Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1531 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1531 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21754/2021, proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende;
-controricorrente – avverso il decreto RAGIONE_SOCIALE CORTE DI APPELLO DI NAPOLI n. 1612/2020, depositato il 05/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La causa ad oggetto un’ equa riparazione ex l. 89/2001 per violazione del termine ragionevole di un processo civile. Con il provvedimento impugnat o la Corte d’appello di Napoli ha parzialmente accolto l’ opposizione ex art. 5 ter l. cit proposta da NOME COGNOME.
COGNOME ricorre in cassazione con sei motivi. Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
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- Con il primo motivo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 336, co. 1 c.p.c. per avere la Corte d’appello -dopo avere accolto l’opposizione in ordine alla misura dell’indennizzo ed alla decorrenza degli interessi -esaminato, respingendolo, il quarto motivo di opposizione relativo alle spese, che invece avrebbe dovuto dichiarare assorbito in quanto capo dipendente da quello riformato, con la conseguenza che non avrebbe poi dovuto ritenere, per effetto del rigetto del suddetto motivo, il ricorrente soccombente, né disporre pertanto la parziale compensazione delle spese del giudizio.
Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. in riferimento alla liquidazione dei compensi relativi al pr ocedimento di opposizione, per avere la Corte d’appello mancato di motivare, ovvero adottato una motivazione incomprensibile.
Con il terzo motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10, 91 c.p.c., 2233, co. 2 c.c., 24, co. 1 794/1942, 13, co. 6 l. 247/2012, 2, co. 1, 4, 5, co. 1 d.m. 55/2014 e tabella 12 d.m. 55/2014, in riferimento alla liquidazione dei compensi relativi al procedimento di opposizione.
Con il quarto motivo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sulle maggiorazioni di legge dei compensi del procedimento di opposizione per manifesta fondatezza delle tesi difensive del ricorrente.
Con il quinto motivo, proposto ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13, co. 6 l. 247/2012 e 4, co. 8 d.m. 55/2014, in riferimento alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE maggiorazione di legge sui compensi del procedimento di opposizione per manifesta fondatezza delle tesi difensive del ricorrente.
Con il sesto motivo, proposto ex art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 93 e 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla domanda di distrazione delle spese di lite.
-Il primo motivo è fondato. In sede di opposizione avverso il decreto monocratico, l’odierno ricorrente per quanto rileva – ne ha ottenuto la riforma a cagione di incongrua liquidazione di compensi e danni e mancata liquidazione degli interessi. Dopo di che, si è visto rigettare un quarto motivo (su cinque) di opposizione, omologamente fondato sull’incongrua liquidazi one di compensi. Infine, su questa base, si è visto gravare di un quinto di spese processuali, in sede di compensazione di queste ultime, con riferimento ad entrambe le fasi del processo (procedimento d’ingiunzione e opposizione).
Così, la sentenza impugnata è incorsa negli errori di aver omesso di considerare assorbito il quarto motivo di opposizione e di neutralizzarlo così al fine RAGIONE_SOCIALE determinazione RAGIONE_SOCIALE soccombenza totale in capo alla controparte, nonché di aver mancato di applicare il principio di diritto che in questi termini si reitera:
« Il giudice di secondo grado, allorché riformi il provvedimento impugnato (o oggetto di opposizione), procede d’ufficio ad un nuovo regolamento complessivo delle spese processuali, sulla base di una valutazione RAGIONE_SOCIALE soccombenza commisurata all’esito RAGIONE_SOCIALE controversia, con effetto (se del caso veicolato ex art. 336, co. 1 c.p.c.) anche sul capo relativo alle spese processuali RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado riformata» ( conferma di Cass 9064/2018, tra le altre).
In conclusione, il primo motivo è accolto. Gli altri motivi sono assorbiti. Il provvedimento impugnato è cassato in relazione al motivo accolto. La causa è rinviata alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 23/11/2022.