Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7173 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7173 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20364/2022 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– controricorrenti – e contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimate – avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 160 del 26 gennaio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/2/2026 dal AVV_NOTAIO;
lette le memorie delle parti;
Responsabilità per sinistro stradale danni
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME adiva il Giudice di Pace di Trani per richiedere il risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura (Skoda Felicia) a seguito del sinistro del 7 giugno 2006;
-in quel giudizio, NOME COGNOME, convenuto quale proprietario dell ‘ autocarro coinvolto (unitamente alla compagnia assicuratrice RAGIONE_SOCIALE), si costituiva e proponeva una domanda riconvenzionale, sostenendo che il sinistro era interamente imputabile alla condotta di NOME COGNOME, conducente dell ‘ auto della COGNOME: chiedeva, dunque, che fossero accertate le loro responsabilità esclusive, nonché la condanna solidale di questi ultimi e della compagnia assicuratrice RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni subiti dal proprio mezzo;
-il Giudice di Pace, con la sentenza n. 906 del 22 dicembre 2017, rigettava sia la domanda proposta da NOME COGNOME, sia la riconvenzionale di NOME COGNOME, compensando integralmente le spese del giudizio;
–NOME COGNOME proponeva appello innanzi al Tribunale di Trani, articolando due principali doglianze: da un lato, denunciava la violazione dell ‘ art. 652 c.p.p., sostenendo che il Giudice di Pace non aveva attribuito adeguato rilievo alla sentenza penale n. 57/2011, con la quale egli era stato assolto «perché il fatto non sussiste» dall ‘ accusa di lesioni colpose relative allo stesso sinistro; dall ‘ altro, lamentava una erronea valutazione delle prove, insistendo perché fosse riconosciuta la responsabilità esclusiva di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, con conseguente accoglimento della propria domanda risarcitoria;
-si costituivano in secondo grado NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, contestando le argomentazioni dell ‘ appellante; RAGIONE_SOCIALE, invece, aderiva ai motivi di COGNOME;
-il Tribunale, con la sentenza n. 160/2022, pubblicata il 26 gennaio 2022, respingeva il primo motivo ritenendo irrilevante la sentenza penale, poiché essa riguardava un soggetto estraneo al giudizio civile (il pedone NOME COGNOME); accoglieva parzialmente il secondo motivo, affermando che il sinistro si era verificato per concorso di colpa, e attribuiva il 90% della responsabilità a NOME COGNOME, ravvisando nella condotta di guida una velocità eccessiva e una traiettoria anomala, e addebitava il 10% della responsabilità a NOME COGNOME, non essendo stato provato che egli avesse fatto tutto il possibile per evitare che l ‘ autocarro si fermasse «in prossimità della curva»;
-in base alla ricostruzione del sinistro operata dal giudice d ‘ appello, l ‘ autocarro condotto da COGNOME si era fermato per un ‘ avaria al motore, sulla destra della carreggiata, vicino al guard -rail, e occupava solo la corsia di destra, lasciando libera la corsia di sinistra per il sorpasso; la Skoda Felicia, condotta da NOME COGNOME e proveniente da tergo, percorreva inizialmente la corsia di sinistra, che era del tutto libera da ostacoli, ma a una velocità elevata, non adeguata allo stato dei luoghi, caratterizzato dalla curva e dalla presenza di veicoli fermi più avanti, la vettura deviava improvvisamente verso destra, invadendo la corsia occupata dall ‘ autocarro e finiva così per incastrare la parte anteriore sotto la parte posteriore sinistra dell ‘ autocarro, con un impatto violento;
-quanto ai danni pretesi da COGNOME, il Tribunale riteneva provate soltanto alcune voci: le spese per il soccorso stradale (€ 189), per le riparazioni (€ 2.204,30) e una parte del fermo tecnico (€ 600); detraendo il 10% per il concorso di colpa, liquidava € 2.693,97 (oltre a interessi)per il danno subito e condannava NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, in solido, al pagamento di tale somma, imponendo alla compagnia assicuratrice di manlevare i primi due;
-infine, il giudice d ‘ appello compensava integralmente le spese, «stante la soccombenza reciproca tra le parti derivante dal solo limitato accoglimento quantitativo della domanda»;
-avverso la predetta sentenza NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, fondato su cinque motivi;
–NOME COGNOME e NOME COGNOME resistevano con unico controricorso;
-non svolgevano difese nel giudizio di legittimità RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
-le parti depositavano memorie ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 3/2/2026, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-col primo motivo il ricorrente deduce «violazione e falsa applicazione degli artt. 132 4° comma cpc in relazione all ‘ art. 360 1° comma n. 4 cpc e 111 Cost. … la motivazione della sentenza è illegittima perché inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili», in relazione all ‘ attribuzione al ricorrente di una corresponsabilità pari al 10%;
-col secondo motivo si lamenta «violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 c.c. 40 e 41 c.p. … la sentenza omette di valutare preliminarmente l ‘ incidenza causale autonoma del comportamento di COGNOME. interpreta e applica in modo errato i principi in tema di causalità fondativa/materiale»;
-col terzo motivo, si denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 c.c., 157 cod. della strada … la sentenza
interpreta e applica male i principi in tema di concorso di colpa… attribuisce la colpa nella misura del 10%… in ragione della mancata prova di aver ‘ fatto tutto il possibile per evitare che l ‘ autocarro si fermasse in prossimità della curva»; il giudice d ‘ appello avrebbe richiesto una prova impossibile, non prevista dalla legge, ipotizzando che il ricorrente avrebbe dovuto evitare la fermata nonostante l ‘ avaria;
-col quarto motivo il ricorrente deduce l ‘ «omesso esame circa un fatto decisivo … il giudice di secondo grado omette di esaminare il fatto che la Skoda di COGNOME dopo aver investito il pedone finiva la sua corsa impattando sull ‘ autocarro … e omette di esaminare il fatto che dalle fatture prodotte emerge l ‘ addebito del trasporto quale prova del danno da fermo tecnico».
-i predetti motivi – che possono essere congiuntamente esaminati in ragione della loro connessione – sono inammissibili;
-infatti, questa Corte ha più volte statuito che, «In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l ‘ apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell ‘ incidente, all ‘ accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell ‘ accertamento dell ‘ esistenza o dell ‘ esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l ‘ evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.» ( ex multis , Cass. Sez. 6, 05/06/2018, n. 14358, Rv. 649340-01);
-nel caso de quo , i primi quattro motivi del ricorso – pur se rubricati, rispettivamente, come nullità per motivazione apparente/contrasto irriducibile, violazione di norme sostanziali e omesso esame di fatto decisivo – si risolvono sostanzialmente nella
richiesta di una nuova ricostruzione della dinamica del sinistro e di una diversa graduazione delle responsabilità, sollecitando un sindacato sul ‘ come ‘ il giudice di merito abbia valutato il materiale istruttorio e peritale, così eccedendo i limiti del controllo di legittimità;
-le censure aggrediscono l ‘ accertamento di fatto compiuto dal Tribunale circa: (a) la posizione dell ‘ autocarro, (b) la traiettoria e velocità della Skoda, (c) l ‘ esistenza di un concorso di colpa del 10% in capo al ricorrente e, dunque, la ricostruzione della dinamica e la graduazione della colpa;
-il giudice di merito ha, infatti, esplicitato gli elementi posti a base del proprio convincimento (materiale fotografico, posizione finale dei veicoli, testimonianza richiamata) ed ha tratto da essi una valutazione circa la responsabilità prevalente del conducente dell ‘ autovettura e la residua incidenza colposa dell ‘ appellante;
-le doglianze ricadono esattamente nell ‘ area del giudizio di mero fatto sottratto al sindacato di legittimità, poiché mirano, in definitiva, a sostituire alla valutazione del Tribunale una diversa lettura del compendio istruttorio e una diversa ricostruzione della causalità materiale e della ripartizione delle colpe; in altre parole, l ‘esito contestato (attribuzione del 10% di responsabilità) discende da un apprezzamento del fatto e del contributo causale e la censura non isola una regola di diritto violata, ma pretende di ridiscutere il ‘peso’ d elle circostanze;
-neppure ricorre alcuna delle anomalie motivazionali rilevanti ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., risultando il percorso argomentativo intellegibile e ancorato agli elementi di fatto indicati in sentenza;
-anche il quarto motivo, formalmente prospettato come omesso esame di fatto decisivo, non si confronta con i rigorosi requisiti individuati da Cass., Sez. U., 7/04/2014, n. 8053 (che ha inaugurato un orientamento ormai consolidato), secondo cui il vizio deducibile ai
sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (come riformato dal d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012) attiene esclusivamente all ‘ omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e presenti carattere decisivo; non è invece consentito dolersi, sotto tale profilo, della mancata o insufficiente valutazione del materiale probatorio né sollecitare una diversa ricostruzione del fatto attraverso una rinnovata ponderazione delle prove; difatti, non si individua, nei termini richiesti, un ‘ fatto storico ‘ (circostanza specifica) il cui esame sia stato effettivamente omesso dal giudice di merito, ma si tende piuttosto a censurare il modo in cui il Tribunale ha apprezzato la sequenza degli accadimenti e a sollecitare una diversa ponderazione di elementi istruttori (fotografie, CTU, allegazioni e documenti contabili);
-col quinto motivo, formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., si denuncia la «violazione e falsa applicazione degli artt. 132 4° comma cpc… 91 e 92 cpc … la motivazione della sentenza sulla compensazione delle spese è illegittima perché inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione», in quanto generica e inidonea a spiegare perché, malgrado l ‘ accoglimento parziale dell ‘ appello, fosse stata ravvisata una soccombenza;
-il motivo è fondato;
-il giudice d ‘ appello ha basato la decisione di compensare le spese sul presupposto di una soccombenza reciproca, dato il limitato accoglimento delle domande dell ‘ appellante;
-contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, questa Corte ha statuito che «In tema di spese processuali, l ‘ accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,
configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un ‘ unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall ‘ art. 92, comma 2, c.p.c.» (Cass. Sez. U., 31/10/2022, n. 32061, Rv. 666063-01);
-p oiché il giudice d’appello ha giustificato la compensazione unicamente richiamando una reciproca soccombenza non configurabile, la statuizione sulle spese è viziata, restando priva dell’indicazione di ulteriori presupposti conformi all’art. 92, comma 2, c.p.c.;
-in conclusione, in accoglimento del solo quinto motivo e in relazione alla censura ivi prospettata, la sentenza impugnata va cassata;
-non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (ai sensi dell’art. 384 c.p.c.) liquidando -in favore del ricorrente e a carico dei controricorrenti e della loro assicuratrice RAGIONE_SOCIALE, in solido tra loro – le spese del grado d’appello, nonché i costi del giudizio di legittimità ;
-le predette spese sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibili il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso;
accoglie il quinto motivo e, per l ‘ effetto, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, in
solido tra loro, a rifondere a NOME COGNOME le spese del grado d’appello, che liquida in Euro 2.900,00 per compensi , e quelle del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.875,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, in ogni caso oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 3 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME