Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7270 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7270 Anno 2026
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13078/2025 R.G. proposto da : COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BARI n. 2344/2025 depositata il 17/06/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 30 ottobre 2024 NOME COGNOME, già difensore d’ufficio di COGNOME NOME, proponeva opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso da lui presentato al Giudice di Pace di Bari.
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Bari accoglieva totalmente l’opposizione, riconoscendo al COGNOME la somma di € 916,03 oltre accessori (ed oltre a quanto già ottenuto in prime cure) ma compensava le spese di quest’ultim o, a fronte RAGIONE_SOCIALE ‘ mancata opposizione ‘ da parte del RAGIONE_SOCIALE, che pure si era costituito.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione NOME COGNOME, affidandosi ad un unico motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito, sollecitando il rigetto del ricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria , ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.M. 55/2014 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale sarebbe incorso in una motivazione apparente, manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa ed incomprensibile.
La censura è fondata.
In presenza di accoglimento dell’opposizione, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare le spese in favore RAGIONE_SOCIALE parte vittoriosa, non potendosi ritenere sufficiente, per giustificare la decisione di compensarle, il semplice richiamo al ‘ comportamento del RAGIONE_SOCIALE che costituendosi in concreto non si è opposto alle conclusioni
dell’attore rimettendosi solo alla prudenziale valutazione del Giudice adito ‘ contenuto nel provvedimento impugnato, né potendosi valorizzare la circostanza che l’Amministrazione non avesse dato causa al presente giudizio o al suo protrarsi. La compensazione delle spese, infatti, è ammessa soltanto nei limitati casi previsti dall’art. 92, secondo comma, c.p.c., tra i quali comunque non rientra, secondo il più recente orientamento di questa Corte, l’ipotesi dell’accoglimento solo parziale del la domanda articolata in unico capo, dovendosi tener conto, al riguardo, del principio secondo cui ‘In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna RAGIONE_SOCIALE parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALE parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c.’ (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022; Sez. 2, n. 993 del 15 gennaio 2025; Sez. 2, n. 833 del 13 gennaio 2025).
In definitiva, il ricorso va accolto, nei limiti di cui in motivazione, con conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con liquidazione a favore RAGIONE_SOCIALE ricorrente RAGIONE_SOCIALE somma di € 350 oltre accessori per la fase di opposizione.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., liquida a favore di NOME COGNOME, a titolo di spese per il giudizio di opposizione, la somma di € 350 per compensi, oltre rimborso delle spese accessorie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti.
Condanna altresì la parte controricorrente al pagamento, in favore di quella ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 350 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cpa ed accessori tutti, nonché € 100 per esborsi.
Così deciso in Roma il 25 marzo 2026, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE 2 Sezione Civile.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME