Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33352 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33352 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20994/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 779/2017 depositato il 08/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Nel 1996 il RAGIONE_SOCIALE venne posto in liquidazione coatta amministrativa , con autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa .
Nell’anno 2016 avanzò una proposta di concordato ai sensi dell’art. 214 legge fall.
RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito della RAGIONE_SOCIALE, iscritto allo stato passivo della l.c.a. in via chirografaria, propose opposizione.
Il tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con decreto in data 9-3-2017, dichiarò inammissibile la proposta di concordato.
Il RAGIONE_SOCIALE propose reclamo e la RAGIONE_SOCIALE si costituì dinanzi alla corte d’appello di Napoli, chiedendone il rigetto.
La corte d’appello ha respinto il reclamo anche se, nella motivazione, ha premesso che l’opposizione di RAGIONE_SOCIALE doveva esser ritenuta inammissibile, tra l’altro, per carenza di legittimazione, sul rilievo che non era risultata fatta al commissario liquidatore la comunicazione di cui all’art. 115 legge fall. ai fini della rettifica dello stato passivo.
La RAGIONE_SOCIALE ha impugnato il decreto della corte d’appello con quattro motivi.
La procedura ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
– I motivi di ricorso attengono: (i) alla violazione o falsa applicazione dell’art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2005 in tema di inapplicabilità, alle procedure aperte in data anteriore , della disciplina dell’attribuzione delle quote di riparto ai
cessionari in rettifica dello stato passivo; (ii) alla correlata violazione o falsa applicazione dell’art. 115 legge fall.; (iii) alla violazione o falsa applicazione degli artt. 1260 e seg. cod. civ. a proposito della validità ed efficacia del negozio di cessione intercorso tra la RAGIONE_SOCIALE e la cedente RAGIONE_SOCIALE; (iv) alla violazione o falsa applicazione dell’art. 214 legge fall. a proposizione della legittimazione a impugnare la proposta di concordato liquidatorio.
II. – Il ricorso è inammissibile, perché la società non può considerarsi soccombente nel giudizio di merito, nel quale l ‘avverso reclamo (del RAGIONE_SOCIALE) è stato respinto.
III. – In linea generale l a soccombenza si misura sull’esito finale della li te, vale a dire sul tenore del provvedimento assunto dal giudice a quo , non anche sulla motivazione spesa per addivenire a quell’esito.
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo scopo di modificare la motivazione della decisione impugnata fermo restando il dispositivo, per difetto di un interesse attuale a ottenere la rimozione della pronuncia sfavorevole (per tutte Cass. Sez. L n. 17159-20). Né sussiste -sempre in linea generale -un interesse all’impugnazione della parte integralmente vittoriosa con riguardo alle enunciazioni contenute nella motivazione della sentenza.
IV. – Un orientamento assume come eccezionale l’ipotesi in cui da tali enunciazioni possa dedursi una statuizione implicita suscettibile di passare in giudicato perché presupposto necessario della decisione, e dalla quale possa derivare un concreto pregiudizio (cfr. Cass. Sez. 2 n. 722-18).
Si dice: la soccombenza, che determina l’interesse all’impugnazione, deve essere (eccezionalmente) valutata anche con riguardo alle enunciazioni contenute nella motivazione della sentenza, qualora esse siano suscettibili di passare in giudicato, in quanto presupposti necessari della decisione (Cass. Sez. 1 n. 17193-12).
Questo orientamento nella specie non rileva, essendosi dinanzi a una pronuncia di rigetto del reclamo proposto dal RAGIONE_SOCIALE proponente il concordato liquidatorio.
Nessuna statuizione afferente alla posizione di COGNOME, quale soggetto a sua volta legittimato o meno , in ragione dell’efficacia della cessione di credito, all’opposizione alla proposta di concordato liquidatorio infine respinta, può assurgere a presupposto necessario della decisione sul merito della proposta stessa, non foss’altro perché tale decisione è avvenuta su domanda del proponente.
Né può sostenersi -come invece ha fatto la ricorrente nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. – che laddove il provvedimento della c orte d’ appello non fosse stato impugnato ‘ si sarebbe potuto (almeno in astratto) reputare formatosi un giudicato capace di pregiudicare definitivamente le prerogative (..) quale cessionaria di un credito ‘ .
Ciò si assume che sarebbe potuto accadere ‘ nel caso in cui, nelle more della definizione del giudizio volto a ottenere la modifica soggettiva dello stato passivo, il RAGIONE_SOCIALE avesse depositato (o depositasse) una nuova proposta di concordato, ancora una volta lesiva delle sue ragioni creditorie ‘ .
Ma questo assunto è completamente inutile perché basato su prospettazione solo ipotetica e (appunto) astratta.
Il giudicato non si forma mai ‘in astratto’ (come la ricorrente ipotizza) . Si forma sempre ‘ in concreto ‘ , se (e solo se) l’affermazione che lo co ntraddistingue sia infine tale da rappresentare uno dei presupposti della decisione nella quale si esprime il comando giudiziale.
V. -Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 8.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, addì