Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28044 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28044 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso nr. 3852/2021 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti,
– ricorrente –
contro
Fallimento di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME -intimato- avverso il decreto di cui al procedimento nr. 30/2007 pronunciato in data 9/10/2020 dal Tribunale di Tivoli; udita la relazione della causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 13 settembre 2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
AVV_NOTAIO impugna con ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, il decreto del 9/10/2020 del Tribunale di Tivoli che ha accolto il reclamo ex art 26 l.fall. da lui proposto contro il provvedimento col quale il giudice delegato al Fallimento di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME gli aveva liquidato il compenso per l’attività professionale svolta quale difensore della procedura.
Il Fallimento intimato non svolge difese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’unico motivo , che denuncia violazione degli artt. 91 cpc e 132 nr. 4 cpc, il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia omesso ogni statuizione in ordine alle spese processuali, nonostante l’accoglimento del reclamo e la AVV_NOTAIOeguente soccombenza del Fallimento reclamato.
2 La censura è fondata.
2.1. Il Tribunale di Tivoli ha del tutto omesso, sia nella parte motiva che nel dispositivo del decreto impugnato, di statuire in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, nonostante l’integrale accoglimento del reclamo proposto dal l’odierno ricorrente.
2.2 Ora, come ripetutamente affermato da questa Corte, l’omessa pronuncia sulle spese di lite integra una lesione del diritto costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.) ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa, che contenga una statuizione sulle spese AVV_NOTAIOeguente al decisum. Gli artt. 91-98 c.p.c., stabilendo un obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese del procedimento, hanno natura inderogabile e, in correlazione con l’art. 112 c.p.c., esprimono il principio, che costituisce un cardine della tutela processuale civile, della corrispondenza necessaria e doverosamente completa tra le domande delle parti e le statuizioni
giudiziali (cfr., da ultimo e fra molte, Cass. nn. 651/2022, 11125/023).
2.3.A tali regole generali non si sottrae il decreto qui impugnato, emesso all’esito di un procedimento contenzioso ed avente natura decisoria e definitiva.
2.4 Il decreto va pertanto cassato, con rinvio del giudizio al Tribunale di Tivoli in diversa composizione, che, oltre a provvedere sulle spese del procedimento ex art. 26 l.fall., liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Tivoli in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di AVV_NOTAIOiglio tenutasi in data 13 settembre