Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16778 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 16778 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24370/2023 R.G. proposto da : NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
DINEVA DIMITROVA HRISTINA
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 2181/2023 depositata il 25/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
La corte d’appello di Roma in data 25.5.23, in parziale riforma di sentenza del tribunale della stessa sede del 19.4.21, ha condannato il datore di lavoro in epigrafe al pagamento in favore della lavoratrice ivi del pari indicata della somma di euro 21.209,00 oltre accessori e compensate per un terzo le spese del 2° giudizio (ove il datore di lavoro era appellato e appellante incidentale).
In particolare, erano richiesti € 42.000,00 nella domanda introduttiva del ricorso; il tribunale aveva riconosciuto solo € 32.000,00; la corte d’appello ha negato l’indennità di alloggio per circa € 10.000,00 (perché lavoratrice era convivente) ed ha condannato il COGNOME al pagamento della differenza e, compensate per un terzo le spese di lite, l’ha condannato al pagamento dei residui due terzi.
Avverso tale sentenza ricorre il COGNOME sulle spese per un motivo, illustrato da memoria; è rimasta intimata la lavoratrice. In data 22.9.24 è stata depositata proposta di definizione agevolata della controversia; il ricorrente ha presentato istanza di decisione, sicché è stata fissata adunanza camerale.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il motivo deduce violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., per aver trascurato la corte territoriale che il datore di lavoro era appellato e che era stato vittorioso sul proprio appello incidentale, nonché in riferimento all’appello principale della controparte.
Il motivo è manifestamente infondato.
Invero il datore di lavoro, pur vittorioso in appello, è soccombente in primo grado e la valutazione dell’esito complessivo della lite operata dal giudice non è sindacabile innanzi a questa S.C.
Invero, per consolidato insegnamento di questa S.C. (cfcr. Cass. S.U. n. 32906/22) il giudice si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite, di guisa che può anche legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale.
A sua volta, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo obbligatoria un’esatta proporzionalità fra la domanda complessivamente accolta e la misura delle spese (cfr, ex aliis, Cass. n. 30592/17).
Non è dovuta pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto attività difensiva; invece, poiché si confermano in questa sede le considerazioni già svolte nella proposta formulata ex art. 380-bis c.pc., va emessa la condanna di cui all’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., in favore della cassa delle ammende.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 1.500,00.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.