8273; Cass. ord. 16.10.2023 n. 28700), per cui non costituisce neppure grave ed eccezionale ragione idonea a legittimare la compensazione delle spese processuali (vedi Cass. n.1881/2026; Cass. n.7992/2022; Cass. 7.1.2022 n. 284).
Per giustificare la decisione adottata sulle spese del giudizio di opposizione, quella cioé di lasciarle a carico dell’opponente vittorioso, la sentenza impugnata ha fatto riferimento alla particolarità RAGIONE_SOCIALE questione trattata ed alla circostanza che l’AVV_NOTAIO si sarebbe difeso in proprio, ma tale motivazione, pur presente, é del tutto inidonea a spiegare le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione.
Anzitutto non é vero che l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME si fosse difeso in proprio nel giudizio di opposizione, essendosi avvalso allo scopo del patrocinio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, e comunque é pacifico in giurisprudenza che anche l’AVV_NOTAIO che si difenda in proprio ha diritto al compenso professionale (vedi Cass. 29.1.2024 n. 2650; Cass. 18.2.2019 n. 4698; Cass. 30.1.2008 n.2193; Cass. 9.7.2004 n. 12680), ed in secondo luogo il riferimento alla particolarità RAGIONE_SOCIALE questione trattata é troppo vago per far comprendere le ragioni che hanno ispirato la decisione adottata sulle spese.
La sentenza impugnata non ha escluso la ripetizione delle spese processuali per avere ritenuto quelle sostenute dall’opponente come eccessive, o superflue, ai sensi dell’art. 92 comma 1° c.p.c., e neppure poteva applicare la compensazione totale, o parziale delle spese processuali, che comportando che entrambe le parti costituite sostengano in tutto o in parte in via definitiva le spese processuali già anticipate senza poterle ripetere nei confronti RAGIONE_SOCIALE controparte, non é invocabile quando solo una parte processuale, come nella specie, sia costituita; in tale ultima ipotesi in alternativa alla condanna del contumace soccombente, può solo essere prevista l’irripetibilità delle spese processuali RAGIONE_SOCIALE sola parte costituita verso il contumace ma quando la prima sia risultata soccombente (vedi in tal senso Cass. 21.2.2023 n. 5320; Cass. 12.5.2011 n. 10445).
Da ultimo la clausola di stile impiegata, del riferimento alla particolarità RAGIONE_SOCIALE questione trattata, non può neppure essere intesa come espressiva RAGIONE_SOCIALE volontà di compensare le spese processuali.
Premesso, infatti, che sarebbe stato eventualmente applicabile l’art. 92 comma 2° c.p.c. nel testo introdotto dall’art. 13 comma 1 del D.L. 12.9.2014 n. 132 convertito con modificazioni nella L.10.11.2014 n. 162, la compensazione, se entrambe le parti fossero state costituite, si sarebbe potuta disporre solo per soccombenza reciproca, per assoluta novità RAGIONE_SOCIALE
questione trattata, o per mutamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni in base alla sentenza additiva RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale del 19.4.2018 n.77, ma la particolarità RAGIONE_SOCIALE questione trattata palesemente non rientrava in alcuna di tali ipotesi.
Ed invero, costituiva orientamento consolidato di questa Corte quello seguito dal giudice dell’opposizione secondo il quale il decreto di liquidazione del compenso al difensore per l’opera prestata nell’espletamento dell’incarico non è revocabile, né modificabile d’ufficio, poiché l’autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell’azione amministrativa, restando l’operatività degli effetti dell’eventuale revoca del provvedimento di ammissione disciplinati dall’art. 136 del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 5458/2022; Cass. 1196/2017; Cass. civ. 12795/2014; Cass. 14594/2008; Corte Cost. 192/2015).
Il giudice di rinvio, che si individua nella Corte d’Appello civile di Bologna in persona di diverso magistrato, provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello civile di Bologna in persona di diverso magistrato, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.2.2026
Il Presidente
NOME COGNOME