Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2583 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2583 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 3143/2024, proposto da:
COGNOME AVV_NOTAIO, in proprio ex art. 86 c.p.c.
contro
COGNOME CABALLERO NOME
-intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1256/2023, depositata il 20 giugno 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
-ricorrente –
FATTI DI CAUSA
Il giudice di pace di Bologna condannò NOME COGNOME a versare all’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO l’importo di € 2.340,00, oltre interessi al saggio legale, a titolo di compenso professionale per l’attività difensiva prestata in un procedimento penale , oltre le spese di lite.
La sentenza, pronunciata in contumacia della convenuta, fu appellata dal AVV_NOTAIO per la parte relativa agli interessi, che l’appellante riteneva dovuti «nella misura moratoria ex art. 1284, comma 4, c.c., e 5 d.lgs. 231/02».
Il Tribunale di Bologna accolse il gravame, compensando le spese del grado.
A tale ultimo proposito, rilevò che l’appellante si era difeso in proprio, che l’appellata era rimasta contumace e che il mancato riconoscimento degli interessi nella misura richiesta era «evidentemente dipeso dalla svista del giudicante di primo grado», c ircostanza a fronte della quale l’appellante non aveva «dato atto di avere tentato, in via stragiudiziale, un accordo di aggiustamento con la controparte soccombente in primo grado al fine di evitare l’instaurazione del giudizio», in relazione al quale aveva invece prodotto una nota spese « francamente eccessiva rispetto all’attività difensiva prestata e al concreto valore della causa».
La sentenza d’appello è stata impugnata dall’AVV_NOTAIO con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria.
L’intimata non ha svolto difese .
All’esito della camera di consiglio del 20 -1-2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è dedotta violazione dell’art. 92 c.p.c.
Ad avviso del ricorrente, il secondo comma della disposizione evocata, per effetto della sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, consente la compensazione delle spese del giudizio anche in caso di totale soccombenza di una delle parti, come verificatasi nella specie, solo in presenza di «gravi ed eccezionali ragioni» analoghe a quelle già tipizzate nella medesima previsione («assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti»).
Il giudice a quo avrebbe dunque errato nel ritenere sufficienti i «gravi motivi» indicati in sentenza, e ciò a prescindere dalla loro idoneità intrinseca a fondare una pronunzia di compensazione.
Con il secondo mezzo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 91, comma primo, c.p.c., dolendosi del fatto che, nel decidere sul carico delle spese, il Tribunale ha «tenuto in considerazione il solo grado di appello anziché l’esito globale della lite».
Richiama, in tal senso, i precedenti di questa Corte che hanno indicato tale criterio -in luogo di quello che tiene conto «dei singoli gradi e delle singole fasi del processo» -e assume così che il tribunale avrebbe dovuto considerare «entrambe le sentenze pronunziate, intese come un decisum unico, a prescindere dalle ragioni che avevano imposto alla parte di proporre gravame contro la sentenza di primo grado».
Infine, con il terzo motivo, nuovamente denunziando la violazione dell’art. 92 c.p.c., il ricorrente assume che le ragioni poste dal tribunale a giustificazione della compensazione non sarebbero idonee allo scopo, non rivestendo il carattere di gravità richiesto dalla norma nel suo tenore originale e, a fortiori , nel testo conseguente alla
modifica intervenuta nel 2014, che ne imponeva, altresì, il carattere eccezionale.
I motivi, meritevoli di scrutinio congiunto per la loro connessione, sono fondati.
4.1. Va anzitutto osservato, con specifico riferimento al secondo mezzo di ricorso, che il Tribunale ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo l’impugnazione proposta dal ricorrente in punto alla misura del credito di sua spettanza.
È noto, al riguardo, che, ove riformi la sentenza di primo grado, il giudice dell’impugnazione è tenuto a liquidare le spese secondo il principio della soccombenza applicato all ‘ esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso e al loro risultato (così, da ultimo, Cass. 21/6/2025, n. 16645; in precedenza, Cass. 16/6/2018, n. 15506).
La sentenza impugnata, dunque, si è discostata da tale principio, poiché, pur riformando la sentenza di primo grado, ha liquidato esclusivamente le spese relative al giudizio d’appello , senza esplicitare quale fosse l’esito dell’accoglimento dell’appello sulla pronuncia del giudice di primo grado e senza considerare l’esito globale del giudizio .
4.2. Quanto, poi, alla disposta compensazione, la Suprema Corte ha più volte precisato che le «gravi ed eccezionali ragioni», indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese, ai sensi dell ‘ art. 92, comma secondo, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (fra le altre, Cass. 21/5/2024, n. 14036, Cass. 9/4/2019, n. 9977).
Nella fattispecie, nessuna delle ragioni indicate dal giudice a quo appare idonea a fondare la compensazione integrale delle spese nei termini normativamente previsti.
Non lo è il fatto che la parte totalmente vittoriosa si sia difesa personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c., circostanza che non incide sulla natura professionale dell’attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa (così, fra le altre, Cass. 17/10/2025, n. 27802; Cass. 18/2/2019, n. 4698); né può esserlo la contumacia della parte soccombente, che, anzi, deve essere adeguatamente riconosciuta anche sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (così, ancorché nella vigenza del precedente testo normativo, Cass. 19/10/2015, n. 21083; più di recente, si veda Cass. 9/1/2025, n. 563).
Neppure può rilevare il fatto che il giudizio di appello si sia reso necessario per emendare una «svista del giudicante del primo grado», trattandosi, invece, di circostanza fisiologica rispetto alla relativa impugnazione, ove essa, come nella specie, costituisca l’unico rimedio possibile per consentire una tale emenda.
A fronte di ciò, non può attribuirsi rilievo eccezionale al fatto che la parte vittoriosa non abbia tentato di comporre amichevolmente la controversia prima di promuovere la lite; del resto, gli effetti di un’eventuale proposta conciliativa sulla regolazione delle spese del giudizio sono circoscritti dall’art. 91 c.p.c. al solo caso in cui la parte vittoriosa l’abbia rifiutata senza giustificato motivo, e limitatamente alle spese maturate dopo la formulazione della proposta.
Del tutto estraneo all’ambito applicativo dell’art. 92 c.p.c. è, infine, il fatto che la parte vittoriosa abbia richiesto la liquidazione di un
importo eccessivo rispetto all’attività prestata e al valore della causa, poiché, com’è noto, spetta comunque al giudice determinare l’ammontare delle spese di lite, previa individuazione del valore della causa e nei limiti stabiliti dai parametri di cui alla legge professionale forense.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Bologna in persona di diverso magistrato, il quale provvederà a nuovo esame in conformità ai principi enunciati e attenendosi a quanto sopra esposto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente al ricorso accolto e rinvia al Tribunale di Bologna in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 20 gennaio 2026.
La Presidente Linalisa COGNOME