Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4390 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4390 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 6841 – 2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata al contro ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dalla quale sono rappresentati e difesi giusta procura allegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
– controricorrenti –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE
– intimati –
avverso la sentenza n. 291/2024 del TRIBUNALE DI LECCE, pubblicata il 24/1/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/5/2025 dal consigliere COGNOME;
lette le memorie delle parti.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011 e 170 d.P.R. n. 115/2002, avverso il decreto di liquidazione del compenso del c.t.u. COGNOME NOME AVV_NOTAIO, reso dal Tribunale di Lecce, in data 29 settembre 2023, nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO, instaurato da NOME COGNOME ed NOME COGNOME nei suoi confronti al fine di verificare i vizi interessanti le opere di cui al contratto di appalto del 12 settembre 2018, del valore di euro 270.000.
All’esito del deposito della relazione di consulenza, era stato liquidato un importo di complessivi euro 11.252,00, oltre oneri di legge, di cui euro 3.252,00 per spese ed euro 8.000,00 per onorari (così calcolati considerando n. 160 vacazioni oltre euro 6.689,47 ex art. 11), posto a carico dei ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La ricorrente ha contestato la contemporanea applicazione dell’onorario per vacazioni e a parametri, ex art. 11 d.m. 30 maggio 2002, rappresentando che non vi fossero attività da liquidare a vacazioni ed eccependone comunque l’eccessiva quantificazione; ha pure censurato l’applicazione dei compensi medi di cui all’art. 11 suindicato, in ragione della scarsa qualità del lavoro di consulenza, della mancata individuazione dei responsabili e della ingiustificata moltiplicazione delle spese di conferimento in discarica; ha, infine, contestato il riconoscimento delle spese per l’ausiliario, evidenziando il difetto di prova del suo apporto materiale.
Il Giudice del Tribunale di Lecce, con sentenza n. 291/2024, pubblicata il 24/1/24, in accoglimento parziale dei motivi posti a base della richiesta di riduzione del compenso liquidato al c.t.u. NOME, ha escluso il compenso di euro 1.310,53 riconosciuto a titolo di n. 160 vacazioni e ridotto a euro 1.000,00 il rimborso spese per l’ausiliario, invece dei liquidati euro 3.252,00, determinando così una somma complessiva di euro 7.689,47 invece di euro 11.252,00.
Così operata la riduzione, il Giudice ha compensato le spese, ravvisando una reciproca soccombenza.
Avverso questa statuizione di compensazione RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, a cui hanno resistito con controricorso NOME COGNOME e, con diverso atto, congiuntamente, NOME COGNOME e NOME COGNOME; RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non hanno, invece, svolto difese.
In data 26/7/2024, il Consigliere delegato ha formulato proposta di decisione accelerata del ricorso ex art. 380 bis cod. proc. civ., comunicata in data 29/7; in data 30/9/2024 la società ricorrente
ha chiesto la decisione. Tutte le parti costituite hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, la ricorrente ha denunciato , in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere il Tribunale operato la compensazione totale delle spese del giudizio ravvisando una reciproca soccombenza invece insussistente.
1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, seppure siano necessarie le precisazioni che seguono sulla insussistenza di una soccombenza reciproca.
Il Consigliere delegato ha riscontrato la soccombenza reciproca, posta a fondamento della statuizione di compensazione, nell ‘accoglimento soltanto parziale di due tra i tre individuati motivi di opposizione avverso il decreto di liquidazione.
È necessario premettere, allora, che, come chiarito da questa Corte, il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, come già nella vigenza della l. n. 319 del 1980, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell’opponente, con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., seppure deve regolare le spese secondo il principio della soccombenza (Cass. Sez. 6 – 2, n. 1470 del 22/01/2018 con indicazione dei precedenti rilevanti).
In tal senso, i motivi di opposizione non identificano più capi della domanda che consiste unicamente nella verifica della congruità della
liquidazione e, come tale, sottende un interesse di tipo soltanto oppositivo, non pretensivo, rivolto al mero contenimento della liquidazione, atteso che un compenso al consulente sarà comunque riconosciuto.
Come statuito dalle Sezioni unite di questa Corte, allora, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi e non consente, pertanto, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente; questa tipologia di decisione può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale delle spese, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (Sez. U, n. 32061 del 31/10/2022).
Per altro verso, secondo principio consolidato, il sindacato della Corte di cassazione ex art. 91 e 92 cod. proc. civ. è limitato ad accertare che le spese non siano poste, neppure in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. 24502/2017; Cass. 8421/2017).
Ciò posto, è vero che la liquidazione, a seguito dell’opposizione, è stata ridotta, ma è altrettanto vero che l’ COGNOME COGNOME non può essere ritenuto soccombente, perché, come già rimarcato, rispetto all’interesse oppositivo delle parti processuali ricorrenti ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011, il consulente nominato non
è mai, tecnicamente, una parte soccombente in merito, perché è vittorioso nel suo diritto al compenso, comunque riconosciuto.
D’altro canto e infine, alcuna soccombenza sussisteva per le altre parti del giudizio in cui è stata svolta la consulenza, considerato il loro comune interesse oppositivo a una liquidazione di maggiore importo.
Per questi motivi, come fondatamente eccepito da NOME COGNOME COGNOME, la società RAGIONE_SOCIALE difetta di interesse rispetto al ricorso proposto, perché non era una parte vittoriosa e in nessun caso avrebbe potuto conseguire la vittoria delle spese, neppure parziale: come costantemente precisato da questa Corte, in tema di impugnazioni, l’interesse ad agire di cui all’art. 100 cod. proc. civ. postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al l’asserito pregiudizio subito dalla decisione impugnata da apprezzarsi necessariamente in relazione all’utilità giuridica che può derivare dalla riapertura del dibattito processuale: nella specie, dunque, esclusa la soccombenza del consulente e delle altre parti processuali del giudizio di merito , in nessun caso l’opponente società avrebbe potuto ottenere, neppure in parte, il rimborso delle spese processuali ( sull’interesse all’impugnazione cfr. Cass. Sez. 3, n. 13395 del 29/05/2018; Sez. 1, n. 38054 del 29/12/2022).
Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna della società ricorrente RAGIONE_SOCIALE al rimborso delle spese di legittimità in favore di ciascun controricorrente, liquidate in dispositivo in relazione al valore.
Non vi è luogo a statuizione delle spese nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE che non hanno svolto difese.
La definizione collegiale del presente ricorso per ragioni differenti dalla motivazione della proposta di definizione accelerata esclude la
sussistenza della conformità ex art. 380 bis ultimo comma cod. proc. civ. per la condanna ex art. 96 III e IV comma cod. proc. civ. (cfr. Sez. 2, n. 21668 del 01/08/2024).
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; liquida le spese di legittimità in euro 1.500,00 per compensi, condannando RAGIONE_SOCIALE al pagamento di questa somma in favore e in solido di NOME COGNOME ed NOME COGNOME e, nella stessa misura, in favore di NOME COGNOME, oltre per entrambe le parti processuali alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 21 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME