Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3059 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3059 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25240/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso da sé medesimo,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE,
-intimato- avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 439/2024 depositata il 13.11.2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.2.2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO proponeva opposizione ex articoli 99 e 170 del D.P.R. n. 115/2002 avverso il provvedimento emesso dal G.I.P. presso
il Tribunale di Genova, con il quale era stato revocato il decreto di liquidazione dei compensi professionali, emesso dallo stesso G.I.P. in relazione all’attività difensiva prestata dal ricorrente in favore di NOME, ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 2239/2021 R.G.N.R. – 3114/2021 R.G. G.I.P.. In specie, il professionista evidenziava l’irrevocabilità del provvedimento di liquidazione degli onorari spettanti al legale per il patrocinio a spese dello Stato, una volta che lo stesso era diventato definitivo, in ossequio ad un consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità.
Il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 439/2024 del 13.11.2024, annullava il decreto impugnato, poiché irrevocabile, e compensava le spese di lite, tenuto conto che il resistente, pur costituitosi, non era mai comparso in udienza per opporsi alle argomentazioni del ricorrente.
Avverso tale sentenza l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso a questa Corte, sulla scorta di un’unica doglianza ed il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
Nell’imminenza dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis .1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Attraverso un’unica censura, il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., giacché il Giudice dell’opposizione avrebbe disposto la compensazione delle spese di lite unicamente sulla scorta RAGIONE_SOCIALE mancata comparsa del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non riconducibile al paradigma delle ‘analoghe gravi ed eccezionali ragioni’, legittimanti la predetta compensazione ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come integrato dalla sentenza additiva n. 77/2018 RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale.
L’unico motivo proposto é fondato.
La sentenza impugnata ha accolto pienamente nel merito l’opposizione ex artt. 99 e 170 del D.P.R. n. 115/2002 dell’AVV_NOTAIO,
rappresentato da sé medesimo, avverso il provvedimento di revoca, adottato dal Gip del Tribunale di Genova il 21.11.2023.
La revoca aveva riguardato il decreto n.62/22 dell’11.1.2022, emesso da quello stesso giudice, di liquidazione del compenso spettante al ricorrente per avere difeso NOME, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento penale n. 2239/2021 RGNR, n. 3114 RG Gip del Tribunale di Genova.
Tale decreto era stato revocato quando ormai era definitivamente esecutivo, sul presupposto che la medesima attività difensiva del professionista, con esso liquidata per la fase conclusasi col rigetto dell’istanza di applicazione RAGIONE_SOCIALE pena ex art. 444 c.p.p., fosse stata nuovamente liquidata, in data 3.1.2022, da parte di altro Gip del medesimo Tribunale dopo che il giudizio era proseguito ed era stato definito col rito abbreviato, asseritamente realizzandosi per detta via un’indebita duplicazione del compenso liquidato all’AVV_NOTAIO COGNOME per la prima fase.
La sentenza impugnata ha annullato l’indicato decreto di revoca emesso dal Gip del Tribunale di Genova il 21.11.2023, riferito ai compensi per la suddetta prima fase, in quanto il relativo decreto di liquidazione dell’11.1.2022, al momento RAGIONE_SOCIALE disposta revoca, era già definitivamente esecutivo, ed essendo un provvedimento giudiziale e non amministrativo, il giudice non aveva alcun potere di revocarlo per essere da tempo scaduti i termini di opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 spettanti alle parti per impugnare il decreto di liquidazione del compenso. In tal modo il Tribunale di Genova si é uniformato alla giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. n. 313/2024; Cass. 7.4.2023 n. 9545 citate nella sentenza impugnata; vedi anche più recentemente sull’affermazione dello stesso principio in tema di revoca del decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliario del giudice, a sua volta soggetto al rimedio dell’opposizione
ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 Cass. n.25649/2025 e Cass. n.36430/2021).
La sentenza impugnata, peraltro, non ha mancato di evidenziare, nell’ultima pagina RAGIONE_SOCIALE motivazione, che al di là del rilevato vizio di invalidità RAGIONE_SOCIALE disposta revoca, non ne sussistevano neppure i presupposti sostanziali. Dall’esame degli atti si é infatti rilevato che i due decreti di liquidazione del compenso dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, dell’11.1.2022 e del 3.1.2022, avevano quantificato le spettanze del professionista per due fasi diverse del giudizio, sicché in realtà non vi era stata alcuna duplicazione di compensi, come invece, si noti, aveva sostenuto il RAGIONE_SOCIALE nella sua comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione.
Nonostante l’integrale accoglimento dell’opposizione ex articoli 99 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, risultata fondata sia sotto il profilo dell’inesistenza del potere di revoca del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, sia sotto il profilo dell’inesistenza dell’asserita duplicazione dei compensi professionali, la sentenza impugnata ha ritenuto che ricorressero giusti motivi di compensazione delle spese processuali tra l’opponente ed il costituito RAGIONE_SOCIALE, che pur essendosi costituito, non era comparso in udienza per opporsi alle argomentazioni dell’opponente.
In realtà essendo risultato totalmente soccombente il RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di opposizione, ancorché non si fosse presentato in udienza per contrastare ulteriormente le argomentazioni del professionista, dopo che nel costituirsi aveva erroneamente sostenuto la tesi dell’avvenuta duplicazione dei compensi del professionista, il giudice dell’opposizione avrebbe dovuto fare applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza stabilito dall’art. 91 comma primo c.p.c., dal momento che la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria ed é causalmente connessa all’esito RAGIONE_SOCIALE lite.
Il Tribunale di Genova non poteva compensare le spese per giusti motivi secondo la previgente disciplina, essendo applicabile ratione temporis 12.9.2014 n. 132 convertito con modificazioni nella L. 10.11.2014 n. 162.
l’art. 92 comma 2° c.p.c. nel testo introdotto dall’art. 13 comma 1 del D.L. In base a quella disposizione la compensazione poteva essere disposta solo per soccombenza reciproca, per assoluta novità RAGIONE_SOCIALE questione trattata, o per mutamento RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni in base alla sentenza additiva RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale del 19.4.2018 n. 77. Orbene, la mancata presenza in udienza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per contrastare ulteriormente le argomentazioni fatte valere con l’opposizione, per di più dopo avere costretto la controparte a replicare all’infondata sua tesi RAGIONE_SOCIALE duplicazione indebita dei compensi professionali sostenuta nella comparsa di costituzione del giudizio di opposizione, palesemente non rientrava in alcuna di tali ipotesi, in quanto il ricorrente é stato comunque costretto a proporre l’opposizione per vedersi riconosciute le sue spettanze (vedi in tal senso sul fatto che la mancata opposizione giudiziale del convenuto non escluda la sua soccombenza in caso di accoglimento dell’avversa domanda Cass. 23.10.2020 n. 23186; Cass. 17.10.2013 n.23632; Cass. 4.10.2013 n. 22763) e persino a contrastare le avverse infondate deduzioni in punto di asserita duplicazione dei compensi. Il giudice di rinvio, che si individua nel Tribunale civile di Genova in persona di diverso magistrato, provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale civile di Genova in persona di diverso magistrato, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.2.2026
Il Presidente
NOME COGNOME