Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5144 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5144 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22187/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende.
-RICORRENTE- contro
NOME COGNOME.
-INTIMATO- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 1861/2023, depositata il 19/09/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO ha convenuto in giudizio NOME COGNOME per ottenere il pagamento di € 15970,00 a titolo di compensi per la difesa in un giudizio di simulazione e revocazione di una compravendita immobiliare.
Il convenuto ha proposto querela di falso della procura ad litem .
Con sentenza n. 1840/2018 del 22.10.2018 il Tribunale di Modena, in composizione collegiale, ha respinto la querela di falso, ha posto a carico del convenuto una sanzione di € 20,00 e lo ha condannato al pagamento di €. 12.620,00, oltre accessori, a titolo di compenso e ad € 1000,00 a titolo di responsabilità per lite temeraria, respingendo la riconvenzionale di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata avanzata da NOME COGNOME.
Ha compensato le spese di giudizio in misura di 2/3, con aggravio del residuo a carico del soccombente, per l’importo di € 2000,00.
Su impugnazione di entrambe le parti, la Corte d’appello , disposta una nuova perizia grafica, ha integralmente confermato la decisione di primo grado, compensando le spese di secondo grado e ponendo a carico di ciascuna parte il 50% delle spese della consulenza grafica.
Per la cassazione della sentenza l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso affidato a cinque motivi. NOME COGNOME non ha formulato difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Per ragioni di ordine logico deve esaminarsi con priorità il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione dell’art. 14 del d .lgs. n. 150/2011.
Sostiene il ricorrente che la Corte abbia illegittimamente respinto la richiesta di correzione della decisione di primo grado nella parte in cui, quantificando i compensi, aveva operato una doppia decurtazione degli anticipi versati dal cliente ed aveva erroneamente individuato il termine di decorrenza degli interessi convenzionali sui compensi liquidati.
Lamenta che il giudice di appello abbia, sulla prima questione, applicato parametri di valutazione più sfavorevoli e rivalutato profili sindacabili solo in cassazione, assumendo che la prima decisione era appellabile riguardo alle statuizioni sulla querela di falso, non già in punto di liquidazione del compenso, e che era in discussione solo l’ illegittimità della doppia decurtazione degli acconti, non gli altri profili esaminati d’ufficio.
Deduce infine che, a differenza di quanto sostenuto dal giudice dell’ impugnazione, l’importo di € 15.970,00 non era quello effettivamente liquidato dal tribunale a fronte di un valore tabellare di €. 24595,00 ridotto del 30%, ma la somma richiesta dal difensore, risultante dalla differenza tra le somme spettanti in applicazione dei valori tabellari ( € 19320,00) e gli acconti versati (€ 3 350,00), evidenziando che già il giudice di primo grado aveva confuso la somma globale dovuta, con quella di cui si chiedeva il pagamento a saldo ( € 15.970/00), su cui non era ammissibile alcuna un ulteriore riduzione.
Quanto alla decorrenza degli interessi, si lamenta che la Corte di appello abbia considerato l’anno di decorrenza indicato dal ricorrente ma che era il frutto di un mero errore materiale.
Il motivo è infondato.
1.1. Non sussisteva alcun limite derivante dal regime di impugnazione della sentenza di primo grado che impedisse al giudice di appello di eventualmente rivalutare la congruità degli importi riconosciuti al ricorrente.
Nel ricorso si dà atto che la domanda di compenso era stata introdotta con il rito ordinario dopo che analoga domanda, formulata ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 150/2011, era stata dichiarata inammissibile.
Tutte le statuizioni adottate in primo grado, decise con unica pronuncia in composizione monocratica, erano appellabili in quanto adottate con il rito ordinario sulla base di una conforme richiesta dell’attore, non già con il rito sommario speciale, a mente del quale la pronuncia è impugnabile solo in cassazione.
La sentenza seguiva il regime di impugnabilità che discende dal rito applicato dal giudice in primo grado, poiché, anche in seguito all’entrata in vigore dell’art. 14, D.LGS. 150/2011, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali
civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all’azione esercitata dalla parte (Cass. 26347/2019; Cass. 4904/2018; Cass. 3338/2012).
1.2. Il ricorrente aveva proposto appello incidentale lamentando l’illegittima detrazione dal compenso richiesto, pari ad € 15.970,00, del l’importo degli acconti, già computati nella somma indicata nell’atto introduttivo.
Tuttavia il compenso liquidato è stato ritenuto congruo perché conforme ai valori tabellari, senza tener conto delle somme versate dal cliente, che, quindi, andavano detratte , mentre è irrilevante che l’importo base su cui è stata applicata l ‘ulteriore riduzione fosse quantitativamente pari a quello richiesto dal difensore.
Il tribunale aveva proceduto ad un’autonoma liquidazione in applicazion e del DM. 55/2014 ed aveva limitato la condanna ad una minor somma nel rispetto del principio della domanda e analoga verifica di congruità ha svolto la Corte di appello, che è pervenuta a confermare la decisione pur ritenendo eccessiva la somma riconosciuta rispetto al compenso effettivamente spettante (ma non potendo riformare in peius la prima decisione in assenza di appello incidentale).
Quanto alla decorrenza degli interessi il tribunale aveva ritenuto vincolante la data indicata nella citazione introduttiva, dando atto che la mora doveva calcolarsi a partire dal trentesimo giorn o dall’intimazion e di pagamento (22.2.2015) ai sensi del d.ls. 231/2002.
La circostanza che negli scritti difensivi fosse stata indicato, per un supposto errore materiale, un diverso dies a quo è circostanza che la Corte di appello ha ritenuto indimostrata, restando il giudice vincolato alle allegazioni e alle richieste di parte.
Deve esaminarsi con priorità rispetto alle altre censure il terzo motivo con cui si denuncia la violazione degli artt. 91, 92, 96, 306 c.p.c., 111
Cost e del DM 55/2014, vizio di motivazione e l’omes so esame di fatti decisivi.
Il ricorrente contesta la disposta compensazione delle spese, sull’assunto che l’ appello incidentale era stato parzialmente accolto relativamente alla mancata indicazione delle spese vive di primo grado; lamenta che la Corte distrettuale non abbia pronunciato su tutte le questioni oggetto di gravame riguardo, in particolare, all’errata individuazion e del valore della querela di falso , ritenuto pari ad € 6000,00 e non di valore indeterminabile, l’indebita parz iale compensazione delle spese e la rinuncia delle controparte a talune delle domande.
Afferma che, per effetto dell’errata individuazione del valore della causa, l’importo tabellare minimo era pari ad €. 7616,00 e non ad €. 3627,00, e che, di conseguenza, l’importo delle spese poste a carico del cliente all’esito della parziale compensazione era inferiore al dovuto.
Denuncia che la Corte non abbia considerato le ragioni di censura alla compensazione delle spese di primo grado con riferimento al rilievo assegnato al rigetto dei due ricorsi cautelari, trascurando che la sussistenza del periculum in mora era provata dalla condotta successiva del convenuto, che si era disfatto di parte dei beni.
Secondo il ricorrente, la Corte di merito, una volta dichiarata assorbita la domanda principale in quella di querela di falso ai fini del valore della lite, avrebbe dovuto ravvisare il medesimo assorbimento anche rispetto ai giudizi cautelari , calcolando l’importo delle spese sul valo re indeterminabile; la temeraria resistenza del convenuto avrebbe dovuto comportarne la condanna integrale al pagamento delle spese, occorrendo considerare che il ricorrente aveva dovuto incardinare i ricorsi cautelari per superare le illegittime resistenze di controparte, ed era stato costretto ad una defatigante attività processuale per reagire all’altrui condotta dilatoria.
Il motivo è parzialmente fondato.
2.1. La decisione appellata è stata pubblicata in data 18.11.2018 allorquando era già entrato in vigore il D.M. n. 37/2018, che aveva modificato il precedente D.M. n. 55/2015, dovendo trovare applicazione in relazione alla data di definizione della causa e alle liquidazioni successive all’aprile 2018.
Considerato il valore della causa posto dalla Corte a fondamento della liquidazione (valore indeterminabile scaglione € 26000 ,00-52000,00), competevano compensi minimi per la causa di merito pari ad €. 3972,00, nonché € 793,00 per ognuno dei due procedimenti cautelari, per le sole attività svolte (su cui non vi è contestazione), calcolato sullo scaglione €. 52000-26000, essendo i ricorsi volti solo a tutela del credito professionale, per un importo base di € 5398,00, inferiore ad € 6000,00 poi compens ati per 2/3.
Nei procedimenti cautelari non era in discussione la falsità della procura rilasciata al difensore e nessuna difesa era stata svolta sul punto né era stato richiesto un impegno professionale più gravoso di quello derivante dalla sola contestazione del credito professionale, per cui correttamente le spese sono state quantificate in base al valore del credito per cui era stato chiesto il sequestro conservativo.
2.2 . Nel confermare la sentenza di primo grado, che aveva compensato le spese di lite per soccombenza reciproca, la Corte di appello non si è avveduta anzitutto che il tribunale aveva erroneamente ritenuto che il ricorrente, risultato vincitore nel giudizio di merito, fosse soccombente nei procedimenti cautelari in corso di causa.
Questa Corte ha stabilito, invece, che le spese del procedimento cautelare in corso di causa vanno liquidate contestualmente alla decisione del merito, atteso che l’esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un’autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell’esito delle varie fasi del
giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole (Cass. 9785/2022; Cass. 8839/2025; Cass. 12898/2021).
Per giunta, la domanda di responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. proposta dall’assistito era stata respinta e nessuna condotta sleale o defatigatoria era stata addebitata al ricorrente, per cui la compensazione non poteva esser disposta sulla base di un’insussistente soccombenza reciproca, né per l’infondatezza delle difese del ricorrente (Cass. 10247/1998).
La semplice prospettazione di tesi giuridiche o di ricostruzione del fatto, anche se poi riconosciute errate dal giudice, non dà luogo ad un comportamento sleale o fraudolento, né alla trasgressione al dovere di lealtà e probità (Cass. 4781/1981). Il dovere sancito dall’art. 88 c.p.c. non può ritenersi violato da un comportamento che potrebbe conseguire effetti vantaggiosi soltanto in conseguenza di un concorrente difetto di normale diligenza della controparte (Cass. 2593/1983), come è accaduto nel caso in esame dove l’ attore si è visto costretto a resistere alla querela di falso risultata infondata, unitamente alle altre eccezioni di merito.
Passando all’esame delle altre censure, il primo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. per aver la pronuncia posto a carico del difensore il 50% delle spese della consulenza grafica, è assorbito, poiché tale statuizione risulta conseguenza della disposta compensazione delle spese.
E’ parimenti assorbito il quarto motivo, con cui denuncia la violazione dell’art. 96 c.p.c. , per aver la pronuncia respinto la richiesta di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata, poiché la censura attiene alla congruità della somma liquidata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. , in misura pari al 50% dell’importo delle spese di primo grado e
poiché il risarcimento è stato parametrato sul l’importo risultante dalla compensazione di due terzi, erroneamente disposta.
Quanto alla domanda di responsabilità processuale, la pronuncia di rigetto si basa sulla dichiarata infondatezza dell’appello , che doveva essere accolto quantomeno riguardo alla compensazione delle spese, per cui la questione dovrà essere riesaminata dal giudice di rinvio.
Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 13 del DPR 115/2002 per aver la sentenza dichiarato che il ricorrente era tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ed è ugualmente assorbito.
E’, quindi, accolto il terzo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, è respinto il secondo e sono dichiarati assorbiti gli altri.
La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, rigetta il secondo e dichiara assorbiti gli altri motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 13.1.2026.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME