Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20592 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20592 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18100/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 22/2022 depositata il 11 gennaio 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/4/2024 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Con citazione notificata il 20 gennaio 2016 RAGIONE_SOCIALE conveniva davanti al Tribunale di Padova RAGIONE_SOCIALE perché fosse condannata a risarcirle danni derivati dall ‘ avaria di merci di cui sarebbe stata il vettore per un trasporto internazionale dalla Tunisia a Monselice; la convenuta si costituiva resistendo.
Il tribunale, con sentenza del 20 marzo 2019, condannava la convenuta a risarcire l’attrice nella misura di euro 20.097,16 oltre interessi e spese di lite.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d’appello di Venezia rigettava, compensando le spese del grado.
Ha presentato ricorso principale RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria. Ha presentato ricorso incidentale LKW, parimenti sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente in via principale rimarca che il giudice d’appello conclude la motivazione della sentenza impugnata come segue: ‘ Le spese del giudizio devono essere regolate secondo il principio della soccombenza e dell’esito complessivo della lite … e devono essere interamente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza ‘.
O sserva che il giudice d’appello ha rigettato i due motivi del gravame dopo avere esaminato e disatteso un’eccezione preliminare che l’attuale ricorrente aveva sollevato; quindi con la suddetta motivazione sarebbe ‘mancata illustrazione delle ragioni che ha nno condotto all’integrale compensazione o, per meglio dire,
perché … fosse configurabile un’ipotesi di soccombenza reciproca’. Di qui la nullità della sentenza ai sensi degli articoli 132, secondo comma, n.4 c.p.c. e 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
Con il secondo motivo sostiene che, non avendo il giudice d’appello esternato le ragioni della soccombenza reciproca in cui sarebbero incorse le parti, sarebbe soltanto possibile ‘immaginare che un simile enunciato sia dipeso dalla dichiarata infondatez za dell’eccezione preliminare’ di cui sopra, tanto più che nel dispositivo la corte territoriale ha posto a carico delle parti, ‘entrambe soccombenti’ , i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato (e ciò nonostante che in appello l’attua le ricorrente non lo avesse dovuto versare, non avendo proposto appello incidentale).
In tal modo il giudice d’appello verrebbe a violare gli articoli 91 e 92 c.p.c. come interpretati della giurisprudenza di legittimità, per cui la soccombenza va riferita ‘alla causa nel suo insieme’ (così Cass. 18503/2014, confermata da Cass. 21172/2019 e da Cass. 12719/2020); e NOME sarebbe stata ‘totalmente vittoriosa agli esiti del secondo grado’, per cui non sussisterebbe soccombenza reciproca. Ne deriverebbe violazione di legge: tutte le spese dovrebbero andare ai sensi dell’articolo 91 c.p.c. ‘ad esclusivo carico’ dell’appellante.
Il primo motivo è fondato.
I l giudice d’appello non indica perché vi sarebbe ‘reciproca soccombenza’ , pur essendo obbligato a individuarne il contenuto che generi la compensazione delle spese processuali.
Il secondo motivo rimane conseguentemente assorbito.
Con il primo motivo la ricorrente in via incidentale denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., omessa motivazione nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 1705, secondo comma, e 1737 c.c.
1.1 Si trascrive il passo della sentenza impugnata laddove si dichiara dimostrato il titolo della legittimazione attiva di NOME, che RAGIONE_SOCIALE aveva contestato nel primo motivo d’appello (si veda la sentenza, nelle pagine 9ss.), affermando che non vi
sarebbe su questo ‘alcuna motivazione’ e censurando poi gli elementi probatori invocati dalla corte territoriale (ricorso, pagina 9s.) per dedurne che NOME non avrebbe provato il suo rapporto con LKW, e dunque per sostenere l’inapplicabilità dell’articolo 1705, secondo comma, c.c.
1.2 Il motivo, che la ricorrente tenta di schermare pure con un preteso vizio motivazionale, è in realtà di puro fatto , in quanto l’accertamento alternativo che viene prospettato costituisce il presupposto di tutte le conseguenti argomentazioni giuridiche. Patisce pertanto inammissibilità.
Con il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 8, 17.4, lettere b, c e d, e 18 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 riguardante il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), nonché dell’articolo 115, primo comma, c.p.c., richiamando la ‘presunzione, in presenza dei rischi c.d. eccettuati, di carenza di responsabilità del vettore con onere della prova del contrario a carico di chi fa valere la pretesa’.
2.1 Lamenta che il giudice d’appello ha respinto l’eccezione di carenza di responsabilità del vettore, nonostante la ‘deduzione … delle circostanze che hanno provocato l’evento dannoso’.
La corte territoriale non avrebbe tenuto in conto che, ‘se il trasportatore dimostra … che l’avaria … è potuta derivare da uno o più rischi previsti dall’art. 17, IV comma, CMR, si deve presumere che l’avaria è derivata da uno di tali rischi’; e RAGIONE_SOCIALE avrebbe provato, ‘con il supporto di documentazione rimasta incontestata’, una serie di dati fattuali (si veda a pagina 12 del ricorso) , per cui, contrariamente a quanto dichi arato dal giudice d’appello, avrebbe dato ‘prova che l’avaria è derivata dai rischi particolari’ di cui all’articolo 17, quarto comma, lettere b, c e d, CMR. Pertanto la corte territoriale avrebbe dovuto esonerare il vettore da ogni responsabilità; infatti, ‘avuto riguardo alle circostanze di fatto, vale la presunzione che la avaria è deriva ta dai rischi particolari’ ex articolo 17, quarto comma, lettere b, c e d, CMR.
2.2 Anche questo motivo è palesemente fattuale, in quanto, per applicare la normativa invocata, occorre valutare il compendio probatorio, pervenendo a un esito evidentemente diverso rispetto a quello riconosciuto dal giudice di merito. Ed è proprio un terzo grado di merito che viene qui perseguito.
Il ricorso incidentale è dunque inammissibile.
All’ accoglimento nei suindicati termini del primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, consegue la cassazione in relazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, che in diversa e composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie p.q.r. il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’ Appello di Venezia, in diversa composizione.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 16 aprile 2024