Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6849 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6849 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATO NOME
Data pubblicazione: 21/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26435/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
NOME;
– intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria n. 549/2024, depositata il 25/07/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE di NOME chiedeva e otteneva dal Tribunale di Reggio Calabria decreto ingiuntivo nei confronti di NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, per l’importo di €. 131.395,80.
A sostegno della sua pretesa, RAGIONE_SOCIALE esponeva che: NOME COGNOME, nella persona della figlia NOME COGNOME quale procuratrice speciale, e la ditta RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME (locataria dell’immobile) in data 06.06.2011 sottoscrivevano un contratto d’opera con la ditta individuale di NOME COGNOME per l’esecuzione di lavori edili di ristrutturazione, da eseguirsi presso il fabbricato di proprietà COGNOME sito in Reggio Calabria, il cui compenso veniva determinato in €. 131.395,80 e non era stato pagato.
Il decreto ingiuntivo veniva notificato a NOME COGNOME, mentre nei confronti di RAGIONE_SOCIALE la notifica non si perfezionava nei termini di legge.
Il decreto ingiuntivo veniva opposto da NOME COGNOME, quale procuratrice speciale di NOME COGNOME, chiedendo, tra l’altro, la declaratoria di simulazione ‘ assoluta ‘ del contratto d’opera siglato dalle parti. Esponeva l’opponente che il 07.06.2011 era intercorsa scrittura privata tra la stessa e NOME COGNOME (madre di NOME, titolare della locataria RAGIONE_SOCIALE) nella quale quest’ultima, con riferimento al contratto d’opera del 06.06.2011, dichiarava di essere l’unica e sola parte committente per i lavori edili affidati alla ditta di NOME NOME per la ristrutturazione dell’immobile di proprietà di COGNOME; circostanza confermata in udienza dalla stessa NOME COGNOME, escussa come teste.
Esperita consulenza tecnica d’ufficio per accertare i lavori eseguiti, interrotta la causa per la morte di NOME COGNOME e riassunta nei confronti della sua erede NOME COGNOME, il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo fornita la prova dell’accordo simulatorio dedotto dall’opponente COGNOME, relativamente alla mancata produzione di effetti nei suoi confronti del contratto d’opera del 06.06.2011.
La sentenza veniva impugnata da RAGIONE_SOCIALE NOME innanzi alla Corte d’Appello di Reggio Calabria che, con sentenza n. 549/2024, accoglieva l’appello e, per l’effetto, rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarando, per quanto ancora qui di interesse:
NOME COGNOME, pur indicando nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, come controparti, sia NOME sia RAGIONE_SOCIALE, notificava l’atto soltanto al primo. Da ciò derivava che il giudizio di opposizione si era instaurato e celebrato regolarmente soltanto tra l’appaltatore e la proprietaria dell’immobile, tanto che non era stata né richiesta né disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, né era stata dichiarata la sua contumacia;
-nel merito, l’appello era fondato, atteso che l’accordo del 07.06.2011, sottoscritto da NOME COGNOME (soggetto che non aveva partecipato alla sottoscrizione del contratto d’opera, peraltro dichiaratasi rappresentante della figlia NOME COGNOME senza che ciò risultasse da alcun atto o delega) e da NOME COGNOME, nella qualità di procuratrice di COGNOME NOME, non avrebbe dovuto essere preso in considerazione dal Tribunale; quell’accordo non poteva costituire prova che gli originari contraenti (nel contratto d’opera) a vessero voluto dare vita a un contratto soggettivamente diverso da quello apparente, considerato che la controdichiarazione -con la quale NOME COGNOME dichiarava di manlevare NOME COGNOME da ogni eventuale effetto negativo che il contratto con la ditta RAGIONE_SOCIALE producesse nei suoi confronti- non proveniva, né era stata sottoscritta, da NOME COGNOME, parte contro il cui interesse la dichiarazione era stata redatta;
pertanto, la scrittura privata non era idonea a provare la simulazione, né poteva essere sufficiente a tal fine la testimonianza di NOME COGNOME e, al contrario, la prova che NOME COGNOME aveva inteso commissionare i lavori risultava dalla sotto scrizione del contratto d’opera e dal computo metrico estimativo prodotto.
La sentenza è stata impugnata per la cassazione da NOME COGNOME, e il ricorso affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, società che, nelle more del giudizio di appello, ha incorporato la ditta RAGIONE_SOCIALE di NOME, il quale è rimasto intimato.
In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositato memorie.
All’esito della camera di consiglio del 2 1 gennaio 2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l ‘ eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, la quale deduce l ‘errata identificazione del soggetto legittimato passivamente, indicato nella RAGIONE_SOCIALE di NOME anziché nella società incorporante, RAGIONE_SOCIALE
L’eccezione è infondata, atteso che qualsiasi vizio configurabile a riguardo è stato sanato dalla costituzione in giudizio della controricorrente (per tutte, di recente: Cass. Sez. 3, n. 19031 del 11/07/2024).
Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza, ex art. 360 comma 1 n.4) c.p.c., stante la mancata integrazione del contraddittorio in grado di appello, in violazione degli artt. 102 e 331 c.p.c. Sostiene la ricorrente che si verteva in ipotesi di litisconsorzio necessario, sia sostanziale che processuale. Quanto al primo, l’allora opponente aveva proposto domanda autonoma riguardante l’accertamento della simulazione, fattispecie che integra un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto, espressamente indicando nell’atto di citazione in riassunzione a seguito del decesso di NOME COGNOME non solo la RAGIONE_SOCIALE di NOME (a favore del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo) ma anche la ditta RAGIONE_SOCIALE. Quanto al litisconsorzio processuale, pur essendo vero che sia il decreto ingiuntivo che l’atto di opposizione non erano stati
notificati a RAGIONE_SOCIALE, la stessa era, comunque, divenuta parte di detto giudizio a seguito della riassunzione del processo effettuata, a opera della RAGIONE_SOCIALE, con atto di citazione proposto e regolarmente notificato anche a detta ditta che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, era stata dichiarata contumace dal primo giudice.
Con il secondo motivo si deduce violazione ex art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c. degli artt.1414, comma 2, e 1350 c.c. Sostiene la ricorrente che ha errato la Corte d’Appello per avere ritenuto che nella fattispecie della simulazione relativa la prova del contratto dissimulato debba, in via generale, essere data per iscritto, e cioè con un documento firmato da tutte le parti del contratto simulato, mentre l’art. 1414 cod. civ. prevede, per il contratto dissimulato, la forma scritta ad substantiam o ad probationem solo ove ciò sia previsto dall’ordinamento per la relativ a fattispecie che, nel caso in esame, riguardava un contratto d’opera per il quale l’ordinamento non prevede alcun requisito di forma. L’errore denunciato è decisivo, in quanto ha indotto la Corte d’Appello a ritenere privi di rilievo sia la dichiarazione datata 07.06.2011 sia la prova per testi svolta.
Con il terzo motivo si deduce violazione ex art. 360 comma 1 n. 3) c.p.c. dell’art. 115 c.p.c., con riferimento al principio di non tassatività delle prove nel processo civile; in subordine, nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. Lamenta la ricorrente l’errore commesso dalla Corte territoriale nella parte della sentenza in cui non ha attribuito alcun rilievo alla controdichiarazione in atti, senza considerare che, in ogni caso, la stessa configurava una dichiarazione resa da un terzo di circostanze di fatto a sua conoscenza e, come tale, rientrava nell’ambito delle prove atipiche, liberamente valutabili da parte del Giudice, sotto il profilo della prova presuntiva. Del resto, osserva la ricorrente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 157 c.p.c., non potevano operare i limiti previsti dall’art . 2729 c.c. per la prova presuntiva in materia di simulazione, stante la mancata opposizione alla produzione della scrittura; comunque, nel caso
concreto, la controdichiarazione aveva assunto il valore di prova, essendo stato il suo contenuto confermato in sede di prova orale dalla deposizione resa dalla teste COGNOME.
Con il quarto motivo si deduce nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 157, comma 3, c.p.c. , ex art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. La sentenza viene censurata nella parte in cui ha escluso il ricorso alla prova per testi, non attribuendo alcun rilievo neppure alla deposizione della COGNOME (la quale, peraltro, aveva dichiarato fatti sfavorevoli a sé e alla figlia, avendo riconosciuto che il debito gravava integralmente su di loro). Così facendo, la sentenza si è posta in contrasto con il disposto di cui all’art. 157 c.p.c., secondo il quale, in caso di ammissione della prova oltre i limiti previsti dall’ordinamento, allorquando non vi sia contestazione in ordine alla sua ammissibilità, la stessa deve ritenersi ritualmente acquisita al processo, il che è quanto appunto avvenuto nel caso di specie.
Stante l’esigenza di valutare l’ammissibilità del primo motivo di ricorso sotto il profilo della sussistenza dell’interesse a ricorrere, sono esaminati con precedenza il secondo, terzo e quarto motivo, che sono accumunati dall’inammissibilità dovuta dalla carenza di riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata, agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. Sez. 3, n. 8247 del 27.03.2024; Cass. Sez. 6 – 3, n. 19989 del 10/08/2017) e sono esaminati unitariamente attesa la continuità di argomentazioni.
In ordine al secondo motivo, non ha ragione la ricorrente di lamentare la violazione di legge prospettata, perché la sentenza impugnata non ha escluso la simulazione per la mancanza della necessaria prova scritta, ma ha valutato le risultanze istruttorie in termini che non sono attinti in modo ammissibile dalle critiche della ricorrente medesima.
In verità, è già stato enunciato il principio secondo il quale, in ipotesi di simulazione relativa concernente un contratto a forma libera, non opera la
limitazione di cui all’art. 2725 c.c.; ciò comporta che nel rapporto tra le parti può essere invocata la prova per presunzioni o per testimoni quando la prova venga richiesta per dimostrare l’illiceità del contratto dissimulato ex art. 1417 c.c. e quando r icorra una delle condizioni prescritte dall’art. 2724 c.c., che costituiscono eccezioni al divieto del patto aggiunto o contrario al contenuto del documento, per il quale si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contestuale ex art. 2722 c.c. (Cass. Sez. 2 n. 10459 del 22/4/2025). Però, nella fattispecie il principio non rileva, perché è pacifico che non ricorrono né l’illiceità del contratto dissimulato né le condizioni prescritte dall’art. 2724 c.c.
Specificamente, non ricorre l’ipotesi di principio di prova per iscritto perché ai sensi dell’ art. 2724 co. 1 c.c. lo scritto deve essere proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda e, nella fattispecie, la scrittura che il secondo motivo di ricorso lamenta non sia stata valorizzata non proveniva né dalla ditta RAGIONE_SOCIALE né dalla ditta RAGIONE_SOCIALE nei cui confronti la ricorrente vorrebbe farla valere.
Correttamente la Corte territoriale ha fondato la sua decisione sull ‘inidoneità probatoria di quella scrittura a fronte del principio, più volte enunciato, secondo il quale la controdichiarazione -seppure non necessariamente coeva all’atto simulato è tale a condizione che vi partecipino tutte le parti contraenti, oppure a condizione che provenga dalla parte contro il cui interesse è stata redatta, e cioè dalla parte che trae vantaggio dall’atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi o maggiori ( ex multis : Cass. Sez. 2, n. 2203 del 30/01/2013; conf.: Cass. Sez. 2, n. 33039 del 09.11.2022; Sez. 2, n. 22654 del 19.07.2022; Sez. 2, n. 9266 del 22.03.2022; Sez. 2, n. 6357 del 5/3/2019).
Esattamente la Corte territoriale ha evidenziato che la scrittura non integrava controdichiarazione, in quanto era stata stipulata solo tra due
soggetti (la procuratrice speciale della proprietaria e la madre della titolare della ditta locataria dell’immobile), uno dei quali (la madre della locataria) non era neppure parte del contratto asseritamente simulato. Per di più e anche in via assorbente, dal tenore letterale della scrittura privata, come trascritta in sentenza, risulta in modo chiaro e insuperabile che la madre della locataria dichiarava di manlevare la proprietaria da ogni eventuale effetto negativo che il contratto d’opera avrebbe eventualmente prodotto nella sua sfera giuridica. Si trattava, perciò, di un accordo intercorso tra proprietaria e madre della locataria al fine di tenere indenne la prima dei costi dei lavori voluti dalla locataria e dei quali solo la locataria avrebbe beneficiato; in questo senso, la Corte d’Appello ha correttamente escluso che quella scrittura firmata dalla terza NOME COGNOME e rilasciata a NOME COGNOME, come la dichiarazione testimoniale della stessa firmataria COGNOME, potessero essere considerate prova sufficiente della simulazione (v. sentenza pag. 10, 2° capoverso). Quindi, con riguardo a quanto dedotto con il quarto motivo di ricorso, si aggiunge che la Corte territoriale non ha escluso la rilevanza della prova per testi in quanto irritualmente acquisita al processo, ma valutandola nel suo contenuto. Nel contempo, la Corte d’appello ha evidenziato come la prova che NOME COGNOME aveva inteso commissionare i lavori risultasse dalla sottoscrizione del contratto d’opera e dal computo metrico in atti ; in questo modo, la Corte territoriale ha compiuto la valutazione delle risultanze istruttorie spettante al giudice di merito e che avrebbe potuto essere censurata soltanto attraverso la proposizione di motivo ex art. 360 comma 1 n.5 c.p.c., nel rispetto del relativo paradigma.
7. Alla luce della dichiarata inammissibilità dei suddetti motivi di ricorso, si passa all’esame del primo motivo , il quale deduce la nullità della sentenza gravata, per la non integrità del contraddittorio nei riguardi di RAGIONE_SOCIALE, nei cui confronti l’ odierna ricorrente aveva proposto in via
principale domanda di accertamento della natura simulata del contratto stipulato con RAGIONE_SOCIALE di NOME.
La Suprema Corte ha anche di recente statuito che la parte soccombente è priva di interesse a far valere, con il ricorso per cassazione, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi nel giudizio di appello, se dalla loro partecipazione al processo non avrebbe tratto alcun vantaggio, essendo risultate infondate tutte le altre censure mosse alla sentenza impugnata, e se non sia nemmeno astrattamente ipotizzabile che tale integrazione si sarebbe risolta in una decisione di contenuto diverso e favorevole alla stessa soccombente (Sez. 3, n. 17893 del 28/06/2024). Già Cass. Sez. 2, n. 24071 del 26/9/2019, con riferimento al litisconsorzio necessario nelle domande aventi a oggetto l’usucapione di un bene tra più comproprietari , ha osservato che la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi è funzionale, in primo luogo, alla tutela di questi ultimi, onde consentire loro di difendersi in un giudizio di accertamento di una situazione giuridica confliggente con quella preesistente, e in secondo luogo alla tutela della parte che ha proposto la domanda, perché la pronuncia sarebbe inutiliter data , in quanto inopponibile ai litisconsorti pretermessi. In precedenza, anche Cass., Sez. 3 n.2461 del 30/1/2009 aveva affermato l’inammissibilità per difetto di interesse del motivo di ricorso per cassazione con il quale la parte soccombente si dolga della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari; ciò, quante volte essa non avrebbe potuto trarre alcun vantaggio dalla partecipazione al giudizio dei litisconsorti pretermessi, per essere risultate infondate tutte le altre censure mosse alla sentenza impugnata e per non potersi neppure astrattamente ipotizzare, in relazione all’atteggiarsi delle singole situazioni, che la partecipazione al giudizio dei litisconsorti sarebbe stata suscettibile di risolversi in una decisione di contenuto diverso e favorevole alla stessa parte soccombente.
Nel caso che ci occupa, non viene in rilievo la tutela del litisconsorte pretermesso, RAGIONE_SOCIALE, parte virtualmente vittoriosa poiché la Corte d’Appello ha escluso che essa potesse essere chiamata a manlevare la proprietaria. Neanche si pone un problema di tutela del prestatore d’opera appellante, atteso che la Corte territoriale ha accolto l’appello come da lui proposto, riconoscendo la proprietaria dell’immobile quale unic o soggetto tenuto a l pagamento dell’importo convenuto per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione. Né, d’altra parte, la ricorrente deduce, nel mezzo di ricorso in esame, che la mancata partecipazione al giudizio del litisconsorte pretermesso abbia recato una qualsivoglia limitazione al pieno dispiegamento del suo diritto di difesa e al suo diritto al contraddittorio nel primo e nel secondo grado di merito ; in effetti, l’odierna ricorrente, opponente al decreto ingiuntivo in primo grado, non aveva neppure sollecitato il T ribunale all’integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto indicato quale partecipe dell’accordo simulatorio, non essendo a tale fine sufficiente che, dopo l’interruzione del giudizio, avesse spontaneamente notificato l’atto di riassunzione anche a RAGIONE_SOCIALE .
In sintesi, sussistendo le condizioni sopra richiamate, cioè di inesistenza sia di un danno al litisconsorte pretermesso sia di sentenza inutiliter data , deriva che, in definitiva, l’ interesse alla ripetizione del processo riconoscibile in capo alla ricorrente non sta nell ‘ esigenza di rimediare a un vulnus recato al suo diritto di difesa e al diritto al contraddittorio derivante dalla mancata partecipazione al giudizio del litisconsorte necessario pretermesso. L ‘interesse della ricorrente consiste esclusivamente nella speranza che un nuovo giudizio si concluda con esito diverso da quello già celebrato e questo interesse non è meritevole di tutela ai sensi dell’art. 100 c.p.c.
In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.
Le spese sono liquidate in dispositivo secondo soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 7.600,00 per compensi, oltre a €. 200,00 per esborsi , al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa ex lege, con distrazione in favore del l’AVV_NOTAIO dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 21 gennaio 2026.
La Presidente Linalisa COGNOME