Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 7039 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 7039 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19352/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE LAZIO, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA REGIONALE, rappre sentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente-
nonché contro
COMUNE DI BORGOROSE, PERNI PAOLA
-intimati- avverso la SENTENZA del CONSIGLIO di STATO n. 5642/2022 depositata il 07/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 5642/2022 del Consiglio di Stato, pubblicata il 7 luglio 2022.
Resiste con controricorso la Regione Lazio.
Gli altri intimati Comune di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME non hanno svolto attività difensive.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.
Il ricorrente ha depositato memoria in data 28 febbraio 2023.
Il Consiglio di Stato ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 03268/2017. Il dottor NOME COGNOME, titolare dell’unica farmacia spettante al Comune di RAGIONE_SOCIALE in base alla proporzione di legge tra numero di esercizi e popolazione residente, aveva agito dinanzi al T.A.R. per il Lazio avverso la deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 387 del 9 settembre 2011, avente ad oggetto la revisione della pianta organica delle farmacie della provincia di Rieti per l’anno 2010, limitatamente alla pianta organica delle farmacie del Comune di RAGIONE_SOCIALE, nonché avverso l’avviso prot. n. 1739 del 6 marzo
2012, con il quale il Sindaco del Comune di RAGIONE_SOCIALE aveva manifestato l’intendimento di assegnare la gestione provvisoria della seconda sede farmaceutica del Comune istituita con la predetta delibera regionale, ed il provvedimento del medesimo Sindaco prot. n. 3030 del 26 aprile 2012, con il quale era stata autorizzata la dottoressa NOME COGNOME a gestire in via provvisoria la seconda sede farmaceutica del medesimo Comune di RAGIONE_SOCIALE.
Il T.A.R. per il Lazio rigettò il ricorso volto all’annullamento degli atti indicati.
Il Consiglio di Stato, nel disattendere il gravame, ha quindi evidenziato che il Comune di RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto sussistenti ‘particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in rappo rto alle condizioni topografiche e di viabilità ‘ che inducevano, in applicazione della disciplina prevista dall’art. 104 del R. D. n. 1265 del 1934, alla istituzione di una seconda sede farmaceutica, aggiuntiva rispetto a quella nella titolarità del dottor COGNOME, ubicata nella frazione Corvaro del medesimo Comune. Parimenti, la delibera regionale impugnata, anche facendo richiamo alle presupposte delibere comunali, aveva delineato una situazione di oggettiva difficoltà nella fruizione del servizio farmaceutico da parte degli abitanti del capoluogo e della frazioni circostanti, sicché la decisione di istituire una nuova farmacia, essendo finalizzata ad eliminare o comunque significativamente attenuare quelle difficoltà, poteva ragionevolmente considerarsi tale da assicurare condizioni di maggiore ‘comodità’ dell’assistenza farmaceutica agli utenti ‘svantaggiati’. Le critiche mosse dall’appellante non sono state reputate dal Consiglio di Stato suscettibili di inficiare, sul piano della verosimiglianza fattuale e della logicità valutativa, la determinazione amministrativa censurata, nel quadro dei criteri del sindacato giurisdizionale su provvedimenti espressivi di discrezionalità amministrativa. I giudici di appello,
confutati i diversi rilievi di fatto, hanno concluso che i provvedimenti impugnati si fondavano sulla verifica di una oggettiva situazione di difficoltà di accesso di una parte dell’utenza comunale al servizio farmaceutico, rivelandosi la scelta operata idonea ad ovviare alla stessa, favorendo la ‘prossimità’ tra fruitori e punto di erogazione del servizio, a tutela del diritto alla salute dei primi. Ulteriori censure dell’appellante sono state considerate carenti di interesse o ‘innovative’.
4. Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ovvero la ‘concessione dell’autorizzazione al trasferimento dell’unica farmacia di RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE a Corvaro in data 16 febbraio 2010′.
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso denunciano entrambi, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione all’art. 132 c.p.c. Il Consiglio di Stato, nella sua sentenza, avrebbe ‘ travisato completamente la realtà dello stato dei luoghi’. Ed ancora: ‘ essun miglioramento è comprovato, nessuna lesione dell’accesso al farmaco è creata, e soprattutto non è mai citato il fatto storico che la RAGIONE_SOCIALE era stata spostata proprio per migliorare il servizio stante la maggiore popolazione nella frazione di Corvaro’. Neppure si ‘ tiene in debita considerazione che le frazioni-satelliti sono comunque esposte a spostamenti con gli automezzi’. Inoltre, emergerebbe ‘con evidenza incontestabile che tutto il territorio compreso nel comune di RAGIONE_SOCIALE possiede adeguata assistenza farmaceutica’.
Il quarto motivo del ricorso di NOME COGNOME, infine, denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione de ll’all’art. 104 T.U. n. 1265 del 1934. Viene affermato che l’istituzione di una farmacia in soprannumero nel Comune di
RAGIONE_SOCIALE rischia di degradare la qualità del complessivo servizio farmaceutico.
La controricorrente Regione Lazio ha chiesto di dichiarare inammissibile e, comunque, di rigettare il ricorso ex adverso proposto.
I quattro motivi del ricorso di NOME COGNOME, da esaminare congiuntamente per l’evidente connessione, sono inammissibili.
6.1. Le censure denunciano, in riferimento ai v izi di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c., gli errores in iudicando e gli errores in procedendo di cui sarebbe viziata la sentenza n. 5642/2022 del Consiglio di Stato.
Il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, ex art. 111, comma 8, Cost. ed art. 362, comma 1, c.p.c., concerne, però, le sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per “invasione” o “sconfinamento” nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per “arretramento” rispetto ad una materia che può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale, nonché le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei Conti o il Consiglio di Stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull’erroneo presupposto di quell’attribuzione. Il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione non comprende, dunque, anche il sindacato su errores in procedendo o in iudicando , il cui accertamento rientra nell’ambito del sindacato afferente ai limiti interni della giurisdizione (Cass. Sez. Unite, 4 giugno 2021, n. 15573; Cass. Sez. Unite, 4 dicembre 2020, n. 27770; Cass. Sez. Unite, 21 settembre 2020, n. 19675; Cass. Sez. Unite, 25 marzo 2019, n. 8311).
6.2. Il ricorrente ha depositato memoria in data 28 febbraio 2023, senza dunque rispettare il termine di almeno dieci giorni prima
dell’adunanza ex art. 380 -bis.1 c.p.c. Le considerazioni ivi svolte, peraltro, secondo cui la pronuncia del Consiglio di Stato sarebbe affetta da difetto assoluto di giurisdizione per sconfinamento nella sfera riservata a giudice diverso o al legislatore, apparirebbero comunque inammissibilmente volte a sollevare questioni nuove, recando aggiunte ai motivi di impugnazione.
7. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente a rimborsare alla controricorrente Regione Lazio le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. Non deve provvedersi al riguardo per gli altri intimati Comune di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, i quali non hanno svolto attività difensive.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’i mpugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite