Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14093 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14093 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/05/2025
Oggetto: marchio smarchiatura
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15915/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’ avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese da ll’ avv. NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 422/2024, depositata l’8 maggio 2024 .
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, depositata l’8 maggio 2024, che, in riforma della sentenza del locale Tribunale, ha respinto le domande avanzate dalla conferitaria RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e della FIFA – Fédération International de Football Association di accertamento della contraffazione del marchio «RAGIONE_SOCIALE» o, comunque, della concorrenza sleale o dell’illecito extracontrattuale, con condanna delle convenute al risarcimento dei danni ed emissione dei conseguenti provvedimenti;
nella sentenza impugnata si dà atto che a fondamento delle domande spiegate in primo grado l’attrice aveva allegato che nel periodo dal 14 giugno al 15 luglio 2018, in concomitanza con il Campionato Mondiale di Calcio, organizzato dalla FIFA, nel video ufficiale realizzato dalla Sony della canzone scelta come colonna sonora della competizione, intitolata «LIVE IT UP» (FIFA World Cup 2018), il cantante NOME COGNOME protagonista del video, indossava un giubbotto dal quale risultava essere stato prima oscurato e poi eliminato il marchio «RAGIONE_SOCIALE» di titolarità dell’attrice medesima;
la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure, accertato l’intervenuto oscuramente del logo presente sul giubbotto indossato dal cantante in fase di post-produzione del video, aveva accolto le domande attoree e condannato le convenute al pagamento della somma di euro 346.993,50, ritenendo che l’utilizzazione d el giubbotto, oscurato del logo, costituiva una lesione del marchio, in particolare della sua reputazione e del suo prestigio, e integrava anche gli estremi dell’atto di concorrenza sl eale per comportamento non conforma alla correttezza professionale;
ha aggiunto che il Tribunale aveva escluso l’ esaurimento del marchio rilevando che il giubbotto, pur appartenendo al cantante, non era stato utilizzato a scopo di mero godimento o nell’ambito della fisiologica
immissione nel circuito economico , e negato che l’attrice avesse posto in essere una pratica di ambush marketing ;
ha, quindi, accolto il gravame evidenziando che non era dedotta la violazione del diritto di utilizzo esclusivo del marchio registrato, quanto la violazione del diritto a che il giubbotto «RAGIONE_SOCIALE» fosse riconosciuto come proveniente dall’impresa produttrice ;
sotto tale profilo, ha osservato che la «smarchiatura» del giubbotto RAGIONE_SOCIALE non aveva determinato né lo svilimento del marchio «RAGIONE_SOCIALE» e del suo valore identificativo, né la diminuzione del valore economico del marchio e/o il danneggiamento diretto o indiretto dell’impresa titolare;
il ricorso è affidato a tre motivi;
resistono con unico controricorso la Sony Music Entertainment e FIFA
Fédération International de Football Association;
con nota del 7 maggio 2025 la ricorrente deposita rinuncia al ricorso, chiedendo che venga dichiarata l’estinzione del giudizio;
-con nota del successivo 8 maggio le ricorrenti depositano dichiarazione di adesione alla rinuncia e conseguente richiesta di declaratoria dell’estinzione del giudizio ;
CONSIDERATO CHE:
deve provvedersi in conformità con la richiesta delle parti, avuto riguardo alla ritualità della rinuncia e della relativa adesione, per cui va dichiarata l’estinzione del giudizio ;
-ai sensi dell’art. 391, ult. comma, cod. proc. civ., nulla va disposto in tema di spese processuali, stante la adesione alla rinuncia espressa dalle controricorrenti;
non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato», atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non
suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica a casi diversi, quale quello di rinuncia al ricorso per cassazione (cfr. Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025; Cass. 12 novembre 2025, n. 23175);
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15 maggio 2025.