Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 591 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 591 Anno 2026
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22804/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
REGIONE LAZIO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 2420/2023 depositata il 3/4/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 3.4.2023 la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il
7.6.2017, che aveva rigettata la domanda di RAGIONE_SOCIALE di condannare Regione RAGIONE_SOCIALE a pagarle interessi e risarcirle danni conseguenti al ritardato pagamento di corrispettivi per RAGIONE_SOCIALE di TPL.
L’appellante aveva esposto che in data 26.3.2008 era stata stipulata tra Regione RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE una transazione, che obbligava la Regione stessa al pagamento dei corrispettivi minimi previsti per gli anni anteriori e successivi al 2008 a fronte della rinuncia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tra cui anche COGNOME, a proseguire od iniziare azioni giudiziarie per ottenere i medesimi. Aveva lamentato che il Tribunale erroneamente aveva ritenuto che Regione RAGIONE_SOCIALE non fosse legittimata passiva rispetto alla domanda poiché, invece, con la predetta transazione, osservante l’art.17 bis L.R. 30/98, la Regione si sarebbe impegnata a versare direttamente alle RAGIONE_SOCIALE i corrispettivi dovuti.
L ‘ appellata, costituitasi, aveva contestato la doglianza escludendo di essere tenuta al pagamento degli importi richiesti.
Il giudice d’appello confermava la prima sentenza rigettando il gravame per le medesime motivazioni.
NOME ha proposto ricorso, basato su un solo motivo, contenente peraltro tre diverse censure, e ha depositato pure memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente contesta la sentenza impugnata con un solo motivo di ricorso, articolato in tre differenti censure e relative alla 1.« Violazione e falsa applicazione degli artt. 1965, 1321, 1322, 1372 e 1272 cod. civ., nonché dell’art. 17 bis L.R. RAGIONE_SOCIALE 30/98; ai sensi dell’art. 360, I comma c.p.c.»; 2. « Nullità della sentenza gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.; motivazione assente o affatto apparente, ai sensi dell’art. 360, I comma n. 4 c.p.c.»; 3. « Omessa valutazione di un
fatto -l’esistenza dell’accordo quadro decisivo ai fini del decidere e che ha costituito oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, I comma n. 5 c.p.c.».
Il ricorso, dopo l’enunciazione del motivo indicato e RAGIONE_SOCIALE singole censure di cui sopra, prosegue con l’illustrazione della norma asseritamente violata (ovvero l’art.17 bis L.R.30/98 inquadrato nella più ampia disciplina di cui al D.lgs.422/1997 e alle L.R. RAGIONE_SOCIALE 22.9.1982 n.42 e 16.7.1998 n.30) e con l’esame del contenuto specifico dell’accordo quadro intercorso in data 26.3.2008 tra Regione RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE.
2. In effetti, l’asserita violazione di legge con riferimento agli artt.1965, 1321, 1322 e 1372 non è correttamente denunciata, considerato che parte ricorrente non contesta che l’Accordo Quadro sia stato qualificato alla stregua di una transazione con gli effetti di cui all’art.1965 c.c., ma lamenta che il giudice di merito abbia escluso che da detta transazione sia scaturito l’obbligo di pagamento in capo alla Regione direttamente in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il TPL, tra cui essa ricorrente.
Deve rilevarsi che ‘il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 5/2/2019; cfr. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017).
Nella specie la valutazione del sorgere dell’obbligo di pagamento in capo alla Regione nei confronti dei Comuni o RAGIONE_SOCIALE Imprese, alla luce del già operato corretto inquadramento della fattispecie nell’ambito della
transazione e del panorama normativo esistente, è questione che attiene all’interpretazione dell’accordo stesso, sottratta come tale al sindacato di legittimità.
Quanto poi alla dedotta violazione dell’art.1272 c.c. , essa attiene a profilo che neppure si indica come già allegato nei precedenti gradi di giudizio ed anch’esso non è supportato da alcuna specifica ed adeguata argomentazione.
Riguardo inoltre all’assunto difetto di motivazione, la censura è infondata in quanto il percorso logico argomentativo del giudice dell’impugnazione è ben chiaro e comprensibile, mentre qui il motivo si risolve in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice di merito, cui il ricorrente contrappone una diversa valutazione, che però non può avere ingresso nel giudizio di legittimità, pena la sua trasformazione in un ulteriore grado di merito (per tutti v. S.U. n. 34476/2019)
Infine, priva di consistenza è la censura di cui all’art.360 , primo comma, n.5 c.p.c., poiché la decisione impugnata affronta in misura piena e in modalità logica la qualificazione dell’accordo quadro e la valutazione dei suoi effetti.
3. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
Le spese di lite vanno compensate, considerata la particolarità della vicenda che ha generato la causa.
Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso compensando le spese processuali.
Sussistono i presupposti per il versamento ex art.13 c.1.quater d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 17 dicembre 2025
Il Presidente
NOME COGNOME