Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28971 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28971 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 32350/2020 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME;
-ricorrente – contro COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,
– intimati – nonché RAGIONE_SOCIALE (subentrata a seguito di cessione nella titolarità del credito già vantato da RAGIONE_SOCIALE Carige s.p.a. nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE e dei suoi fideiussori COGNOME NOME e COGNOME NOME) , difesa e rappresentata dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrente – nonchè contro RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore, in qualità di mandataria con rappresentanza della RAGIONE_SOCIALE (già
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME;
-controricorrente – nonchè contro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Spa, aderente al RAGIONE_SOCIALE ed al RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME;
-controricorrente –
nonchè contro RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) , società esercente l’attività di recupero crediti, in persona del procuratore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO;
-controricorrente –
nonchè contro RAGIONE_SOCIALE (quale cessionaria di RAGIONE_SOCIALE), rappresentata da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), società esercente l’attività di recupero crediti, in persona del procuratore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrente – nonchè contro RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO;
-controricorrente –
nonchè contro RAGIONE_SOCIALE, e per essa quale mandataria, RAGIONE_SOCIALE Spa (già DoRAGIONE_SOCIALE Spa denominazione assunta da UniRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della stessa RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrente –
nonchè contro RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale, quale mandataria e procuratrice speciale della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) -(che agisce per il tramite e per conto del patrimonio destinato denominato RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME;
-controricorrente – nonchè contro RAGIONE_SOCIALEcapogruppo RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 819/2019 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 19/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
Con tre distinti atti di citazione, l’RAGIONE_SOCIALE S.p.A., la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE Carige S.p.A. convenivano in giudizio COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME al fine di sentir dichiarare la simulazione assoluta ovvero revocare ex art. 2901 c.c. l’efficacia di quattro distinti atti negoziali posti in essere in date 11/06/2009 e 5/08/2009 dai debitori COGNOME NOME e COGNOME NOME (fideiussori, entrambi, della RAGIONE_SOCIALE e, l’COGNOME NOME, anche della RAGIONE_SOCIALE).
In sintesi, a fondamento delle rispettive domande, i tre istituti di credito deducevano che: a) i quattro atti pubblici, come specificati negli atti introduttivi, erano simulati in via assoluta e volti unicamente a
sottrarre ad essi creditori le garanzie dei propri rispettivi crediti, in considerazione del rapporto di parentela e/o di affari intercorrente tra tutte le contraenti, l’incongruenza dei prezz i pattuiti e il ristretto arco temporale in cui le operRAGIONE_SOCIALE negoziali si erano perfezionate; b) anche a voler ritenere detti atti di disposizione come voluti e reali, gli stessi avrebbero comunque ad essi cagionato un grave pregiudizio suscettibile di determinarne la revocabilità ai sensi dell’art. 2901 c.c.
Si costituivano in giudizio tutti i convenuti (ad eccezione di COGNOME NOME e COGNOME NOME), contestando le avverse domande, delle quali chiedevano il rigetto.
Seguivano diversi interventi: nel primo dei tre giudizi (cioè in quello instaurato da un punto di vista temporale per primo) intervenivano il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a., la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Sud RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEp.a. e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. che aderivano alle pretese dell’istituto di credito attoreo, a tutela di proprie autonome ragioni di credito; mentre nel giudizio che era stato instaurato per ultimo interveniva RAGIONE_SOCIALEpulia s.p.a.
Le tre cause venivano riunite per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva. Quindi, venivano istruite mediante acquisizione della documentazione prodotta da tutte le parti (e, in particolare, mediante acquisizione delle ampie informative, bancarie e fiscali, richieste dalle banche, attrici ed interventrici), nonché, all’esito, mediante c.t.u. volta a verificare se gli assegni circolari indicati nei contratti impugnati fossero stati o meno effettivamente negoziati, accertare la provenienza della provvista utilizzata per l’emissione dei ci t. assegni e ricostruire, in ogni caso, tutte le movimentRAGIONE_SOCIALE successive delle somme eventualmente incassate al fine di individuare la loro destinazione finale entro l’anno successivo alla stipula degli atti dispositivi contestati.
Il Tribunale disponeva lo stralcio della documentazione tardivamente depositata dal convenuto COGNOME NOME (al fine di dimostrare la realizzazione, nel corso del 2009, di alcune vincite al casinò di Perla Nova Gorica) e ravvisava la superfluità degli ulteriori approfondimenti di indagine tecnica chiesti da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ·Carige e RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
In data 7/11/2018 interveniva nel processo anche la società RAGIONE_SOCIALE (mandataria con rappresentanza di RAGIONE_SOCIALE) che, quale cessionaria del credito di RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, chiedeva l’estromissione di quest’ultima.
Infine, all’udienza del 29/11/2018, la causa passava in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Entro il termine per le repliche conclusive si costituiva telematicamente, sempre ex art. 111 c.p.c., la RAGIONE_SOCIALE quale procuratrice, da un lato, di RAGIONE_SOCIALE (che si è fusa per incorporazione col RAGIONE_SOCIALE) e, dall’altro, di RAGIONE_SOCIALE, divenuta cessionaria del credito vantato dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e dei due fidejussori di quest’ultima.
Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 819/2019, pronunciando sulle domande e sulle eccezioni di tutte le parti, dopo aver rigettato la richiesta di estromissione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Sud RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., accoglieva la domanda di simulazione assoluta e, conseguentemente, dichiarava – nei confronti di RAGIONE_SOCIALE s.p.a., RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. (ed oggi per essa e per RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. per RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE Carige s.p.a., RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Sud RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE (e oggi, per essa, RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE -la nullità dei citati quattro atti pubblici.
2.Il solo COGNOME NOME proponeva impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, sostenendo che: il Giudice di primo
grado aveva errato nella valutazione degli esiti dell’istruttoria (documentale e tecnica), e tale errata valutazione lo aveva portato erroneamente a ritenere come emersi elementi gravi, precisi e concordanti, idonei a presumere con sufficiente grado di certezza che, con gli atti dispositivi compiuti, le parti fossero d’accordo nel non voler realizzare alcun reale effetto traslativo e/o costitutivo di diritti reali sugli ultimi loro beni, liberi da gravami, ma intendessero creare solo una situazione di apparenza diretta a sottrarre detti beni alle imminenti RAGIONE_SOCIALE di recupero delle numerose banche creditrici.
La Corte di appello di Bari, con ordinanza n. 3656 del 2020, dich iarava inammissibile l’appello proposto ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.
3. COGNOME NOME, che era rimasta contumace in primo ed in secondo grado, dopo aver presentato istanza di gratuito patrocinio in data 16 dicembre 2020, ha proposto ex art. 348 ter c.p.c. ricorso a questa Corte avverso la sentenza emessa dal Giudice di primo grado, sostenendo che: a) a motivo della sua età molto avanzata e del fatto che le notifiche si erano perfezionate per compiuta giacenza, non era mai venuta a conoscenza dei dedotti accadimenti; b) in particolare, non era a conoscenza né dei fatti di causa relativi ai due giudizi di merito né della situazione debitoria del nipote COGNOME NOME e delle presunte difficoltà economiche della famiglia; c) essendo venuta casualmente a conoscenza dei fatti di causa, ha interesse ad impugnare la sentenza emessa dal giudice di primo grado.
Hanno resistito con distinti contro ricorsi tutte le parti, che già avevano partecipato al giudizio di appello. Precisamente: a) RAGIONE_SOCIALE (che si è fusa per incorporazione col RAGIONE_SOCIALE); b) RAGIONE_SOCIALE, divenuta cessionaria del credito vantato dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e dei due
fidejussori di quest’ultima; c) RAGIONE_SOCIALE; d) RAGIONE_SOCIALE; e) RAGIONE_SOCIALE, f) RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria e procuratrice speciale ex art. 77 c.p.c. della RAGIONE_SOCIALE; g) RAGIONE_SOCIALE (e, per essa, quale mandataria RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, denominazione assunta da RAGIONE_SOCIALE).
Ha resistito con controricorso anche la RAGIONE_SOCIALE, subentrata a seguito di cessione nella titolarità del credito già vantato da RAGIONE_SOCIALE Carige s.p.a. (che pure aveva partecipato al giudizio di appello) nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE e dei suoi fideiussori COGNOME NOME e COGNOME NOME.
In vista dell’odierna udienza, hanno presentato memoria le controricorrenti: RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria e procuratrice speciale ex art. 77 c.p.c. della RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE
RITENUTO CHE:
Occorre preliminarmente osservare che oggetto del ricorso per cassazione ex art. 348 ter c.p.c. non possono essere questioni, che siano già precluse al momento della proposizione dell’appello dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.
Pertanto, il giudicato interno, anche implicito, formatosi in ragione della mancata impugnazione di uno o più capi della sentenza di primo grado, comporta la preclusione delle relative questioni.
Ne consegue che la COGNOME, in quanto titolare solo del diritto di abitazione costituito a proprio favore, a titolo gratuito, dal disponente COGNOME NOME su uno degli immobili oggetto di causa, è priva d’interesse a impugnare la sentenza del Tribunale di Foggia nella
parte in cui lo stesso ha ritenuto provata la simulazione di altri tre atti di disposizione.
Tanto precisato, la COGNOME articola in ricorso due motivi.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia <> nella parte in cui il Tribunale di Foggia ha disposto lo stralcio della documentazione tardivamente depositata dal convenuto COGNOME NOME (al fine di dimostrare la realizzazione, nel corso del 2009, di alcune vincite al casinò di Perla Nova Gorica). Rileva che COGNOME NOME, proprio al fine di dare contezza che non vi era stata mala fede di alcuno nel compimento degli atti, oggetto di sentenza, aveva inteso dimostrare che, all’epoca dei fatti, aveva una ingente disponibilità economica. Si duole che il giudice di primo grado, decidendo arbitrariamente di stralciare detta documentazione senza fornire alcuna motivazione, ha limitato fortemente alle parti convenute di esercitare il proprio diritto di difesa. Si duole altresì che il giudice di primo grado non ha valutato pienamente le prove fornite dai convenuti (precisamente: il pagamento dei prezzi delle compravendite a mezzo assegni circolari, l’accollo del mutuo da parte di NOME, la circostanza che il diritto di abitazione costituito in suo favore fosse stato dettato da ragioni ‘umane’, essendo lei già anziana all’epoca dei fatti, la circostanza che NOME vivesse già nell’appartamento di INDIRIZZO in Foggia).
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 2697, 2727 e 2729 c.c., nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto provata per presunzioni (quali il rapporto di parentela; scarsi redditi degli alienanti/fidejussori/debitori degli istituti di credito) la simulazione degli atti dispositivi compiuti tra l’11 giugno ed il 5 agosto 2009, senza
considerare che, nel momento in cui i contratti di compravendita sono stati posti in essere, non vi era alcun indizio tale da dimostrare che i terzi avevano avuto reale contezza della esposizione debitoria degli alienanti.
Lamenta che nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non è ravvisabile alcun elemento sintomatico finalizzato a creare una situazione di trasferimento meramente apparente.
3.Il ricorso è inammissibile sotto plurimi profili.
3.1. In primo luogo, per mancato rispetto del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto dall’art. 366 primo comma n. 3 c.p.c.
Al riguardo occorre ricordare che detto requisito, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenutoforma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. un. n. 11653 del 2006).
La prescrizione di detto requisito risponde ad una esigenza (non di mero formalismo, ma) di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatt i di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Sez. Un. n. 2602 del 2003).
Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ., è necessario che il ricorso per cassazione contenga l’indicazione, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, ma sommario, delle reciproche pretese
delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolRAGIONE_SOCIALE e, dunque, delle argomentRAGIONE_SOCIALE essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.
Nella specie, il ricorso, poiché n ell’esposizione del fatto non rispetta tali contenuti, va per ciò stesso dichiarato inammissibile.
3.2. Va ulteriormente osservato quanto segue, con particolare riferimento al primo motivo.
Premesso che la documentazione attestante la dedotta vincita al casinò da parte di COGNOME NOME non risulta mai essere stata ammessa e che l’ordinanza con cui è stata dichiarata l’inammissibilità della produzione (perché tardiva) non è mai stata impugnata, occorre ribadire che, per granitica giurisprudenza di ques ta Corte, l’omesso esame di un fatto decisivo non può consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice di merito rispetto a quello preteso dalla parte. Salvo i casi di prova legale (che sono tassativamente previsti dalla legge e nei quali è la stessa legge ad assegnare valore legale alla prova), spetta soltanto al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove acquisite e scegliere, tra le risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione e dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova.
3.3. Con particolare riferimento al secondo motivo va altresì sottolineato che il Tribunale di Foggia, nella impugnata sentenza, ha accolto le domande attoree ad esito di un ineccepibile percorso argomentativo, fondando il proprio convincimento:
a) sul fatto che gli immobili, oggetto dei quattro atti negoziali per cui è processo (compreso quello che riguarda l’odierna ricorrente), costituissero l’unica effettiva g aranzia patrimoniale per i creditori dei due fideiussori (COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME;
b) sul fatto che tutte le parti contraenti fossero tra loro legale da stretti rapporti di affari o di parentela;
sul fatto che gli acquirenti fossero persone molto vicine ai disponenti e presuntivamente ben informate della loro situazione finanziaria e delle ingenti esposizioni debitorie;
sul collegamento temporale tra i diversi atti posti in essere;
sugli esiti dell’accertamento peritale e delle i nformative bancarie disposte, dai quali si evinceva che la movimentazione di denaro era stata soltanto virtuale.
E la Corte territoriale, in sede di ordinanza di inammissibilità, ha testualmente affermato:
<>.
A fronte del quadro che precede, la censura della ricorrente, pur essendo formalmente qualificata come denuncia di violazione di legge, non prospetta alcun vizio rilevante sot to il profilo di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c., ma nella sostanza inammissibilmente invoca una diversa
lettura delle risultanze processuali, come accertate e ricostruite da entrambi i giudice di merito (peraltro in maniera tra loro perfettamente sovrapponibile) contrapponendo alla stessa una sua diversa lettura, al fine di ottenere da questa Corte la revisione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida: in euro 3000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE; in euro 3000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE; in euro 2000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE; in euro 3000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE; in euro 2000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente COGNOME NOME; in euro 2700 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, in favore di ciascuna altra parte controricorrente
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2023, nella camera di