Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31022 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31022 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3399/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi anche disgiuntamente dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME,
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME,
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n.2460/2023 depositata il 14.12.2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.10.2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME, promissaria acquirente di due unità immobiliari all’epoca in corso di costruzione site in Rimini, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Rimini i promittenti venditori COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, per sentir accertare la legittimità del recesso da lei esercitato dal contratto preliminare di compravendita a causa dell’inadempimento dei convenuti, con conseguente condanna di questi ultimi alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria e della somma versata a titolo di acconto.
Costituendosi in giudizio, i convenuti contestavano quanto ex adverso dedotto e avanzavano domanda riconvenzionale volta ad ottenere l’accertamento dell’intervenuta risoluzione del preliminare per inadempimento della promissaria acquirente e la condanna della stessa al risarcimento dei danni per € 114.052,61, da compensare con quanto da lei già versato a titolo di caparra e di acconto per complessivi € 50.000,00.
Con la sentenza n. 608/2020, il Tribunale di Rimini rigettava le domande dell’originaria attrice, accoglieva la domanda riconvenzionale dei promittenti venditori di risoluzione per scadenza del termine essenziale di adempimento, e per €105.259,56 la connessa pretesa risarcitoria, da compensare per €50.000,00 per le somme loro già versate dalla promissaria acquirente a titolo di acconto e di caparra.
L’originaria attrice interponeva appello, chiedendo in via subordinata in ipotesi di mancato accoglimento delle sue domande avanzate in primo grado, la restituzione delle somme pagate in eccesso alla controparte previa riduzione del risarcimento danni riconosciuto a favore dei promittenti venditori in primo grado. I promittenti venditori resistevano al gravame.
Con la sentenza n. 2460/2023 del 26.9/14.12.2023, la Corte d’Appello di Bologna, pur confermando il rigetto delle domande
attoree principali, riduceva sensibilmente il quantum spettante ai promittenti alienanti a titolo di risarcimento del danno (€27.934,73), con conseguente condanna degli stessi, previa compensazione con il credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE a titolo di restituzione della caparra e dell’acconto corrisposti (€ 50.000,00), al versamento della somma differenziale di € 22.065,27 in accoglimento della domanda subordinata di restituzione di parte appellante. Inoltre, alla luce della soccombenza reciproca, dichiarava compensate per tre quarti le spese dell’intero giudizio, ponendo la rimanente quota a carico degli appellati.
Avverso tale sentenza i promittenti venditori hanno proposto ricorso a questa Corte, affidandosi a due doglianze e l’originaria attrice ha resistito con controricorso.
E’ stata formulata proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis c.p.c. per inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, ed i difensori dei ricorrenti hanno depositato tempestiva istanza di decisione ex art. 380 bis, comma 2°, c.p.c., a seguito della quale è stata fissata adunanza in camera di consiglio, nell’imminenza della quale entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis .1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio, richiamando la sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 9611 del 10.4.2024, precisa che non sussiste alcuna incompatibilità del consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione accelerata, rispetto alla composizione del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis 1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
Sempre in via preliminare va riconosciuta la fondatezza dell’eccezione d’inammissibilità del controricorso sollevata nella memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c. di parte ricorrente, per essere stato lo stesso depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso secondo quanto stabilito dall’art. 370 comma 1° c.p.c. come modificato dall’art. 3 comma 27 del D. Lgs. n. 149/2022, applicabile nei giudizi introdotti dopo l’1.1.2023 (vedi in tal senso Cass. sez. lav. ord. 28.8.2025 n. 24086; Cass. sez. un. ord. 18.3.2024). Ed invero, a fronte di una notifica del ricorso avvenuta il 7.2.2024, il termine di quaranta giorni per il deposito del controricorso è scaduto lunedì 18.3.2024, mentre il suddetto deposito è avvenuto solo in data 21.3.2024, e quindi tardivamente, a nulla rilevando per l’applicabilità della riforma Cartabia la circostanza che la notifica del controricorso sia stata effettuata entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, con la conseguenza che COGNOME NOME deve considerarsi intimata, con le necessarie conseguenze in materia di spese.
1) Col primo motivo, i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2°, n.4) c.p.c.. Con motivazione gravemente illogica e carente, incomprensibile e contraddittoria rispetto al rigetto dei motivi di appello di COGNOME NOME, coi quali la predetta aveva riproposto le domande di accertamento della legittimità del recesso da lei esercitato e di condanna dei promittenti venditori alla restituzione del doppio della caparra versata, pari ad € 60.000,00, e dell’acconto versato di € 20.000,00, la Corte territoriale avrebbe statuito la maggiore soccombenza degli appellati, senza tener conto del rigetto delle domande dell’odierna resistente, dell’integrale accoglimento della domanda riconvenzionale principale, avente un valore di gran lunga superiore rispetto alla statuizione di condanna emessa, nonché del parziale accoglimento
della domanda risarcitoria, posta in compensazione con il credito restitutorio della promissaria acquirente.
In particolare i ricorrenti si dolgono che la sentenza impugnata, in considerazione della reciproca soccombenza (non contestata) abbia deciso di compensare tra le parti le spese processuali di primo e di secondo grado (comprese quelle di ATP e di CTU), e che abbia disposto poi tale compensazione per 3/4, ponendo a loro carico il quarto residuo perché prevalentemente soccombenti, in ragione ” del limitato accoglimento della domanda della COGNOME“.
2) Col secondo motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c.. Il Giudice di seconde cure avrebbe erroneamente statuito la soccombenza prevalente degli odierni ricorrenti, ponendo a loro carico il versamento di un quarto delle spese processuali, sulla scorta del solo capo relativo alla condanna dei promittenti venditori alla restituzione in favore di COGNOME NOME della somma di circa € 22.000,00, quale differenza tra l’importo da lei versato di € 50.000,00 (€ 30.000,00 di caparra ed € 20.000,00 di acconto) ed il risarcimento danni riconosciuto ai promittenti venditori per €27.934,73, e non dell’oggetto della lite nel suo complesso (che comprendeva domande di risoluzione per inadempimento, di accertamento della legittimità del recesso, domanda di risarcimento danni dei promittenti venditori, e reciproche domande restitutorie connesse).
I due motivi, attinenti entrambi alla motivazione addotta dall’impugnata sentenza nel regolare il governo delle spese processuali, possono essere esaminati congiuntamente e devono ritenersi infondati.
Anzitutto é pacifico che la sentenza impugnata ha applicato, in base all’esito finale della lite, la compensazione, sul presupposto legalmente previsto dall’art. 92 comma 2° c.p.c., della reciproca
soccombenza, dato che entrambe le parti hanno proposto domande giudiziali, che sono state in tutto, o in parte rigettate.
Dopo avere indicato al punto 9 ” in considerazione della reciproca soccombenza “, l’impugnata sentenza ha fatto riferimento alla prevalente soccombenza degli appellati ed al ” limitato accoglimento della domanda della COGNOME ” per limitare la compensazione ai tre quarti delle spese processuali (comprese quelle di ATP e CTU), condannando quindi gli appellati COGNOME NOME e COGNOME NOME, in solido, al pagamento del quarto residuo delle spese di primo e di secondo grado, e facendo poi applicazione dell’art. 5 del D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, che nei giudizi per il pagamento di somme prevede il riferimento alla somma attribuita alla parte vincitrice, anziché a quella domandata, e quindi nella specie alla somma di €22.065,27 che COGNOME NOME e COGNOME NOME sono stati condannati a restituire ad COGNOME NOME in accoglimento parziale della sua domanda subordinata restitutoria, una volta detratta dalla somma da lei versata in esecuzione del contratto preliminare risolto, di €50.000,00, quella del risarcimento danni riconosciuto in favore dei promittenti venditori, ridotto in secondo grado a soli € 29.934,73.
Dal momento che la Corte distrettuale ha pronunciato una condanna al pagamento di una somma di denaro solo in favore di COGNOME NOME per €22.065,27, in quanto i due appellati, COGNOME NOME e COGNOME NOME, pur vedendosi riconosciuto un risarcimento danni da inadempimento per € 27.934,73, non hanno ottenuto alcuna condanna della controparte al pagamento di somme perché già avevano incassato dalla promissaria acquirente la maggiore somma di € 50.000,00 ormai senza titolo giustificativo per effetto della risoluzione contrattuale, e si é riferita ad una donna che aveva proposto una domanda parzialmente accolta, mentre COGNOME NOME era un uomo ed aveva agito in giudizio insieme alla moglie, COGNOME NOME, e non da solo, ed in
considerazione dello scaglione applicato per la liquidazione, quello delle cause di valore compreso tra €5.200,01 ed € 26.000,00, corrispondente proprio alla somma di € 22.065,27 che COGNOME NOME e COGNOME NOME sono stati condannati a restituire ad COGNOME NOME, che aveva avanzato in via subordinata domanda restitutoria nei loro confronti per la superiore cifra di € 50.000,00, pari alle somme loro versate a titolo di caparra confirmatoria ed acconto prezzo, si deve ritenere che la Corte d’Appello di Bologna, nel parlare al punto 9 di ” limitato accoglimento della domanda della COGNOME “, abbia inteso riferirsi in realtà al limitato accoglimento della domanda della COGNOME e non del COGNOME.
Con tale espressione, pertanto, la Corte felsinea non ha inteso erroneamente valutare la soccombenza solo in relazione alle domande di condanna, senza tener conto delle altre domande rientranti nell’oggetto della lite, già in precedenza valutate nel ritenere sussistente la soccombenza reciproca delle parti, ma giustificare l’applicazione, nell’individuazione del valore della causa, dell’importo della somma per la quale ha emesso condanna al pagamento, piuttosto che dell’importo dell’intera somma domandata, ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
Certamente i ricorrenti, ritenuti prevalentemente soccombenti, non hanno interesse ad ottenere una liquidazione delle spese processuali, di primo e secondo grado, parzialmente poste a loro carico, basata sul valore complessivo di tutte le domande giudiziali avanzate dalle parti, anziché sulla sola misura dell’accoglimento della domanda subordinata di restituzione della COGNOME, in quanto ciò comporterebbe un aumento delle spese processuali da loro dovute per l’applicazione di uno scaglione tariffario superiore a quello utilizzato dalla Corte d’Appello di Bologna.
Va esclusa quindi per queste ragioni la sussistenza di un vizio di motivazione, dovendosi richiamare, quanto all’avvenuto parziale
accoglimento della domanda di risarcimento danni dei promittenti venditori, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che non ha comunque portato ad alcuna condanna della COGNOME, che aveva già versato loro una somma superiore ormai priva di titolo, che le andava restituita, l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un. 31.10.2022 n. 32061), per il quale, rispetto a più capi di decisione con soccombenze di entrambe le parti, non può trovare applicazione il principio per cui, allorché la misura della condanna al pagamento di una somma di denaro venga ridotta, rispetto a quanto richiesto, la parte che si vede riconosciuta tale somma ridotta non può mai essere condannata alla refusione delle spese di lite, neanche in parte.
Non é poi ravvisabile una violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., in quanto la compensazione é stata giustificata dalla soccombenza reciproca delle parti, non contestata, e la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali devono ripartirsi, o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 comma 2° c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare l’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. ord. 26.5.2021 n.14459; Cass. 20.12.2017 n. 30592; Cass. ord. 4.8.2017 n.19613; Cass. 31.1.2014 n. 2149).
Nulla va disposto per le spese processuali del giudizio di legittimità, in quanto, come si è visto, la COGNOME deve considerarsi intimata per il tardivo deposito del controricorso.
La sostanziale conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata, giustifica la condanna dei ricorrenti, in solido, in base all’ultimo comma dell’art. 380 bis c.p.c. nuova formulazione, al solo pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende ex art. 96 comma 4° c.p.c. della somma indicata in
dispositivo, non essendo invece applicabile la condanna al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. in quanto la COGNOME è rimasta intimata.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in solido, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento ex art. 96 comma 4° c.p.c. in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende della somma di € . 1.000,00. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in solido, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22.10.2025
Il Presidente NOME COGNOME