SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 6358 2025 – N. R.G. 00002177 2024 DEPOSITO MINUTA 09 12 2025 PUBBLICAZIONE 09 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati, Dott.
NOME COGNOME – Presidente estensore
NOME COGNOME – Consigliere
NOME COGNOME – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d’appello, iscritta al R.G. degli affari civili contenziosi n. 2177/2024, avverso la decisione n. 4313/2023 del Tribunale di Napoli Nord in data 30.10.2023, recante R.G. n. 7009/2019, nell’ambito del procedimento di quell’ufficio, vertente
TRA
(c.f. ) in proprio, nonché quale esercente la responsabilità genitoriale su (c.f. ), (c.f. ), (c.f. ), (c.f. ), in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul minore (c.f. ), (c.f. , in proprio nonché quale coesercente la responsabilità genitoriale sul minore , (c.f. ), nelle loro qualità di parenti e coabitanti del defunto (c.f. ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall’AVV_NOTAIO (c.f. ), elettivamente domiciliati presso l’indirizzo pec C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F.
Appellanti
contro
(p. iva ), nella qualità di impresa designata per la Regione Campania per la gestione e liquidazione dei danni a carico del , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’AVV_NOTAIO (c.f. ), elettivamente domiciliata presso l’indirizzo pec P. C.F.
Appellato
RAGIONI DI FATTO
I congiunti di menzionati in epigrafe – in qualità di coeredi nonché in proprio – adivano l’autorità giudiziaria con atto di citazione notificato nei confronti di in qualità di impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei danni a carico del , al fine di ottenere il risarcimento per i pregiudizi patiti a causa RAGIONE_SOCIALE morte di .
In particolare, esponevano come il decesso fosse avvenuto in Arzano (INDIRIZZO) alla INDIRIZZO in prossimità del INDIRIZZO, il 24.07.2016 alle ore 2,30 circa, quando l’ era alla guida di un motociclo (Piaggio Liberty 50, tg. TARGA_VEICOLO), e veniva colpito da un’auto, una Fiat Punto Grande di colore chiaro, che però si allontanava velocemente dopo il sinistro, rendendo impossibile il riconoscimento.
Veniva dunque quantificato il danno, in forza RAGIONE_SOCIALE sommatoria delle pretese di tutti gli attori, in euro 2.081.200,00, fatta salva ogni ulteriore maggiore richiesta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto sino all’effettivo soddisfo, salvo errori ed omissioni superabili e/o colmabili in corso di causa.
Si costituiva con comparsa di risposta, eccependo che ai sensi dell’art. 283 del codice delle assicurazioni la garanzia assicurativa prestata dal RAGIONE_SOCIALE fosse limitata al massimale di legge di euro 5.000.000,00, nonché l’improponibilità RAGIONE_SOCIALE domanda, la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti.
Nel merito, la compagnia assicuratrice contestava l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda come prospettata in quanto il decesso era riconducibile ad una caduta, come riconosciuto dai Carabinieri intervenuti sul luogo del fatto; in subordine, eccepiva il concorso di colpa dell’ per il mancato utilizzo del casco protettivo, e l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa risarcitoria.
Il Giudice concedeva i termini di cui all’art. 183, co. 6 c.p.c.; seguiva la fase istruttoria con l’ascolto delle testimonianze.
Veniva dunque fissata l’udienza per la precisazione delle conclusioni, e in seguito concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
Trattenuta la causa in decisione, il Tribunale con sentenza n. 4313/2023 del 30.10.2023, così statuiva:
‘ 1) RIGETTA le domande degli attori;
CONDANNA gli attori al pagamento in solido tra loro a favore di quale Impresa designata dalla Regione Campania per la gestione delle spese del presente giudizio che si liquidano in €.18.977,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA ‘.
Avverso tale decisione proponevano impugnazione i familiari del defunto (di cui in intestazione), con atto di citazione notificato il 29.04.2024 a in qualità di impresa designata per il RAGIONE_SOCIALE, al fine di ottenere la riforma integrale RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado.
Nei motivi d’appello i ricorrenti contestavano la decisione del Tribunale per l’erronea
valutazione del compendio probatorio, nonché prospettavano alternative ricostruzioni dell’evento (4 possibili decorsi fattuali), chiedevano darsi una più puntale applicazione al criterio del più probabile che non circa la valutazione dei fatti; infine, in via sussidiaria sostenevano l’operare del disposto dell’art. 2054, co. 2 c.c. circa i danni derivanti da sinistri cagionati dallo scontro di più veicoli.
Si costitutiva con comparsa di risposta opponendosi alle ragioni di controparte, e chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
All’esito dell’udienza di trattazione del 17.09.2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall’art. 127 ter c.p.c., introdotto dall’art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10.10.2022, venivano concessi i termini di cui all’art. 352 c.p.c.
All’udienza del 25.11.2025, svolta dinanzi all’istruttore mediante il deposito in telematico di note scritte, la causa veniva riservata in decisione.
RAGIONI DI DIRITTO
Giova premettere che l’intervento del RAGIONE_SOCIALE non modifica la regola generale per cui il danneggiato che promuova la richiesta di risarcimento nei confronti RAGIONE_SOCIALE impresa designata, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l’attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente di altro veicolo ed, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo sia rimasto sconosciuto: la prova RAGIONE_SOCIALE sussistenza di tali presupposti deve essere fornita, però, in maniera rigorosa dal danneggiato, atteso che, non essendo stato individuato il danneggiante, il RAGIONE_SOCIALE de quo è nell’impossibilità di svolgere accertamenti ai fini RAGIONE_SOCIALE ricostruzione RAGIONE_SOCIALE dinamica dell’incidente ed, inoltre, di espletare un’eventuale azione di rivalsa contro l’investitore rimasto non identificato (cfr. tra le tante Cass. civ., Sez. III, 18/11/2005, n. 24449, App. Napoli, Sez. IV bis, 01/06/2010 e Sez. IV, 28/05/2008, App. Potenza, 28/07/2009).
Nel primo motivo d’impugnazione gli appellanti contestavano le conclusioni cui era giunto il primo Giudice relativamente alle prove, con particolare riguardo alla testimonianza di che, al contrario di quanto ritenuto, avrebbe assistito all’incidente.
Tale considerazione sarebbe avvalorata dalla circostanza per cui lo stesso avrebbe chiamato i Carabinieri per segnalare l’incidente RAGIONE_SOCIALEle. Inoltre, il teste avrebbe dichiarato di aver visto una Fiat Grande Punto di colore chiaro, preceduta da uno scooter, nonché di aver sentito un forte rumore di lamiere e di aver visto il ciclomotore ribaltarsi.
Ancora in merito alla testimonianza, gli appellanti esponevano come il sosteneva di non aver assistito ad un contatto tra l’autovettura e lo scooter, ma di aver udito il rumore dello scontro, nonché di aver visto un fascio di luci roteanti appartenenti al motociclo in caduta. Si precisava che il teste si trovava ad un’adeguata distanza per l’osservazione dell’incidente, essendo sul terrazzo di sua proprietà, separato dalla RAGIONE_SOCIALE soltanto dallo spiazzo dell’autolavaggio ‘Europeo’ davanti al quale era avvenuto il sinistro; pertanto, sarebbe riconducibile a un mero lapsus l’affermazione del teste circa la distanza al momento del fatto
di 400/500 metri dalla RAGIONE_SOCIALE, collocandosi invece a 40/50 metri.
Si precisava dunque che il pur non essendo un teste oculare, risulterebbe comunque attendibile per aver udito i suoni prodottisi nel susseguirsi degli eventi.
Deve trattarsi congiuntamente a questo anche il secondo e il terzo motivo d’appello, dove si esponevano diverse possibili ricostruzioni dei fatti; si contestava infatti l’erronea ricostruzione effettuata in sede penale, dove il decreto di archiviazione rilevava che il ciclomotore guidato dall’ seguisse e non precedesse l’automobile che cagionava l’incidente, travisando quindi le sommarie informazioni rilasciate dal Infine, si censurava la scorretta applicazione da parte del Giudice di prime cure del criterio del più probabile che non.
Venivano prospettate diverse ricostruzioni eziologiche dell’evento, oltre a quella RAGIONE_SOCIALE caduta autonoma e non correlata ad alcuno scontro con vetture, fatta propria dal Tribunale.
In primo luogo, si proponeva l’ipotesi del tamponamento del motorino da parte di una Fiat Punto Grande, corroborata dalle affermazioni del teste, oltre che dai danni presenti sul ciclomotore presenti non solo sulla parte destra, ma anche a sinistra e nella zona posteriore. In secondo luogo, anche in assenza di un vero e proprio tamponamento, la macchina nell’effettuare un sorpasso avrebbe comunque urtato la gamba sinistra dell’ causando una ferita; tale tesi troverebbe riscontro nell’assenza di tracce di frenate sul manto RAGIONE_SOCIALEle, non avendo l’automobilista visto il motorino di notte. Infine, si proponeva un’ultima ricostruzione dell’incidente, secondo cui la caduta sarebbe stata causata da turbativa, ossia dalla necessità di spostarsi rapidamente sulla carreggiata per evitare la macchina che sopraggiungeva ad elevata velocità.
I motivi esposti sono infondati per le ragioni che seguono (oltre che per la redazione illogica dell’atto di appello, dove in un primo momento si evidenzia come il teste avrebbe assistito all’incidente, per poi sottolineare come questi avrebbe soltanto udito un forte rumore).
Preliminarmente devono richiamarsi le ben note coordinate ermeneutiche, pacifiche in giurisprudenza, secondo cui ‘ il criterio del ‘più probabile che non’ è applicabile solo all’attività di ricostruzione del nesso eziologico, mentre la valutazione delle prove, che è attività puramente discrezionale del giudice di merito – come tale insindacabile in sede di legittimità – va fatta secondo il criterio dell’attendibilità, ossia RAGIONE_SOCIALE più elevata idoneità dell’elemento probatorio a rappresentare il fatto e RAGIONE_SOCIALE congruità logica degli elementi di prova assunti ‘ (Cassazione civile, sez. III, 31.03.2025, n. 8496).
Le dichiarazioni rese dal sono da considerarsi inattendibili, così come già ritenuto dal Giudice di prime cure, a causa delle contraddizioni in cui incorreva.
Innanzitutto, il teste sosteneva di aver sentito un forte rumore ma di non aver visto l’impatto RAGIONE_SOCIALE Fiat Punto Grande con il motorino, motivo per cui già non risulta provata la dinamica dell’incidente.
Inoltre, risultano contradditorie le affermazioni per cui il teste dichiarava da una parte di non aver potuto osservare chiaramente le dinamiche RAGIONE_SOCIALE caduta trovandosi sul suo terrazzo ad una distanza di 400/500 m circa oltre che per la condizione di buio, dall’altra di aver
identificato il tipo di macchina (Fiat Punto Grande). Se, come sostenuto, erano visibili soltanto le luci dei veicoli a causa RAGIONE_SOCIALE distanza e del buio RAGIONE_SOCIALE notte, non sarebbe stato possibile né vedere con precisione il prodursi dell’incidente né tantomeno la marca e il modello dell’auto, che peraltro si sarebbe spostata ad un’elevata velocità, rendendo ancora meno probabile il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE stessa.
Non sembra in grado di giustificare una diversa lettura dei fatti la contestazione degli appellanti sulla distanza del teste dal luogo dei fatti, per cui in realtà il si sarebbe trovato soltanto a 40/50 m, perché già dalla stessa lettura delle dichiarazioni si evince come questi non fosse in grado di vedere se il conducente del veicolo indossasse il casco, ed inoltre dalle fotografie prodotte si evince la che distanza tra la RAGIONE_SOCIALE e il luogo di osservazione non è così minima come prospettato nell’atto di impugnazione.
Consegue ritenersi inattendibili anche le ulteriori dichiarazioni rese dal teste, tra l’altro generiche come in merito al suono sentito, di cui però non è certa l’origine.
Nello senso di ritenere sfornito di prova il descritto tamponamento/incidente corrobora anche il decreto di archiviazione emesso dal G.U.P., che faceva riferimento alla relazione peritale richiesta dal P.M., dove il perito concludeva ritenendo compatibile l’evento del decesso con ‘ urto contro il selciato per scivolamento del motociclo da lui condotto ‘.
Tale scritto risulta inoltre coerente con la statuizione contenuta nell’informativa dei Carabinieri n. 16/10-1/2016, che così sanciva ‘ non vi era evidenza di responsabilità di terzi ‘.
Quanto agli ulteriori elementi probatori, prendendo in analisi i rilievi fotografici RAGIONE_SOCIALE P.G. emerge come la situazione di fatto appare più compatibile con una caduta accidentale che con uno scontro tra veicoli.
Dalle immagini prodotte infatti si evince come il motociclo in questione presenta danni non rilevanti sul lato posteriore, rimanendo intatto il parafango, che nel caso di scontro tra veicoli sarebbe stato probabilmente danneggiato in modo evidente; mentre risultava incidentato il parafango anteriore nonché il paravento. Sul lato sinistro del motorino non si riscontravano rilevanti danni; al contrario, sul lato destro si rompeva il freno, spezzandosi la leva, integrando così una dinamica eziologicamente compatibile con lo scivolamento del motorino sull’asfalto.
Non osta a tale ricostruzione quanto dedotto dagli appellanti circa la presenza di ammaccature, graffi e spaccature su tutta la carrozzeria, come riportato dagli agenti RAGIONE_SOCIALE P.G., in quanto questi elementi rappresentano soltanto i segni dell’usura del ciclomotore.
Ancora, la dinamica RAGIONE_SOCIALE caduta sembra confermata anche dai rilievi fotografici che mostrano soltanto i segni di slittamento delle gomme del motorino, senza che vi sia alcuna traccia lasciata dall’automobile (Fiat Punto Grande) sull’asfalto, né si è ritrovato alcun pezzo RAGIONE_SOCIALE macchina; appare improbabile che una macchina cagioni un incidente, peraltro procedendo ad alta velocità, senza lasciare alcun segno di tale avvenimento.
Alla luce di quanto esaminato deve ritenersi sfornita di prova la circostanza per cui sarebbe stata coinvolta nel sinistro anche una macchina.
Consegue il rigetto dei motivi d’appello di cui sopra, anche con riguardo alle diverse ipotesi ricostruttive del fatto; resta assorbito il motivo d’appello concernente la liquidazione del danno.
5. sulle spese del presente grado di giudizio
Visto il rigetto dell’impugnazione, sussistono i presupposti per l’applicazione dei principi di causalità e soccombenza, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali per il presente grado di giudizio, che si quantificano secondo i parametri di legge stabiliti dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 per il valore di causa assegnato (secondo il criterio del disputatum ) rientrante nello scaglione da euro 1.000.000,00 a euro 2.000.000,00 in misura corrispondente ai valori tariffari minimi in virtù RAGIONE_SOCIALE non particolare complessità RAGIONE_SOCIALE causa, anche vista la sostanziale sovrapponibilità con le questioni trattate in primo grado. Sulla somma così ottenuta occorre fare applicazione RAGIONE_SOCIALE diminuzione del 50% ai sensi dell’art. 4 D.M. n. 55/2014, così come già disposto dal Tribunale, vista la particolare linearità delle problematiche affrontate in corso di causa dalle parti.
Con riferimento al presente grado, il compenso complessivo è dato dalla sommatoria dei compensi specifici non soltanto per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche per la fase istruttoria. Infatti, il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l’eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall’effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall’art. 350 c.p.c. (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, da parte degli appellanti dell’ulteriore importo pari al contributo unificato.
PQM
La Corte di Napoli, Nona sezione civile
Definitivamente pronunciando sull’appello proposto da in proprio, nonché quale esercente la responsabilità genitoriale su , in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul minore , in proprio nonché quale coesercente la responsabilità genitoriale sul minore ed infine , tutti nelle loro qualità di parenti e coabitanti di contro in qualità di impresa affidataria per il RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4313/2023 del 30.10.2023, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
1. rigetta l’appello;
per l’effetto condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado a favore di in qualità di impresa affidataria per il RAGIONE_SOCIALE liquidate in euro 8.500,00, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa se dovuti;
dà atto che, per effetto dell’odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all’art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell’appellante, dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art.13 comma 1 bis dpr cit.
Così deciso nella camera di consiglio del 09.12.2025
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del AVV_NOTAIO.o.t. DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Dott. NOME COGNOME, Presidente estensore