Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29005 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29005 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10060/2022 R.G. proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende. ricorrente contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO. COGNOME NOME controricorrenti
–
avverso la sentenza della Corte d’appello di BARI n. 268/2022, depositata il 15/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha con venuto in giudizio NOME COGNOME, chiedendo di regolare il confine tra il fondo di sua proprietà, in INDIRIZZO, in agro di Mariotto, INDIRIZZO e il terreno confinante del convenuto.
Quest’ultimo si è costituito , sostenendo che l’attore non era proprietario del bene, che apparteneva a NOME COGNOME, ed ha proposto riconvenzionale di usucapione della porzione contesa in giudizio. In corso di causa è intervenuto il COGNOME, facendo proprie le domande proposte in via principale.
Il tribunale ha ritenuto ammissibile l’intervento, ha accolto le domande del terzo intervenuto, ha dichiarato il difetto di titolarità del bene in capo all’a ttore, ha respinto la riconvenzionale e ha compensato le spese tra il convenuto e il COGNOME, ponendo ogni altro onere a carico del COGNOME.
La sentenza è stata confermata in appello, ribadendo la legittimità dell’intervento e ritenendo superflua ogni altra valutazione in ordine alla compensazione delle spese tra l’attore originario ed il convenuto, dato il rigetto della riconvenzionale di usucapione, con aggravio delle spese di secondo grado a carico del COGNOME, che aveva proposto il gravame risultato infondato.
Per la cassazione della sentenza NOME COGNOME h a proposto ricorso affidato ha tre motivi; NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso.
Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ravvisando l a manifesta infondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 366, comma primo, n.3 c.p.c..
Su istanza del ricorrente, che ha chiesto la decisione, il Presidente ha fissato l’udienza in camera di consiglio.
Le parti hanno depositato memorie illustrative.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli articoli 112,132, comma secondo, numero 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., censurando la compensazione delle spese di primo grado tra il ricorrente e l’attore nonostante il rigetto della domanda proposta da NOME COGNOME, per asserita insussistenza della
soccombenza reciproca o i presupposti per la compensazione per giusti motivi.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., sostenendo che il ricorrente non era soccombente, poiché il tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione dell’attore mentre la riconvenzionale di usucapione era stata rinunciata, non avendo il COGNOME cont estato neppure le risultanze della c.t.u. che aveva stabilito i confini.
Il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 92 c.p.c. , sostenendo che la sentenza, nel ritenere superflua ogni altra valutazione ai fini delle spese, abbia disposto la compensazione in assenza dei presupposti, senza tener conto che il ricorrente non era soccombente in primo grado, avendo rinunciato alla domanda, e che non era controversa la definizione dei confini.
I tre motivi sono infondati.
NOME COGNOME aveva impugnato la sentenza di primo grado, lamentando l’inammissibilità dell’intervento del COGNOME e l’erroneità della pronuncia sulle spese di primo grado.
Diversamente da quanto dedotto, la riconvenzionale di accertamento dell’usucapione della striscia di terreno posta a confine tra le due proprietà è stata ritenuta carente di prova e perciò respinta nel merito, non rinunciata, configurandosi una situazione di soccombenza reciproca che rendeva ammissibile la compensazione delle spese di primo grado, avendo il Tribunale respinto anche la richiesta di regolamento dei confini proposta dal COGNOME.
Resta incensurabile anche la condanna al pagamento delle spese di appello in cui le ragioni dell’appellante sono state integralmente disattese nei rappor ti con l’attore e con il terzo, legittimamente intervenuto prima dell’udienza di p recisazione delle conclusioni, e la cui domanda poteva essere definita nel merito, non essendo maturata alcuna preclusione: la formulazione della domanda
costituisce l’essenza stessa dell’intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall’art. 268 c.p.c. non si estende all’attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non opera il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento “fino all’udienza di precisazione delle conclusioni”, configurandosi solo l’obbligo, per l’interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie (Cass. 1859/2018; Cass. 25798/2015; Cass. 11681/2014).
Sotto altro profilo, anche nel giudizio di regolamento dei confini deve considerarsi soccombente, al fine dell’attribuzione dell’onere delle spese, la parte la cui prospettazione o al cui resistenza sia stata disattesa. Il diritto, riconosciuto dall’art. 951 c.c. a ciascuno dei confinanti, di richiedere che il confine sia delimitato a spese comuni si riferisce alle spese per l’apposizione materiale dei termini e non alle spese del procedimento instaurata ai sensi della stessa norma (Cass. 3642/2001; Cass. 3082/2006).
Il ricorso è quindi respinto.
Poiché l’impugnazione è stata definita in senso conforme alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis, c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis, cod. proc. civ. -il terzo e il quarto comma dell’art. 96, cod. proc. civ., con conseguente condanna al pagamento, in favore del controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad € 500 e non superiore a € 5.000; cfr. Cass. S.u. 27433/2023; Cass. s.u. 27195/2023; Cass. s.u. 27947/2023). Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente in solido al pagamento delle spese processuali, pari ad € 3.500 ,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, nonché di € 3.500,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e dell’ulteriore importo di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda