Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1280 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1280 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5755/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
-ricorrente-
contro
COGNOME, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’ RAGIONE_SOCIALE che lo rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE COGNOME n. 1426/2021 depositata il 14/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 590/2018 il Giudice di Pace di Messina accoglieva l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso
l’ordinanza ingiunzione no tificatagli a seguito del rigetto dell’opposizione dallo stesso proposta avverso un verbale di violazione delle norme del codice della strada. In particolare, il Giudice di Pace rigettava i primi tre motivi proposti dal ricorrente, con i quali lo stesso av eva contestato la nullità dell’atto per carenza di potere assoluta del soggetto che lo aveva emesso, la mancata certificazione della conformità della copia all’originale del verbale di contestazione, ed infine la nullità della notificazione del verbale stesso, accogliendo invece il solo quarto motivo, concernente l’omessa indicazione, in seno al verbale, dei motivi che avevano impedito la contestazione immediata della violazione, compensando le spese. Con la sentenza oggi impugnata, n. 1426/2021, il Tribunale di Messina rigettava il gravame proposto dal RAGIONE_SOCIALE in punto di spese, confermandone la compensazione per il primo grado e nulla disponendo per l’appello, essendo la Prefettura rimasta contumace in seconda istanza.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un solo motivo.
La Prefettura di Messina ha depositato atto di costituzione al fine di partecipare all’udienza di trattazione.
La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio non condivide la proposta di inammissibilità del ricorso formulata dal relatore.
Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe dovuto operare un nuovo governo delle spese del primo grado, tenendo conto che il RAGIONE_SOCIALE era risultato vittorioso e che non vi era stata alcuna reciproca soccombenza, non potendo valorizzarsi a tal fine il rigetto di alcuni dei motivi di impugnazione, posta l’unicità della domanda di annullamento dell’atto ingiuntivo adottato dalla Prefettura.
La censura è fondata. E’ pacifico emergendo la circostanza
dalla lettura del ricorso (cfr. pag. 2) -che nel caso di specie il RAGIONE_SOCIALE aveva proposto quattro diversi motivi di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dalla Prefettura di Messina, e che solo il quarto di essi era stato accolto dal Giudice di Pace, il quale aveva invece rigettato le prime tre censure. La compensazione delle spese, dunque, era stata disposta dal giudice di prime cure sulla base del duplice rilievo del rigetto dei primi tre motivi di opposizione e dell’assenza di un orientamento univoco sulla questione accolta.
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale, nel confermare tale stat uizione, ha affermato che l’opposizione era stata accolta sulla base del solo ‘… difetto di prova in ordine alle ragioni della mancata contestazione immediata’ ed ha ravvisato la sussistenza delle ‘gravi ed eccezionali ragioni’ previste dall’art. 92 c.p.c. (cfr. penultima pagina della sentenza impugnata).
In realtà, l’odierno ricorrente, pur in forza dell’accoglimento di uno soltanto dei vari motivi di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione che gli era stata a suo tempo notificata, era risultato totalm ente vittorioso all’esito del giudizio di merito. La compensazione delle spese, dunque, non era giustificabile, non potendosi ravvisare, in concreto, alcuna grave ed eccezionale ragione per derogare al criterio generale della soccombenza.
Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al Tribunale di Messina, in differente composizione, per la liquidazione delle spese, tanto dei due gradi del giudizio di merito, che del presente giudizio di legittimità. Detta liquidazione dovrà essere operata sul presupposto della soccombenza della Prefettura di Messina, con le eventuali variazioni in aumento o diminuzione consentite dalla norma, rispetto ai valori indicati dalla tariffa professionale in concreto applicabile alla fattispecie.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Messina, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta