Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14912 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14912 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19785-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, nella qualità di erede di COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 561/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/03/2020 R.G.N. 3065/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rep.
Ud. 26/03/2024
CC
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 24.3.20 la corte d’appello di Roma, giudicando a seguito di rinvio da Cassazione n. 14429 del 17, ha dichiarato che gli accessori dovuti alla pensionata in epigrafe dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sul capitale per indennità integrativa speciale su pensione ammontano alla somma di euro 107.233, inferiore a quella riconosciuta in primo in primo grado, dovendo le somme essere calcolate al netto delle ritenute erariali ex articolo 3 comma 2 decreto ministeriale 352 del 1998 e 1 decreto legislativo 314 del 1997.
In particolare, effettuato il suddetto accertamento, la corte territoriale ha rigettato la domanda di restituzione delle somme proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha condannato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese per tutte le fasi del giudizio, applicando il criterio della soccombenza.
Avverso tale sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE con tre motivi, tutti solo sulle spese.
Resiste con controricorso la pensionata. Le parti hanno presentato memorie.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
I motivi di ricorso attengono unicamente alle spese. Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 91 e 92 c.p.c. per avere applicato la soccombenza all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che soccombente non era; il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 394 e 360 c.p.c. per avere condannato alle spese di tutti gradi sebbene l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fosse vittorioso; il terzo motivo deduce violazione dell’articolo 111 Cost. e 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per assenza di motivazione sulle soccombenza e sulla responsabilità per le spese.
I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente per la
loro connessione: essi sono infondati, in quanto la corte territoriale ha valutato l’esito dell’intero processo, conformemente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza.
Come precisato già da questa Corte (tra la altre, Cass. Sez. 2 – , Ordinanza n. 15506 del 13/06/2018, Rv. 649258 – 01), il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l’appello, e su quelle dell’intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all’esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato. (nel medesimo senso, Sez. 5 – , Ordinanza n. 28698 del 07/11/2019, Rv. 655549 – 01).
La decisione impugnata risulta corretta tenendo conto che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deve la prestazione (i.i.s, su pensione) di 274.000 € come ritenuto nel giudizio di primo grado e deve altresì gli interessi nella misura di 107.000 (seppure in misura leggermente minore rispetto a quella già individuata in sede di prime cure), e che infine è stata rigettata la domanda di restituzione delle somme proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in sede di rinvio; se è vero che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha vinto in sede di legittimità e in parte in sede di rinvio con riferimento alla misura degli interessi (che sono però ancora dovuti, seppure in parte), è stata rigettata la domanda restitutoria proposta in sede di rinvio e per il resto l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è in gran parte soccombente e quindi risulta corretta la valutazione del giudice di merito.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che
si liquidano in euro 3.500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 26