Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29724 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29724 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10499/2022 R.G. proposto da:
NOME , elettivamente domiciliato in Torino INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME , domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE e con domicilio telematico, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrenti –
Oggetto:
Contratto
d’opera
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 26/09/2023 CC
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO TORINO n. 184/2022 depositata il 17/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 26/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 febbraio 2022, la Corte d’appello di Tor ino, decidendo in sede di rinvio a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 15457 del 21 luglio 2020, ha:
-condannato NOME a corrispondere a NOME NOME COGNOME la somma di € 7.180,52 a titolo di restituzione di somme corrisposte a seguito della concessione della provvisoria esecutività ad un decreto ingiuntivo poi revocato;
-compensato le spese del giudizio di primo grado nella misura del 30%, condannando NOME al pagamento in favore di NOME NOME COGNOME del restante 70% di dette spese;
-condannato NOME alla corresponsione in favore di NOME e NOME COGNOME dell’integralità delle spese sia del grado di appello sia del giudizio di Cassazione sia del giudizio di rinvio.
A tale esito si è giunti in virtù di un percorso processuale che ha visto:
–NOME chiedere ed ottenere nei confronti di NOME NOME COGNOME l’emissione di un decreto ingiuntivo per l’importo di € 7.230,18 a titolo di compensi professionali per l’espletamento di attività professionale;
-il Tr ibunale di Ivrea, all’esito dell’opposizione proposta da NOME NOME COGNOME, revocare il suddetto decreto, condannando gli opponenti al pagamento della sola somma di € 1.340,18 oltre accessori, nonché al pagamento del 70% delle spese del giudizio, previa compensazione del 30% delle medesime;
-la Corte d’appello di Torino respingere sia l’appello principale di NOME COGNOME sia l’appello incidentale di NOME, compensando integralmente le spese del grado;
-questa Corte, con la già citata ordinanza n. 15457/2020, cassare la decisione della Corte torinese – nella parte in cui la stessa aveva disatteso il motivo di appello principale concernente l’omessa condanna di COGNOME NOME alla restituzione delle somme percepite in eccesso a seguito della concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo poi revocato -rimettendo al giudice di rinvio la liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
Per quel che ancora rileva nella presente sede, la Corte territoriale ha ritenuto di compensare le spese del giudizio di primo grado nella misura del 30%, gravando COGNOME NOME del restante 70% di dette spese in quanto, sebbene NOME e NOME COGNOME fossero rimasti soccombenti sulla quasi totalità delle domande formulate nel giudizio innanzi al Tribunale di Ivrea, doveva ritenersi comunque prevalente la soccombenza dello stesso COGNOME NOME, dal momento che la sua iniziale domanda era stata accolta solo nella misura del 20%.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino ricorre COGNOME NOME.
Resistono con controricorso NOME e NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Il ricorrente deduce la erroneità della statuizione della Corte territoriale in ordine alle spese del giudizio di prime cure, rilevando che la propria domanda, seppure in misura ridotta, era stata comunque accolta, mentre era stata disattesa una parte significativa delle domande formulate da NOME e NOME COGNOME.
La decisione della Corte torinese, quindi, avrebbe violato il disposto di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., essendo pervenuta alla condanna alla rifusione delle spese a carico della parte vittoriosa, sia pure parzialmente, al di fuori dell’ipotesi contemplata all’art. 92 c.p.c.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha recentemente chiarito che in tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza – configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi – e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti
previsti dall’art. 92, secondo comma, c.p.c. (Cass. Sez. U – Sentenza n. 32061 del 31/10/2022).
La decisione della Corte d’appello di Torino si pone in contrasto con tale principio, avendo motivato la condanna dell’odierno ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado unicamente sulla scorta dell’accoglimento i n misura ridotta della domanda da esso formulata.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, la quale, nel conformarsi al principio qui richiamato, provvederà anche alla liquidazione del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, a lla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell ‘adunanza camerale in data 26 settembre